Il saldo IRPEF che risulta dal modello Redditi P.F. e l’eventuale prima rata di acconto per l’anno successivo devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione. Oppure entro i successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%. La seconda o unica rata di acconto scade entro il 30 novembre. Tutte le info nella nostra guida all’acconto IRPEF.

Uno degli adempimenti più odiati dai contribuenti è il momento del pagamento delle imposte sui redditi. Come ogni anno i contribuenti, sono chiamati a predisporre la propria dichiarazione dei redditi e provvedere al pagamento degli importi dovuto a saldo ed in acconto.

Se anche tu vuoi sapere se puoi rateizzare le imposte, e se sei obbligato a pagare gli acconti, allora in questo contributo troverai le risposte alle tue domande. L’obiettivo è quello di cercare di esserti d’aiuto nel capire quale sarà il tuo carico fiscale. In base a questo potrai effettuare in tranquillità i versamenti delle imposte, gestendo al meglio il tuo tax planning personale.

Prima di iniziare ad entrare nei farraginosi meccanismi fiscali che regolano la determinazione dell’acconto IRPEF (e delle relative addizionali), ti ricordo che dovrai effettuare i versamenti delle imposte utilizzando il modello F24. Questo se stai compilando il modello Redditi P.F.. Altrimenti, in caso di presentazione del modello 730, gli acconti sono trattenuti direttamente dal tuo sostituto di imposta.

Se sei pronto, iniziamo!

Dichiarazione dei redditi: calendario delle scadenze

Per iniziare questa analisi’ sulle modalità di versamento degli acconti delle imposte è di fondamentale importanza avere traccia delle varie scadenze. Mi riferisco alle scadenze relative alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare alla scadenza per la presentazione del modello 730 e della scadenza per la presentazione del modello Redditi PF.

Scadenze per la presentazione del modello 730 2022

I contribuenti che possono presentare il modello 730, ovvero lavoratori dipendenti o pensionati, possono presentare la dichiarazione dei redditi rispettando la seguente scadenza:

  • Dal 30 aprile e fino al 30 settembre il modello 730 (anche precompilato) deve essere trasmesso direttamente all’Agenzia delle entrate oppure dal Caf o dal professionista o dal sostituto d’imposta.

Scadenze del modello Redditi PF 2022

I contribuenti che sono tenuti alla presentazione del modello Redditi PF, ovvero coloro che non hanno percepito redditi da lavoro dipendente o da pensione, o che sono dotati di partita IVA, sono tenuti a presentare la dichiarazione rispettando le seguenti scadenze:

  • Dal 2 maggio 2022 al 30 giugno 2022 – Nel caso in cui il modello Redditi debba essere presentato in forma cartacea tramite ufficio Postale. Questa possibilità è però riservata ai soli contribuenti autorizzati, ossia, per coloro che pur avendo i requisiti per utilizzare il modello 730 e non avendo un datore di lavoro o non essendo titolari di pensione, devono dichiarare redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva nei quadri del modello Redditi;
  • Entro il 30 novembre 2022 – Nel caso in cui il modello Redditi venga trasmesso per via telematica all’Agenzia delle Entrate utilizzando i servizi on line Fisconline ed Entratel dell’Agenzia previa registrazione e con PIN. Oppure, consegnando il modello tramite intermediari autorizzati.

In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Il versamento dell’acconto IRPEF per l’annualità in corso

Entrando nel vivo della questione, occorre ricordare preliminarmente il meccanismo di funzionamento del versamento delle imposte. A giugno di ogni anno il contribuente è chiamato a versare il saldo delle imposte sui redditi dell’anno dichiarativo. Quindi, ad esempio, quest’anno si versa il saldo delle imposte dello scorso anno. Assieme al versamento del saldo il contribuente è chiamato anche a versare gli acconti di imposta dell’anno corrette.

I versamenti in acconto delle imposte sui redditi, (IRPEF, IRAP, Cedolare Secca, o imposte sostitutive) non deve essere  necessariamente effettuato in due rate, da versare a giugno e settembre. Questo, infatti, può variare nei tempi e negli importi ricorrendo determinati presupposti che adesso andremo a verificare. In primo passo da effettuare è quello di calcolare l’importo totale che sei tenuto a versare in acconto, applicando uno dei due tipi di calcolo ammessi. Mi riferisco al metodo storico oppure al metodo previsionale.

Vediamoli.

Come si calcola l’acconto IRPEF con il metodo storico?

Per il versamento dell’acconto IRPEF secondo il metodo storico è necessario andare a vedere se la dichiarazione dei redditi che abbiamo presentato presenta un importo nel rigo RN33Differenza” del modello Redditi PF (oppure rigo 60 del prospetto di riepilogo del modello 730). Se questo importo non supera la soglia di 51,65 euro, non è dovuto acconto. In pratica l’acconto con il metodo storico presuppone che il versamento sia effettuato in base all’importo dell’imposta dovuta nell’anno precedente. In questo modo, in caso di redditi costanti nel tempo, il versamento degli acconti con il metodo storico consente al contribuente di non dover versare imposta a saldo.

