Quali sono i principali aspetti da considerare quando stai per avviare un business di E-commerce? Le problematiche legate alla contestazione di stabile organizzazione in un Paese diverso da quello di stabilimento della sede dell’attività.

Le attività E-commerce o vendita online sono attività commerciali svolte sul web. Nella nostra attività di consulenza fiscale e di business aiutiamo molte attività online. Per questo motivo abbiamo deciso di dedicare questo articolo ad approfondire alcuni aspetti legati a come strutturare un business di E-commerce.

Esistono una miriade di fattori da considerare nella costituzione di una società di E-commerce: come il luogo in cui i prodotti vengono fabbricati, acquistati e trasformati, l’ubicazione delle operazioni, l’infrastruttura di distribuzione, l’ubicazione dei server e dei clienti, il servizi di pagamento richiesti e molti altri.

Quando si parla di attività di E-commerce molto spesso si tende ad inquadrare queste attività come locali. Tuttavia, se si vuole davvero scalare questo tipo di business è indispensabile crescere per arrivare ad essere un’impresa globale, diffusa in diverse giurisdizioni. Questo approccio globale può offrire una serie di vantaggi operativi e commerciali. Tuttavia, se non attentamente gestito può anche influire sugli obblighi fiscali e prevedere esigenze di strutturazione più grandi e complesse.

Queste esigenze di strutturazione possono e devono essere utilizzate anche per ottenere vantaggi commerciali e operativi e un impatto positivo sui profitti. 

In questo articolo, ho deciso approfondire alcune considerazioni fiscali venute fuori in varie consulenze svolte negli ultimi anni con attività di E-commerce, che volevano espandere la propria struttura aziendale esistente. Questo articolo tratta principalmente del commercio elettronico al dettaglio, tuttavia molte delle osservazioni fatte possono applicarsi perfettamente agli scenari di vendita B2B.

Se desideri approfondire gli aspetti fiscali di un E-commerce, ti lascio a quest articolo dedicato: “E-commerce: guida alla disciplina fiscale“.

Come strutturare un business di e-commerce

Strutturare un business di E-commerce: l’infrastruttura di distribuzione 

In generale, l’ubicazione di un cliente potrebbe non essere il fattore più rilevante nel determinare l’origine del reddito e l’imposta sul reddito di una determinata attività di commercio elettronico.

Sebbene questa situazione possa cambiare in futuro con l’introduzione di imposte come la “digital tax“, in questo momento la tassazione si determina attraverso il luogo in cui vengono svolte le attività commerciali che generano reddito.

L’infrastruttura di distribuzione può essere una di queste attività e può avere un’importanza significativa dal punto di vista della strutturazione del business e potrebbe anche avere implicazioni fiscali. 

Una società straniera con una sede fissa in un paese terzo dovrà generalmente pagare le tasse in questo paese terzo sugli utili attribuiti alla sede di attività. Questo, in quanto tale sede fissa assume il ruolo di stabile organizzazione.

Tieni presente che, al momento, molti E-commerce globali superano queste problematiche gestendo in Paesi esteri, non operativi, soltanto attività di magazzino, ma senza rete di vendita. In questo modo, la mera attività ausiliaria alla vendita non è considerata stabile organizzazione.

La stabile organizzazione e la tassazione dei redditi

Vediamo, quindi, che cosa accade quando deciso di ampliare la rete distributiva di un E-commerce. Ipotizziamo che la struttura di vendita, sino ad ora gestita nel Paese Alfa, venga ampliata e gestita anche nel Paese Beta, con la creazione di una struttura distributiva.

Se esiste un accordo di doppia imposizione (“Double Taxation Agreement” – DTA) tra le due giurisdizioni contraenti, è opportuno esaminare attentamente la definizione specifica di stabile organizzazione e se le attività specifiche di questa sede di attività possono essere considerate sede fissa d’affari.

