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Calo del fatturato nella sospensione dei versamenti fino al 16 settembre

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Calo del fatturato per i versamenti di maggio differiti al 16 settembre. Si considerano le fatture emesse in aprile anche nel caso di esigibilità IVA differita o per contabilità presso terzi.

Il 18 maggio 2020 è il termine di scadenza per effettuare i versamenti del mese di aprile, relativi all’IVA periodica, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute di addizionali IRPEF, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL.

Tuttavia, il Decreto Liquidità ha introdotto la possibilità di sospendere i versamenti in scadenza per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione i cui ricavi o compensi nello scorso periodo d’imposta non hanno superato i 50 milioni di euro (nonché, per l’IVA, i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) in caso di calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% di aprile 2020, rispetto al mese di aprile 2019.

Calo del fatturato

Per coloro i cui ricavi o compensi nel precedente periodo d’imposta sono stati superiori a 50 milioni di euro, la riduzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020, rispetto al mese di aprile 2019, dev’essere almeno pari al 50%.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020.

Calo del fatturato nella sospensione dei versamenti

Per quanto riguarda il versamento dell’IVA periodica, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2020 ha precisato che, ai fini della sospensione dei versamenti in scadenza in aprile e maggio 2020, anche i soggetti con liquidazioni IVA su base trimestrale verificano la riduzione del fatturato o dei corrispettivi (di almeno il 33%) facendo riferimento ai soli mesi di marzo 2020/2019 e aprile 2020/2019.

Nozione di fatturato

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 9/2020 ha fornito una nozione di fatturato, ai fini della verifica della sua riduzione rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente.

E’ stato chiarito che devono essere prese in considerazione le operazioni fatturate nel mese e che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. 

La data di effettuazione dell’operazione

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione, ossia la data della fattura. Per le fatture differite, il riferimento è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

Per le operazioni per le quali non è stata emessa la fattura, ad esempio perché non dovuta, si considera la data del corrispettivo giornaliero.

E’ opportuno ritenere, per la sospensione dei versamenti in esame, che gli importi siano computati al netto dell’IVA, sterilizzando in questo modo eventuali distorsioni dettate dalla variazione delle aliquote da un anno all’altro.

Tale criterio, rende irrilevante il momento dell’incasso del corrispettivo, ed anche il momento della registrazione delle fatture emesse (differito, ad esempio, per gli autotraspotatori) o l’eventuale differimento del termine per la liquidazione periodica (come nel caso dei soggetti con contabilità presso terzi).

Occorre, presumere che:

  • I soggetti passivi che si avvalgono del regime di IVA per cassa (con esigibilità dell’IVA differita al momento di incasso del corrispettivo), a fini del calcolo del fatturato, tengono conto delle fatture eventualmente già emesse nel periodo, essendosi comunque verificato il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA;
  • I soggetti passivi che liquidano l’IVA mensilmente e che affidano a terzi la tenuta della contabilità IVA considerano, ai fini del calcolo del fatturato, il mese in cui il documento è stato emesso, a prescindere dal fatto che la liquidazione e i versamenti sono eseguiti entro il secondo mese successivo.

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