Il metodo storico è particolarmente vantaggioso quando si hanno redditi crescenti rispetto all’anno precedente, e può essere svantaggioso quando nell’anno del versamento stiamo avendo redditi inferiori rispetto all’anno precedente. In questi casi l’utilizzo del metodo previsionale è preferibile, in quanto consente un risparmio nei versamenti da effettuare. Deve essere evidenziato, inoltre, che il metodo storico è il metodo ordinario di calcolo dell’acconto. Qualora si scelga un metodo di calcolo diverso, è possibile che possano esserci sanzioni nel caso in cui tali versamenti siano inferiori al 100% dell’imposta effettivamente dovuta (per il periodo di imposta oggetto di versamento dell’acconto). Per questo motivo occorre prestare la dovuta attenzione al metodo di calcolo prescelto.

Come si calcola l’acconto IRPEF con il metodo previsionale?

Il metodo previsionale per il calcolo dell’acconto IRPEF non ha come presupposto il reddito percepito nell’anno precedente, bensì il reddito che si prevede di raggiungere nell’anno in corso. In pratica, l’acconto si calcola presupponendo il reddito che si andrà a percepire nell’anno in corso. Determinato, teoricamente, questo reddito si calcola l’imposta dovuta e la si versa nei due acconti dovuti nell’anno (a giugno e novembre). Il vantaggio del metodo previsionale è quello di prescindere totalmente dall’andamento storico dei redditi, basando il calcolo esclusivamente sull’andamento dell’annualità in corso. Infatti, qualora si presuma di conseguire un reddito (quindi un’imposta), inferiore rispetto a quello dell’anno precedente il metodo previsionale consente di versare un acconto inferiore rispetto a quello che sarebbe stato dovuto con il metodo storico. Naturalmente, l’Agenzia delle Entrate sanziona i soggetti che versano acconti con il metodo previsionale quando l’acconto versato non raggiunge il 100% dell’imposta dovuta nell’anno. Questo, naturalmente, per evitare che ci siano versamenti di acconti troppo bassi o nulli.

Metodo storico o analitico: come fare la scelta migliore?

Ti starai chiedendo perché ho deciso di parlarti di questi principi generali, legati al versamento degli acconti. Molto semplicemente perché in alcune situazioni può essere conveniente sfruttare il metodo previsionale per risparmiare imposizione fiscale. Tutto sta nel capire quali sono i casi che possiamo utilizzare a nostro vantaggio. Non è possibile standardizzare quale sia il miglior metodo da utilizzare, in quanto molto dipende dalla situazione personale di ognuno. In generale, in caso di andamento reddituale in crescita è sicuramente conveniente calcolare l’acconto IRPEF con il metodo storico, mentre in caso di reddito decrescente è preferibile il metodo di calcolo previsionale.

Modalità e termini di versamento dell’acconto IRPEF

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 30 luglio 2022. I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2021 e prima rata di acconto per il 2022) nel periodo dal 1° luglio al 30 luglio 2022 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24. Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).

Modalità di versamento dell’acconto IRPEF

L’acconto IRPEF determinato con uno dei metodi sopra descritti (metodo storico o previsionale), deve essere versato con una delle seguenti modalità:

  • In unica soluzione entro il 30 novembre se l’importo dovuto è inferiore ad 257,52 euro;
  • In due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad 257,52 euro, di cui:
    • La prima, nella misura del 40 per cento del rigo RN 33, entro il 30 giugno ovvero entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
    • La seconda, nella restante misura del 60 per cento del rigo RN 33, entro il 30 novembre.

Acconto Addizionale Comunale all’IRPEF

L’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF è dovuto nella misura del 30% dell’addizionale comunale. Il calcolo è ottenuto applicando al reddito imponibile relativo all’anno di imposta oggetto di dichiarazione l’aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la propria residenza alla data del 1° gennaio dell’anno oggetto di dichiarazione. Il versamento è previsto in un’unica rata rateizzabile, da versare insieme al saldo delle imposte dovute per l’anno precedente. Tuttavia, occorre verificare con estrema attenzione le istruzioni ministeriali e informarsi in ordine alle specifiche delibere comunali, in particolare per le eventuali soglie di esenzione e importo dell’aliquota.

Acconto cedolare secca

Dal 2011 l’articolo 3 del D.Lgs. n. 23/2011 ha introdotto la così detta “cedolare secca” (con aliquote del 10% o 21%) applicabile da parte delle persone fisiche titolari di redditi da locazione di immobili ad uso abitativo. Per la cedolare secca l’acconto è determinato nella misura del 95% dell’imposta versata per l’anno precedente: se l’importo dovuto è inferiore ad 257,52 euro si paga in unica soluzione a novembre. Mentre se tale importo è superiore si paga in 2 rate il 40% a giugno ed il 60% al 30 novembre. Nell’ambito della cedolare secca è importante ricordare l’importanza dell’utilizzo del metodo previsionale. Pensate al caso dei soggetti che utilizzano la cedolare come metodo di tassazione dei contratti di locazione turistica (c.d, “locazioni brevi“). Per questi contratti è impossibile che ogni anno i redditi percepiti dall’attività di locazione siano simili. Per questo motivo l’utilizzo del metodo previsionale vi consentirà di effettuare il versamento degli acconti in base a valori più simili a quelli reali, migliorando il tuo tax planning.