In generale, gli accordi contro le doppie imposizioni seguono il trattato di imposta sul reddito modello dell’OCSE. In base ad esso una struttura utilizzata esclusivamente a scopo di acquisto, processo, stoccaggio, esposizione o consegna di merci o merci, non può essere considerata una stabile organizzazione. L’uso di strutture per i controlli di qualità, l’imballaggio e l’etichettatura non innescherebbe disposizioni sulla stabile organizzazione. Tuttavia, ci sono sfumature in ogni trattato fiscale che devono essere attentamente valutate.

Le attività di magazzino e stoccaggio non sono stabile organizzazione

L’approccio generale è che una società straniera può disporre di una struttura interna per gli ordini di evasione in un paese terzo senza innescare disposizioni di stabilimento permanente e senza essere soggetta a imposte in questo paese terzo.

In particolare è necessario valutare alcuni aspetti di questa struttura di business di E-commerce. In particolare, occorre verificare se questa struttura estera possa essere o meno gestita in modo indipendente dalla casa madre, l’origine delle merci, se le attività di vendita siano svolte all’interno del paese, etc. 

Se il paese di “stabilimento” ritiene che la società estera abbia una stabile organizzazione, i profitti vengono generalmente attribuiti ad essa come se la “sede centrale” stesse effettuando transazioni a condizioni di mercato con tale stabile organizzazione.

Ad esempio, se la società sta ottenendo ulteriori fonti di reddito da un magazzino affittando spazi di stoccaggio o altre strutture, questo potrebbe essere considerato una stabile organizzazione.

Stabile organizzazione e legislazione fiscale interna

Se non esiste un trattato fiscale, è importante considerare la legislazione fiscale nazionale. Se ai sensi della legislazione fiscale nazionale, la società estera è considerata in possesso di una stabile organizzazione, la società potrebbe essere tassata due volte sullo stesso reddito. Questo, a meno che non vengano concessi crediti d’imposta nel Paese di residenza fiscale per le imposte estere pagate. 

In questi casi, si potrebbe prendere in considerazione la creazione di una filiale estera nel paese dei clienti che importerà, acquisterà i beni dalla società madre a condizioni di mercato e svolgerà attività di vendita all’interno del paese. Ciò potrebbe anche fornire alcuni altri vantaggi commerciali, come l’accesso a servizi finanziari locali come processori di pagamento, domini di paesi, tra gli altri. 

Si deve tenere presente che la filiale estera (società controllata) deve agire in modo indipendente rispetto alla casa madre. Altrimenti, questa potrebbe essere considerata una stabile organizzazione estera della società madre. Questo significa, ad esempio, che la società controllata (filiale estera) deve avere un proprio consiglio di amministrazione, non stipulare contratti per conto della casa madre ed essere dotata di propri dipendenti.

Da precisare, a questi fini, che l’utilizzo di servizi logistici in comune con la casa madre, generalmente non determina l’insorgere di una stabile organizzazione. Tuttavia, potrebbe non essere così in tutte le giurisdizioni, per questo bisogna analizzare singolarmente caso per caso.

La fonte del reddito ed il luogo di fabbricazione dei beni

Altri fattori da considerare includono la fonte di reddito e il luogo in cui vengono fabbricati i beni.

Una società straniera che acquista beni fabbricati in un paese, che viene quindi esportato e venduto in paesi terzi, generalmente non costituisce una stabile organizzazione nel paese di acquisto. Il semplice acquisto di beni non può portare a una società che costituisce una stabile organizzazione. Questo, anche se esiste un luogo fisico per lo stoccaggio di tali beni. Nel paese dei clienti, purché vengano utilizzati un importatore e un agente di distribuzione indipendenti, le disposizioni stabile organizzazione non si applicano.

Tuttavia, se la società straniera acquista beni fabbricati in un paese, che è immagazzinato, trasformato e venduto a clienti all’interno dello stesso paese le cose cambiano. Strutturare un business di E-commerce in questo modo la struttura potrebbe essere considerata una fonte di reddito locale e quindi tassabile localmente in quel paese. 