Acconto IRPEF

Date di versamento e rateazione

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. Questo ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. Vediamo adesso quali sono le scadenze naturali del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi e delle relative imposte sostitutive e addizionali.

  • 1° rata senza maggiorazione30 giugno;
  • 1° rata con maggiorazione 0,40%: 30 luglio;

Nella tabella seguente, invece, proponiamo le scadenze da rispettare, per i versamenti rateizzati. 

Scadenze e rateizzi degli acconti delle imposte sui redditi

Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente. I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 22 agosto 2022 (il 30 luglio 2022 cade di sabato) maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

RATASoggetti non titolari di partita IvaSoggetti titolari di partita Iva
130 giugno30 giugno
222 agosto18 luglio
331 agosto22 agosto
430 settembre16 settembre
531 ottobre17 ottobre
630 novembre16 novembre

In caso di versamento nel maggior termine dei 30 giorni successivi al 30 giugno sono i seguenti:

RATASoggetti non titolari di partita IvaSoggetti titolari di partita Iva
122 agosto22 agosto
231 agosto22 agosto
330 settembre16 settembre
431 ottobre17 ottobre
530 novembre16 novembre

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale). Ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa. I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento F24.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo. Da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.

Versamento acconto IRPEF: compensazione

Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.

Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. I crediti che risultano dal Modello Redditi possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:

  • Il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
  • Il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 (articolo 3 del D.L. n. 50 del 2017) è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574). Il visto di conformità non è richiesto con riferimento ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni, ad eccezione di quelli il cui presupposto è riconducibile alle imposte sui redditi e alle relative addizionali. Tuttavia, con riferimento a quest’ultima tipologia di crediti d’imposta, non è necessario il visto di conformità per l’utilizzo del credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione, sempre che non siano maturati e utilizzati crediti nuovi di importo superiore al limite oltre il quale è richiesto il visto di conformità. Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 700.000, per ciascun anno solare. Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo. È importante ricordare che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di euro 700.000, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24. I soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista dall’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con apposito provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate. A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24a saldo zero” esclusivamente attraverso i predetti servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lett. a), del D.L. n. 66/14 (risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019).

Per maggiori info: F24 Editabile: istruzioni di compilazione.

Principali codici tributo versamento acconto IRPEF Cedolare Secca e addizionali

  • 4001: Irpef – Saldo
  • 4033: Irpef – Acconto prima rata
  • 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione
  • 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
  • 3801: Addizionale regionale
  • 3844: Addizionale comunale – Saldo
  • 3843: Addizionale comunale – Acconto
  • 1792: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Saldo
  • 1790: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto prima rata
  • 1791: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto seconda rata o unica soluzione
  • 1842: Cedolare secca locazioni – Saldo
  • 1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
  • 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione

Acconto IRPEF, Cedolare Secca e Addizionali: consulenza

In questa guida ho cercato di fornirti tutte le informazioni di cui potresti avere bisogno per effettuare in autonomia il versamento delle imposte sui redditi. Se ti sei accorto di non essere in grado di effettuare il tutto in autonomia, contattaci. Ti offriremo il nostro aiuto per pianificare al meglio la tua pianificazione fiscale.

67 COMMENTI

  1. Grazie a te per la visita, complimenti ampiamente ricambiati!
    Continuerò a leggerti molto volentieri!
    A presto..

  2. Grazie per la visita e per la segnalazione! Complimenti per il blog, davvero utile e ben fatto.

  3. Grazie del post “illuminante” !!!
    La rata 1 della tabella è riferita al 17 giugno e non luglio, vero ?

  4. Il 17 giugno verso la prima rata senza la maggiorazione dello 0,40% e le rate successive verso secondo le scadenze indicate in tabella. Altrimenti posso versare a luglio con maggiorazione e seguire direttamente tutte le scadenze. In pratica puoi scegliere se versare la prima rata a giugno o luglio. Spero di aver chiarito il dibbio

  5. E allora credo che ci sia un errore nella tabella riepilogativa dove c’è scritto “17 luglio” e interessi 0 per le persone non titolari di P.IVA.
    Grazie ancora !

  6. Grazie mille per queste ulteriori delucidazioni, quel che non capisco è ma IVIE per l’anno di riferimento 2013 va pagata in acconto? Oppure va pagata e dichiarata nel 2014 con irpef relativa al 2013?
    Io sono residente in Italia da gennaio 2013 con proprietà all’estero.