Ad esempio, una società straniera che acquista beni negli Stati Uniti e li distribuisce negli Stati Uniti può essere considerata impegnata in un commercio o affari negli Stati Uniti. Per questo può avere un reddito effettivamente connesso negli Stati Uniti, anche se la società non ha avere una presenza fisica o non si ritiene che abbia una stabile organizzazione negli Stati Uniti.

Se i beni sono fabbricati da terzi all’estero ma sono acquistati negli Stati Uniti, vale a dire il titolo legale dei beni passa negli Stati Uniti e sono distribuiti ai clienti statunitensi, ciò potrebbe costituire stabile organizzazione ed essere tassato anche negli Stati Uniti.

In generale, se i beni sono fabbricati dal venditore all’estero, i proventi derivanti da tali beni sarebbero considerati di origine straniera e quindi non tassabili.

Gli effetti mitigatori delle convenzioni internazionali

Le disposizioni dei trattati internazionali possono mitigare l’obbligo fiscale in un paese straniero. Ad esempio, un commerciante straniero che riscuote entrate da fonti locali in un paese non può essere tassato in quel paese, a condizione che non abbia una stabile organizzazione, fatte salve le disposizioni del trattato. Si noti che ci sono una serie di eccezioni e ogni caso deve essere valutato attentamente da un consulente esperto.

I dettagli relativi alla distribuzione sono di notevole importanza per i commercianti che utilizzano mercati online con servizi come Amazon FBA, una delle forme più popolari di business di E-commerce. Il luogo in cui i beni sono fabbricati o acquistati e se il paese di residenza fiscale della società straniera ha un trattato fiscale con il paese in cui i beni sono adempiuti, possono avere enormi implicazioni fiscali per il commerciante straniero.

Il dropshipping nei business di E-commerce

In generale, per i modelli di distribuzione transfrontaliera di tipo dropshipping, in base ai quali il grossista del commerciante straniero spedisce le merci direttamente al cliente – in generale, il commerciante potrebbe non essere interpretato come avente una stabile organizzazione nel paese dei clienti fintanto che il grossista è localizzato e le merci vengono spedite dall’estero e vengono importate direttamente dal cliente o da una compagnia di spedizioni indipendente.

In quello scenario, se tali entrate saranno considerate entrate di origine locale nel paese del cliente dipenderà in gran parte dalle disposizioni specifiche della legislazione fiscale nazionale o dalle disposizioni specifiche del trattato fiscale (se presenti).

Va anche notato che i commercianti che cercano di fare affari attraverso i mercati online dovrebbero considerare le loro politiche di onboarding. I mercati online potrebbero non supportare le società costituite da un certo numero di giurisdizioni o potrebbero non sostenere gli insediamenti su conti bancari domiciliati in determinati paesi.

Strutturare un business di E-commerce: l’infrastruttura di produzione

Vediamo adesso come la gestione dell’intero processo di produzione dei beni venduti attraverso il business di E-commerce può influire sulla possibilità di vedersi attribuire una stabile organizzazione per uno dei propri stabilimenti presenti in un Paese estero.

In questi casi, sovente, lo stabilimento di produzione localizzato all’estero potrebbe essere costretto ad identificarsi come società estera per poi essere tassato localmente per le attività generatrici di reddito.

Per evitare questa problematica le aziende commerciali potrebbero prendere in considerazione la costituzione di un’entità estera affiliata in uno Stato estero. Società affiliata che sarà l’unica responsabile della produzione dei beni. Questa società disporrà degli strumenti necessari per svolgere la propria attività di produzione e di manodopera e dovrà essere gestita separatamente dalla casa madre.

Allo stesso modo la società di produzione non può stipulare contratti per conto della società madre. Se entrambe le società agiscono in modo totalmente indipendente in base alle considerazioni sopra indicate e le transazioni tra la società commerciale e la società di produzione sono condotte a condizioni di mercato, in alcuni casi, la società commerciale potrebbe non essere considerata avere una stabile organizzazione nella giurisdizione di fabbricazione.