  7. L’ambito di applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE parte dal 2012. Il legislatore fiscale ha chiarito che il versamento dell’Ivie e dell’Ivafe si effettua secondo le modalità e i termini previsti per l’Irpef e, quindi, in acconto e a saldo. Entro il prossimo 17/06 (o 16/07 se si decide di versare con interessi dello 0,4%) deve essere versato il saldo 2012 e il primo acconto per il 2013. Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
    Un saluto

  8. Nell’articolo è spiegato abbastanza bene come si possono effettuare i versamenti, con o senza maggiorazione. La tabella riporta l’esempio di un rateizzo nel caso il soggetto decida di versare con la maggiorazione dello 0,40%. Appresso comunque il suggerimento, magari il tutto può risultare poco chiaro. Grazie e a presto!

  9. Grazie mille per la spiegazione, non capisco un cosa però, come calcolo l’importo delle rate? me lo deve dare il commercialista o le ipotizzo io??

    Paola

  10. Salve Paola,
    l’importo del saldo e del primo acconto delle imposte può essere pagato in unica soluzione o rateizzato in 5 rate mensili, fino al prossimo novembre. L’importo delle rate è dato dividendo ciascun tributo per il numero delle rate, a cui però deve essere aggiunto l’importo degli interessi per la dilazione di pagamento. A fare questi calcoli ci pensa direttamente il tuo commercialista, basta che tu gli comunichi in quante rate vuoi pagare, poi lui ti consegnerà le deleghe F24 già compilate per effettuare i versamenti.
    Un saluto

  11. Sono un minimo, devo pagare circa 6000€ a luglio, che dilazionerò sicuramente. cosa succede nel caso pagassi diciamo 2/3 rate e poi non riesca al momento a pagare le altre?

  12. Salve Patrizio,
    come hai detto anche tu potrai rateizzare l’importo del primo acconto imposte in massimo 5 rate mensili, fino al prossimo novembre, con l’applicazione degli interessi di mora per il dilazionato versamento. Se non riuscissi a pagare tutte le rate, non ci sono particolari problemi, non appena potrai pagare anche le restanti rate potrai versarle attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, con sanzioni del 3,75% dell’importo non versato e interessi calcolati al 2,5%.
    Ti consiglio comunque di parlare di questo con il commercialista abilitato che ti ha predisposto la dichiarazione dei redditi, sicuramente provvederà lui a calcolarti tutti i ravvedimenti e a mandarti gli f24 corretti per provvedere ai pagamenti.
    Nel caso in cui non riuscissi a versare le rate mancanti entro il prossimo giugno 2014, sicuramente ti arriverà un avviso bonario dall’Agenzia delle Entrate, ma anche in quel caso potrai sanare la posizione pagando l’importo non versato con interessi e sanzioni.
    Niente di grave insomma, si può sempre rimediare.
    Un saluto

  13. Salve franco,
    La maggiorazione va a maggiorazione dell’imposta con lo stesso codice tributo.

  14. Salve Franco,
    la maggiorazione dello 0,4% va indicata a maggiorazione del tributo a cui si riferisce utilizzando lo stesso codice tributo.
    Un saluto

  15. Salve,
    viste le condizioni che mi dice, può essere per lei conveniente versare gli acconti con il metodo previsionale. Le ricordo, però, alcune considerazioni da fare quando si vuole versare gli acconti utilizzando questo metodo: per prima cosa è bene tenere presente che gli acconti versati con metodo previsionale devono essere comunque pari al 96% dell’imposta da versare nel 2013. Se non si raggiunge tale valore si incorre inevitabilmente in sanzioni per versamenti insufficienti.
    Per correre l’errore relativo all’addizionale le basterà presentare una nuova dichiarazione che corregga quanto indicato erroneamente nella precedente. In questo modo si risparmierà il versamento dell’acconto dell’addizionale non dovuta.
    Un saluto.

  16. Buonasera, per quanto riguarda il metodo previsionale dell’acconto Irpef, ho il seguente dubbio: nella dichiarazione 2013 per l’anno 2012 ho imposta a debito di 262 euro, frutto di un’imposta lorda di 11.000 meno detrazioni e crediti d’imposta (tasse pagate in Spagna). Dato che sono disoccupato tutt’oggi da agosto 2012 ed ho solo percepito sussidio di disoccupazione da rimpatriato da metà ottobre 2012 a metà marzo 2013 e anche pensando positivo non genererò un’imposta lorda di 11.000 euro (tra l’altro ho detrazioni per familiari a carico e tante spese mediche), secondo Lei posso non pagare acconto Irpef? Nell’UNICO 2013, forse erroneamente, ho calcolato l’acconto addizionale comunale (pari a 78 euro) già sapendo che il comune mio di residenza esonera i contribuenti che nel 2013 percepiranno un reddito lordo al di sotto di 20.000 euro. Credo che purtroppo dovrò pagare questi 78 euro lo stesso.
    La ringrazio per l’attenzione. Cordiali saluti.

  17. La ringrazio per la celerissima risposta. A questo punto ho un altro dubbio: al di là dell’acconto al 99% o al 96% (su 262 euro parliamo di una differenza di poco meno di 8 euro), se per tutto il 2013 rimango inoccupato e l’anno prossimo avrò solamente il CUD dell’INPS per la disoccupazione, potrò recuperare questo acconto? Potrò insomma fare una dichiarazione dei redditi dove posso recuperare l’acconto Irpef, l’acconto Irpef comunale e detrarre le spese mediche? La ringrazio nuovamente e La saluto cordialmente.

  18. Certamente, potrà fare la dichiarazione indicando il cud le spese sanitarie e gli acconti versati.

  19. Lei a novembre pagherà il secondo acconto irpef per il 2013. Naturalmente il pagamento avverrà presentando un altro f24.

  20. Buonasera, un ultimissimo chiarimento se non Le dispiace. Adesso pago l’F24 con maggiorazione dello 0,40% per:
    – saldo Irpef 2012
    – acconto Irpef 2013
    – addizionale Irpef regionale
    – addizionale Irpef comunale
    – acconto addizionale Irpef comunale 2013.

    Il saldo Irpef 2013 da pagare entro il 30 novembre (2 dicempre 2013) lo pagherò qualche giorno prima con un altro F24?

    Grazie ancora per la Sua disponibilità.
    Cordiali saluti.

  21. Il saldo delle imposte 2012 si versa escusivamente a giugno o a luglio con la maggiorazione. Assieme al saldo si versa anche il primo acconto e con esso anche l’addizionale comunale irpef.

  22. Con riferimento alla risposta all’ultima domanda di Vincenzo C.:
    Avevo capito dall’articolo che l’Acconto all’addizionale comunale del 2013 (Rigo RV17 col. 8 dell’Unico PF 2013) dovesse essere pagato, per intero, col saldo di novembre:

    “Il versamento è previsto in un’unica rata rateizzabile, da versare insieme al saldo delle imposte per l’anno 2012.”

    Ho capito male?

    Invece l’addizionale comunale 2012 (Rigo RV15 dell’Unico PF 2013) e l’addizionale regionale (Rigo RV7 dell’Unico PF 2013) si pagano… a giugno? (Ovvero a luglio con lo 0,40% di maggiorazione, per i ritardatari come me!) Anche qui la maggiorazione va indicata con lo stesso codice tributo (che mi devo cercare…)?

    Grazie

  23. ……e nel caso in cui non si riuscisse a pagare il saldo irpef 2012 e l’acconto 2013 (comprensivi di maggiorazioni dello 0,40 %) entro il 17 giugno cosa si deve fare? mi è stato detto di aggiungere all’importo l’interesse dello 0,2% (se si effettua il pagamento entro 15 gg) calcolato sull’intero ammontare che avrebbe dovuto essere versato entro quella data ….MA la domanda è questa: compilo un nuovo F24 inserendo per ogni codice (acconto, saldo, addizionali) sotto la dicitura importi a debito versati l’ importo maggiorato di interesse oppure devo inserire nuovi codici relativi al ravvedimento?….sono veramente confusa!! Ringrazio anticipatamente chiunque voglia risponde
    Grazieee

  24. Salve,
    il saldo è il primo acconto delle imposte devono essere versati entro il 16 giugno di ogni anno. Molto spesso, come quest’anno, il fisco concede una proroga di 30 giorni per effettuare il pagamento assoggettando le somme dovute ad un interesse dello 0.4% (l’interesse va direttamente a sommarsi al tributo inevaso), e quindi la scadenza passa al 16 luglio. Superato questo termine, se un soggetto non ha effettuato il pagamento può rimediare attraverso il ravvedimento operoso, ovvero, versando con l’F24 le somme dovute, più le sanzioni del 3,75% e gli interessi calcolati al tasso del 2.5%. Il ravvedimento operoso in questo caso può essere utilizzato entro un anno dalla scadenza del pagamento inevasa. Questa è la regola generale.
    Se un soggetto decide di ravvedersi nei primi 15 giorni dalla scadenza ha diritto a fare un ravvedimento con sanzioni ridotte allo 0.2% per ogni giorni di ritardo. Naturalmente sanzioni e interessi hanno codici tributo diversi da quelli del tributo che è inevaso.
    Per saperne di più ti lascio il link a questo articolo che parla del ravvedimento operoso
    http://fiscomania.wordpress.com/2013/07/06/il-ravvedimento-operoso-regolarizzare-errori-e-omissioni-riducendo-le-sanzioni/
    Se hai altre domande restiamo a disposizione

  25. Salve,
    I contribuenti minimi non essendo soggetti agli studi di settore non possono godere della proroga al 20 di agosto per il pagamento delle imposte. Per lei la scadenza per il pagamento era lo scorso 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40. Sicuramente il suo commercialista quando le darà l’F24 ci saranno già comprese le somme dovute per sanzioni e interessi ridotte con il ravvedimento operoso.