In alternativa, le aziende potrebbero esternalizzare i propri processi produttivi ai produttori esteri attraverso accordi di produzione a contratto. Il produttore a contratto è un venditore nella catena di approvvigionamento e la società principale acquista determinati beni da detto venditore.

Strutturare un business di E-commerce: i server e la stabile organizzazione

Molte società con business di e-commerce operano online con i propri siti Web. Questi siti Web vengono utilizzati per scopi di marketing e vendite e sono ospitati su server.

Questi server possono essere di proprietà dell’azienda o noleggiati da un fornitore di servizi cloud tramite un accordo di hosting di siti Web. In generale, se l’hosting del sito Web è noleggiato da un fornitore di servizi cloud, questi è considerato un agente indipendente. In questo caso, la società che ha noleggiato il servizio non rischia la contestazione di stabile organizzazione nello Stato ove è ospitato l’hosting del sito web.

Tuttavia, alcuni paesi, in particolare quelli che ospitano un numero significativo di siti Web, possono considerare che solo un semplice accordo di web hosting può costituire una stabile organizzazione nel paese e che i profitti derivanti dai siti Web dovrebbero essere attribuiti a questa stabile organizzazione.

La stabile organizzazione senza presenza fisica

L’articolo 5 del Modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni prevede la possibilità di individuare una Stabile Organizzazione Materia senza presenza fisica. Questo avviene quando, come vedremo, vi è una presenza immateriale dell’azienda in un’altro Stato.

Definizione di stabile organizzazione in italia senza presenza fisica

La lettera f-bis) del comma 2 dell’articolo 162 del DPR n 917/86 identifica la Stabile Organizzazione in Italia di tipo materialesenza consistenza fisica.

In tale articolo è specificato che costituisce stabile organizzazione in Italia:

una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso

Lettera f-bis) del comma 2 dell’articolo 162 del DPR n 917/86

Tale intervento normativo integra la c.d. positive list delle fattispecie tipiche di stabile organizzazione (materiale). Inoltre, ne configura una nuova, che può riferirsi a situazioni per le quali sono state impartite specifiche direttive nell’ambito del Progetto BEPS per l’economia digitale.

La rideterminazione del criterio di Stabile Organizzazione in Italia di tipo materiale si è resa necessaria con la previsione di imporre l’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate mediante mezzi elettronici.

L’obiettivo è quello di alleviare il nesso, finora imprescindibile, tra presenza fisica di un’attività nel territorio dello Stato e assoggettabilità alla normativa fiscale.

Nelle attività digitali questo nesso fisico non esiste un nesso materiale, quindi, fisico con l’attività svolta. Per questo motivo l’assoggettabilità a tassazione dei redditi è collegata ad altro tipo di vincoli.

Per approfondire: “Stabile organizzazione in Italia: la guida“.

Strutturare un business di E-commerce: importazioni e dazi doganali

I rivenditori online internazionali possono essere in grado di scegliere tra diversi modelli quando si tratta di importare merci nei paesi dei loro clienti e questi modelli possono avere implicazioni strutturali e fiscali. L’importazione di determinati tipi di merci può essere vietata o soggetta a una licenza speciale. Di solito, questi prodotti sono correlati a tabacco, alcol, prodotti farmaceutici, latticini, prodotti protetti da copyright, ecc.

L’importazione di merci in un determinato paese di solito comporta dazi all’importazione. Le tariffe dei dazi all’importazione possono anche dipendere dal codice del sistema armonizzato (codice SA) del bene e dal paese di origine. 

Le tariffe di importazione possono variare a seconda dell’origine delle merci. Le nazioni più favorite, ovvero i paesi con i quali il paese importatore ha un accordo commerciale, possono godere di aliquote inferiori o pari a zero su determinati beni importati. 

Le tariffe di importazione possono anche variare a seconda che le merci vengano importate per la commercializzazione o direttamente ai consumatori. Inoltre, deve essere considerato anche il pagamento dell’IVA legato all’importazione di merci nella UE.

Inoltre, ogni paese ha le proprie pratiche e normative consuetudinarie quando si tratta di restituire e sostituire i prodotti in garanzia e se questi possono essere soggetti o esenti da dazi doganali.