  26. Domanda: ho presentato tramite il commercialista la dichiarazione dei redditi (regime fiscale dei minimi, con imposta sostitutiva del 5%). Sono in attesa che mi invii il modello F24 per il pagamento delle imposte dovute (credo circa 45€).
    Quando scade il termine per il pagamento? Devo già pagare maggiorazioni per il ritardo?

  27. Salve Laura,
    gli acconti IRPEF possono essere calcolati con il metodo storico (99% del saldo IRPEF dell’ultimo anno, il 2012), o attraverso il metodo previsionale che prende come base il 99% del reddito che si presume di realizzare nell’anno in corso (2013).
    Il ricorso al metodo previsionale può essere opportuno quando, come il tuo caso si ritenga di realizzare nell’anno in corso minori redditi e quindi una minor imposta rispetto al 2012. L’acconto versato secondo tale metodo deve essere almeno pari al 99% dell’IRPEF dovuta a differenza e risultante dalla dichiarazione relativa al 2013.
    Applicare il metodo previsionale, però, richiede molta attenzione, perchè se le previsioni del contribuente non si verificano lo stesso è assoggettato alla sanzione per l’insufficiente versamento degli acconti nella misura del 30% della somma non versata (fermo restando il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, sanzioni ridotte ad 1/10 o un 1/8 a seconda del tempo trascorso).
    Vista la delicatezza dei calcoli, le consiglio di parlare con il suo commercialista di questa opportunità per valutare assieme a lui quale può essere la giusta cifra da versare in acconto. Forse la cosa più conveniente è versare comunque il primo acconto con il metodo storico e aspettare il secondo acconto di novembre per applicare il metodo previsionale.
    Spero di esserle stato di auto.

  28. salve,sono socia in un’impresa di pulizie e vorrei delle delucidazioni sugli acconti irpef.nell’anno 2013 ho avuto un calo di lavoro del 50 per cento circa rispetto al 2012.si possono calcolare gli acconti con il metodo previsionale?grazie

  29. Salve,
    il fatto che il 730/4 sia stato regolarmente inviato al sostituto e che questi non abbia effettuato le ritenute, e non ne abbia conseguentemente effettuato il versamento, espone il sostituto d’imposta a sanzione. Gli obblighi del sostituto d’imposta sono quelli di effettuare la ritenuta dalla retribuzione lorda, provvedere al relativo versamento, rilasciare la certificazione delle ritenute operate e dichiarare le ritenute operate nel modello 770. In questo caso il sostituto dovrà effettuare e versare le ritenute con l’applicazione di una sanzione del 30% (ridotta al 3,75% usufruendo del ravvedimento operoso) più interessi del 2,5%. Il ravvedimento operoso può essere utilizzato se il versamento viene effettuato entro il termine di presentazione del modello 770 relativo all’anno 2013 (luglio 2014).

  30. Salve,
    ho fatto richiesta di rateizzazione in 5 rate (da luglio a novembre) del pagamento irpef risultante dal 730 di quest’anno. Il mio commercialista ha inviato il modulo 730/4 al mio datore di lavoro, quale sostituto di imposta.
    Il mio datore di lavoro non ha però provveduto all’addebbito in busta paga delle prime 2 rate (luglio ed agosto)

    Provvedendo al pagamento a settembre (con la busta paga di agosto) alle prime tre rate, quali sono gli interessi? Sono soggetto ad eventuale ravvedimento operoso?

    Grazie.

  31. Salve,
    la sua considerazione è corretta, gli acconti vengono determinati sulla base del rigo RN 33″differenza”. Se il saldo è a zero non ci sono acconti da versare per l’anno successivo.

  32. Buonasera,
    sono un contribuente nel regime dei minimi (ora al 5%, prima al 20%) e vorrei sapere se io devo versare l’acconto o nel mio caso è zero.
    Infatti per me il rigo RN 33 “differenza” è 0, in quanto compilavo solo il quadro CM riservato ai minimi, e perciò è 0 anche l’acconto, è corretto?
    Grazie mille

  33. E’ corretto perché si tratta di imposta sostitutiva e non di IRPEF, in questo caso gli acconti sono calcolati in base al saldo a debito dell’anno precedente, indicata nel quadro LM.

  34. Eppure il software dell’agenzia delle entrate di Unico 2013 prevede, al momento del riepilogo dei pagamenti, che io debba pagare l’acconto! Pari ovviamente al 100% dell’imposta di quest’anno

  35. Salve,
    per quanto ho potuto vedere gli acconti che le hanno calcolato sono stati effettuati con il metodo storico, prendendo il 99% della sua imposta a debito per il 2012, imputandone il 40% per il primo acconto (con maggiorazione di interessi dello 0,4% per il pagamento prorogato al 17/07) e il restante 60% per il secondo. In alternativa è possibile versare gli acconti con il metodo previsionale, prendendo come base non il saldo a debito 2012, ma il saldo che si presume di dover versare nel 2013, praticamente bisogna prevedere i redditi del prossimo anno e su questi versare il 40 e il 60% nei due acconti. Bisogna fare attenzione, però, perché se al momento della prossima dichiarazione gli acconti versati saranno inferiori del 99% dell’imposta a debito effettiva, arrivano le sanzioni da pagate. Il metodo previsionale è utilizzato solo in situazioni particolari perché il rischio di venire sanzionati è molto elevato.

  36. Salve, sono un ingegnere libero professionista e rientro nel regime dei minimi dal 2009. Negli anni precedenti, lavorando prevalentemente con sostituti d’imposta, fra ritenute d’acconto e deduzioni sono sempre andato a credito d’imposta che nel 2012 ho deciso di chiedere a rimborso. Oggi sono andato all’AE a compilare consegnare la dichiarazione dei redditi (servizio su prenotazione) ed è stata calcolata un imposta sostitutiva del 5% da pagare di 287 euro. L’impiegato però mi ha consegnato due F24 di cui uno con due versamenti (codice 1795-rateaz.0101-anno di rif.2012-importo a debito 288,15/codice 1793-rateaz.0101-anno di rif.2013-importo a debito 114,10) a scadenza 17/7/2013 e il secondo con un versamento (codice 1794-rateaz. nd.-anno di rif.2013-importo a debito 173,35) a scadenza 2/12/2013. Gli importi da pagare nella prima e nella seconda rata costituiscono l’acconto valutato con metodo previsionale?

  37. Buongiorno, un contribuente in regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile, che per il 2012 ha compilato il Quadro LM dell’Unico, deve versare l’acconto Irpef per il 2013? Se si, in che percentuale dell’Irpef 2012 ed entro quale data?
    Grazie infinite

  38. Salve,
    gli acconti da versare per il regime dei minimi sono dati prendendo come base l’imposta a debito dell’anno precedente agli acconti. Il primo acconto è dovuto per il 40% dell’ammontare del saldo entro il 16 giugno. Adesso può, se non lo avesse già fatto, versare quanto dovuto con lo strumento del ravvedimento operoso, con sanzioni del 3,75% e interessi del 2,5%.

  39. Salve,
    Chi omette il versamento degli acconti deve effettuare il ravvedimento con sanzioni che variano fino al 3,75% e interessi del 2,5%. Altrimenti si incorre in comunicazioni di irregolarità.

  40. se non si paga la prima rata si è costretti a pagare tutto a saldo con ravvedimento ??? O si puo’ ravvedere la prima rata e così via ? Grazie

  41. Vorrei segnalare una cosa che nessuno dice. Quando si parla di “cedolare secca” giustamente (ma a torto) si dice che detti redditi non sono assoggettati ad irpef. In effetti se si hanno redditi di lavoro dipendente, pensione, … ed anche figli e familiari a carico, per il calcolo delle detrazione vengono considerati tali redditi. Ne consegue che le detrazioni quando spettanti, rispetto a quanto riportato nei rispettivi Cud, risultano inferiori. La conseguenza è che si deve pagare l’Irpef.
    Morale: con la cedolare secca si paga l’Irpef, anche se in misura inferiore rispetto all’aliquota normale!!!!

  42. Non sono riuscito a pagare le prime tre rate per l’acconto ed il saldo 2013. ora vorrei entro
    il 10 ottobre pagare tutto l’arretrato, come devo calcolare gli interessi per le somme irpef e per quelli relative alle addizionali e quali sono i codici?
    Grazie

  43. Salve,
    il secondo acconto IRPEF deve essere ricalcolato come il 60% del 100% dell’imposta a debito dell’anno precedente (2012). Le possibilità per modificare il calcolo del secondo acconto possono essere quelle di rivolgersi ad un CAF oppure ad un commercialista, che rifaranno i calcoli correttamente. Altrimenti aspettare che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione un software gratuito, ma non è detto che lo faccia, o ancora recarsi presso i loro sportelli per avere consulenza direttamente, ma capisco che sia dispendioso in termini di tempo. Per chi fosse poco pratico sconsiglio di fare da soli perché si rischia comunque di commettere errori, che ove verificati saranno contestati dal Fisco.

  44. Buonasera, ho compilato UNICO PFMINI 2013 con calcolo delle date di versamento. Al momento della dichiarazione l’acconto IRPEF era del 99% che poi il governo ha alzato al 100%. A questo punto: come è possibile cambiare il pagamento già impostato della seconda rata alzando l’acconto dal 99% al 100%. Su sito del FiscoOnLine non si trova un menù dove cambiare quanto già dichiarato. Cordiali saluti

  45. Salve,
    le confermo quanto le ha detto il suo commercialista. Il ravvedimento operoso non può essere utilizzato per l’INPS, ma soltanto per i tributi erariali. Lei verserà i contributi INPS per l’importo dovuto. Le arriverà poi la comunicazione dell’INPS con sanzioni e interessi da pagare. Purtroppo la procedura è questa.
    Saluti

  46. Buongiorno, non sono riuscito a pagare l’f24 del 16 settembre relativo alla rateizzazione delle imposte, il commercialista mi dice che non posso fare il ravvedimento operoso per l’inps ma solo per i tributi dovuti all’erario e considerando il versamento entro i 30 gg successivi le tra sanzioni e interessi sono già al 10% in più, però per l’inps come devo fare? Ha ragione il commercialista e devo aspettare l’avviso bonario versando l’importo originario?
    Grazie mille

  47. L’IVIE si paga con le stesse modalità degli acconti IRPE, quindi a novembre dovrà versare il secondo acconto relativo all’IVIE.