Gli importatori potrebbero anche aver bisogno di ottenere una licenza di importazione ed essere registrati presso le autorità doganali e fiscali competenti.

I rivenditori online possono utilizzare un broker o un agente di spedizione che è l’importatore registrato e spedisce il prodotto al cliente. In alternativa, il commerciante può registrare la società straniera con le tasse e le dogane del paese di destinazione e stabilire la propria infrastruttura di distribuzione locale.

La rilevanza degli incoterm nel trasporto dei beni

Le importazioni possono essere soggette al DDP Incoterm del trasporto (dazio di consegna pagato), per cui il venditore sostiene spese di trasporto, sdoganamento e dazi all’importazione, oppure DDU (dazio di consegna non pagato), per cui l’acquirente sostiene il costo dello sdoganamento all’importazione e i dazi all’importazione e tasse. Alcuni paesi ora consentono le importazioni in regime di DDP, mentre altri no.

I commercianti possono anche richiedere l’elaborazione e / o l’ispezione delle merci utilizzando uno spedizioniere o essere il mediatore stesso tra il produttore e la propria struttura di adempimento o agenzia di adempimento. In quest’ultimo caso, il commerciante potrebbe registrarsi in una zona economica libera / porto franco e reindirizzare le merci dall’origine alla destinazione.

Come abbiamo visto, un rivenditore online internazionale può utilizzare diversi modelli per l’importazione di beni, a seconda delle loro esigenze specifiche, delle giurisdizioni specifiche in cui operano e hanno clienti e dei volumi delle importazioni in tali giurisdizioni. Ciascun modello può presentare esigenze di strutturazione e implicazioni fiscali diverse.

Ad esempio, se le merci spedite sono soggette a tariffe elevate e il DDP non è consentito, la spedizione diretta ai consumatori tramite una compagnia di spedizioni può avere conseguenze negative sull’esperienza commerciale e dei clienti. In tal caso, il commerciante può scegliere di installare la propria infrastruttura locale di importazione e distribuzione o impegnarsi con un 3PL in quella giurisdizione per evitare di affrontare l’onere normativo e burocratico.

Inoltre, alcune giurisdizioni impongono anche determinati requisiti di licenza per la vendita di beni ai propri residenti. Ad esempio, se una società straniera desidera commercializzare i propri prodotti attraverso i grandi mercati online cinesi, dovrà creare una consociata cinese sotto forma di Wholly Foreign-Owned Enterprise (WFOE) e ottenere una licenza commerciale.

Strutturare un business di E-commerce: imposte sul consumo

Dal punto di vista legale e fiscale, le imposte indirette sulla fornitura di beni sono, forse, alcune delle aree più complesse che una determinata società di e-commerce globale deve gestire. In questa sezione, vediamo due dei casi più complessi: gli Stati Uniti e l’UE, i cui territori hanno aliquote IVA diverse. 

Per le giurisdizioni con tassazione uniforme, il processo è di solito più semplice: l’importatore di beni è responsabile del pagamento dell’IVA durante l’importazione di merci. Questi poi, a sua volta addebita l’IVA al cliente e annulla l’IVA in entrata e in uscita nelle liquidazioni periodiche.

Per le società con business di E-commerce B2C dell’UE, generalmente pagheranno l’IVA all’aliquota del porto di entrata delle loro merci (ed eventuali dazi doganali applicabili). Quindi, l’IVA viene generalmente addebitata all’aliquota dello Stato membro in cui si trova il consumatore. 

Il regime del MOSS e le soglie per le vendite a distanza

Il commerciante dell’UE dovrebbe registrarsi per l’IVA e presentare dichiarazioni IVA in ciascuno dei paesi in cui sta vendendo. La procedura di registrazione sarà relativamente semplificata con il sistema One-Stop-Shop (MOSS), in base al quale è possibile superare l’obbligo di richiedere più numeri di identificazione IVA in diversi paesi.

Esiste un’eccezione a quanto sopra: le cosiddette soglie di vendita a distanza. Se la soglia di vendita a distanza in un determinato paese non viene superata, il commerciante può addebitare l’aliquota IVA locale e dichiarare l’IVA nel proprio paese.

Le soglie di vendita a distanza variano a seconda del paese: Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito hanno una soglia di 100.000 EUR, mentre Spagna, Italia, Francia, Belgio, Finlandia e Austria hanno un limite di 35.000 EUR. La direttiva 2017/2455/UE prevede, fra l’altro, l’introduzione di un’unica soglia comunitaria di riferimento (pari a 10.000 euro) per l’individuazione del luogo di tassazione nell’ambito delle vendite a distanza.

Obblighi per le società di business di E-commerce non UE

Le società non UE senza una stabile organizzazione in Europa che importano e/o vendono nell’UE devono nominare un rappresentante fiscale IVA in ciascuno dei paesi con cui stanno negoziando (se superano le soglie di vendita a distanza), che si occuperanno degli obblighi di deposito e potrebbero essere responsabile in solido per i pagamenti IVA della società.

La nomina di un rappresentante fiscale non è obbligatoria in tutti i Paesi: Paesi Bassi, Germania, Regno Unito e Repubblica Ceca, tra gli altri, hanno rinunciato a questo requisito.

Anche il modello di distribuzione è importante: se il consumatore finale è l’importatore registrato, dovrà sostenere l’IVA e i dazi doganali, se applicabile.

Se la società è l’importatore registrato, dovrà registrarsi per l’IVA in un determinato porto di entrata e addebitare l’IVA al cliente, come precedentemente spiegato. Tuttavia, se il commerciante utilizza mercati e interfacce elettroniche come Amazon o eBay, queste piattaforme online saranno responsabili della riscossione dell’IVA per conto di fornitori extra UE.

Ciò può consentire di eliminare l’onere per le società di e-commerce extra UE che utilizzano piattaforme online che devono registrarsi per l’IVA in ciascuno dei paesi in cui si trovano i loro clienti, oppure utilizzare il regime del MOSS. In base al sistema MOSS, il fornitore addebiterà l’IVA locale nello Stato membro in cui si trova il cliente, ma la registrazione e la comunicazione dell’IVA saranno effettuate in un singolo Stato membro.

Imposte sul consumo negli Stati Uniti

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, la maggior parte degli Stati riscuote imposte sulla vendita o sulla locazione di beni e servizi. Le imposte variano tra il 2,9% e il 7,5%. Alcuni stati non riscuotono imposte sulle vendite, vale a dire Delaware, Montana, Oregon e New Hampshire.

A differenza dell’IVA UE, le imposte sulle vendite negli Stati Uniti non vengono generalmente riscosse sulle importazioni di beni che verranno rivenduti o nelle materie prime. Tuttavia, ogni Stato ha normative diverse in materia.

Le imposte sulle vendite si applicano ai beni venduti ai consumatori. Il fatto che un commerciante debba riscuotere, comunicare e versare le imposte sulle vendite dipenderà in gran parte dai prodotti venduti, dal loro volume di vendite e dal suo “nesso” con lo Stato in cui si trova il consumatore.

La maggior parte degli Stati ha una soglia di registrazione fiscale, per cui i commercianti che hanno volumi di vendita e/o un numero di transazioni al di sotto di determinate soglie sono esenti dalla registrazione. I volumi di vendita variano generalmente tra 100.000,00 USD e 200.000,00 USD e le soglie di transazione tra 100 e 200.

La registrazione come venditore negli USA

Se si ritiene che il commerciante abbia un nesso con lo Stato e superi le soglie di registrazione, è necessario registrarsi per un permesso di imposta sulle vendite e gli verrà assegnata una data di scadenza per l’imposta sulle vendite e la frequenza delle domande di deposito, che possono variare a seconda del volume delle vendite. 