  48. buonasera, vi chiedo di chiarire se c’è un acconto IVIE da pagare a dicembre 2013 per immobili all’estero. Tengo a precisare che ho regolarmente effettuato il pagamento a luglio con ravvedimento.Grazie, sara

  49. Buongiorno,
    io sono disoccupata da Luglio 2012 e per il 2013 ho presentato il modello unico risultando però a debito. A giugno ho pagato quanto dovuto ma mi chiedo se devo obbligatoriamente pagare anche l’acconto di novembre (circa 240 euro) visto che non percepisco alcun reddito. Nel caso non lo pagassi, a quali sanzioni andrei incontro?
    Grazie .

  50. Salve,
    L’acconto irpef si può versare con metodo storico, ovverso sulla base dei redditi dell’ anno precedente, oppure con il metodo previsipnale, stimando i suoi redditi per il 2013. Nel suo caso se nel 2013 non ha redditi le conviene utilizzare il metodo previsionale e non effettuare versamenti. Nel caso non abbia percepito redditi nel 2013, non deve effettuare versamenti. Ne parli con il suo commercialista.

  51. salve sono gloria sono disoccupata, ho fatto il 730 quest anno e avevo 700 euro piu 300 euro per l’acconto 2014, i 700 euro sono riuscita pagare.. ora nn ho possibilità pagare l’acconto di 300 euro per l’anno prossimo, è obbligatorio pagarli questi soldi?

  52. Se nel 2013 non ha percepito redditi non ha obbligo di versare acconti, in quanto nel 2013 non avrà imposta da versare. Comunque parli con chi le ha compilato la dichiarazione.

  53. Il consiglio è quello di rivolgersi a chi le ha predisposto la dichiarazione. Mi sembra assurdo che le facciano pagare acconti che non le sono dovuti per poi richiedere l’eventuale credito a rimborso, soltanto tra un anno.

  54. Quest’anno ho percepito solo un’indennità di disoccupazione da Gennaio a Marzo per un importo di euro 3.456,23. A questo punto forse è meglio pagare l’acconto e poi presentare la dichiarazione dei redditi l’anno prossimo chiedendo la restituzione di quanto eventualmente corrisposto in più?
    grazie ancora per la disponibilità e competenza.
    cordiali saluti

  55. Il contratto a progetto è un contratto assimilato al lavoro dipendente per il quale il datore di lavoro è tenuto a rilasciare un CUD con le ritenute applicate al lavoratore. Con questo documento il lavoratore presenterà la propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico).
    Se il soggetto presenta il modello 730 le eventuali ritenute o gli eventuali crediti verranno addebitati/accreditati direttamente in busta paga, Altrimenti con il modello Unico i versamenti delle imposte devono avvenire utilizzando il modello F24.
    Spero di aver chiarito il suo dubbio.

  56. Salve, per quanto riguarda la disciplina dei contratti di collaborazione coordinata o a progetto l’Irpef e la dichiarazione dei redditi vengono calcolati dal committente?
    In quali casi il lavoratore deve inviare il F24?
    Grazie molte per la risposta.

  57. Buonasera, ho letto la sua risposta. Mi sembrava, se non ricordo male, di aver letto che i redditi derivanti da tali collaborazioni risultassero esenti ai fini della dichiarazione dei redditi.
    Sicuramente non mi è chiaro questo punto riguardo l’esenzione, può aiutarmi a far luce su questo dubbio? Ancora grazie.

  58. Salve,
    I redditi di lavoro autonomo occasionale rientrano nei casi di esclusione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ove nell’anno non superino i 4.800 euro. Condizione per questa esclusione é che il soggetto abbia percepito nell’anno solo questo tipo di redditi. Ove invece abbia percepito anche altri redditi (es. Di lavoro dipendente) allora tutti i redditi percepiti devono essere indicati in dichiarazione, anche quelli di lavoro autonomo occasionale.
    Spero di aver chiarito il dubbio.

  59. In extremis…
    Entro oggi (oggi!) si paga solo il secondo acconto IRPEF 2013, vero?
    Non è il turno delle addizionali comunali e regionali, vero?
    Per l’addizionale comunale, a giugno era stato pagato un acconto. Il saldo si paga col saldo IRPEF 2013?

    Grazie

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