Questo vale anche per le società straniere, che dovranno anche ottenere un numero di identificazione del datore di lavoro statunitense (EIN) per richiedere un permesso di imposta sulle vendite. Una società straniera può affrontare sfide maggiori per ottenere un permesso e riscuotere le imposte sulle vendite e può prendere in considerazione l’utilizzo di una consociata statunitense per le sue attività negli Stati Uniti.

Sia i commercianti statunitensi che quelli stranieri che utilizzano agenzie di evasione ordini o mercati popolari con servizio di evasione ordini come Amazon FBA possono avere un nesso fiscale sulle vendite con diversi Stati Uniti. Amazon utilizza centri di evasione ordini in diversi stati per archiviare l’inventario. Un determinato Venditore Amazon può avere una identificazione IVA in ciascuno degli Stati in cui i loro beni sono immagazzinati. Ci sono due eccezioni a questo: New York e Virginia, dove il semplice fatto di utilizzare un terzo per la logistica non crea problemi.

Si noti che le imposte sulle vendite sono imposte applicate dallo Stato e non imposte dal governo federale. Questo significa che una determinata società straniera potrebbe essere esentata dall’imposta sul reddito federale sui propri scambi commerciali o redditi negli Stati Uniti a causa di un trattato fiscale, pur avendo ancora una vendita nello Stato in cui si trovano i loro clienti.

Strutturare un business di E-commerce: i prezzi di trasferimento 

Le più grandi aziende con business di e-commerce con una presenza globale possono utilizzare diverse società costituite e operanti in diverse regioni per soddisfare le loro diverse esigenze commerciali e di mercato.

Queste società operative locali affiliate possono reperire i beni da un fornitore affiliato o fornire determinati servizi alle loro sedi centrali, come servizi di gestione, marketing o distribuzione, tra gli altri. Le società all’interno della stessa struttura di gruppo, con la stessa titolarità effettiva o nell’ambito di una relazione dipendente dalla direzione possono effettuare regolarmente transazioni tra loro nel normale svolgimento dell’attività. 

Tali transazioni infragruppo sarebbero soggette a regolamenti sui prezzi di trasferimento e devono essere condotte a condizioni di mercato. Questo significa che l’importo addebitato da una parte correlata a un’altra per un determinato prodotto o servizio deve essere lo stesso che se le parti non fossero correlate. I prezzi di trasferimento devono essere in linea con i prezzi di mercato.

Poiché le transazioni infragruppo possono avere un impatto drammatico sulla base imponibile delle entità coinvolte, queste sono state tradizionalmente utilizzate in diverse strategie di strutturazione e pianificazione fiscale che coinvolgono “strutture onshore” e “offshore“. In particolare per le transazioni che coinvolgono attività non fisiche e/o mobili come finanziamenti, leasing, spedizioni, proprietà intellettuale o servizi. Da segnalare che, per lo più, si tratta di ipotesi di pianificazione fiscale aggressiva.

Ciò ha portato alla creazione di una legislazione specifica per mitigare le transazioni artificiali tra entità correlate. Ci deve essere una vera sostanza commerciale ed economica a sostegno di queste transazioni.

Le linee guida OCSE e la documentazione sui prezzi di trasferimento

La maggior parte delle giurisdizioni dispone di norme sui prezzi di trasferimento modellate secondo le linee guida dell’OCSE, ad eccezione delle giurisdizioni a bassa tassazione o non fiscale. Tuttavia, le giurisdizioni offshore stanno implementando requisiti di sostanza economica per le società che svolgono determinate attività mobili e/o attività all’interno del gruppo. La sostanza economica è inoltre sempre più richiesta in una serie di accordi sulla doppia imposizione, al fine di accedere ai benefici del trattato.

Le imprese devono inoltre presentare la documentazione relativa ai prezzi di trasferimento relativa alle loro transazioni infragruppo, che generalmente devono essere presentate al rispettivo ufficio delle imposte. Inoltre, nella maggior parte delle giurisdizioni, un determinato Ufficio delle imposte può avere il diritto di rettificare gli utili o le perdite di una società – e di conseguenza una determinata base imponibile per le società, se le compensazioni derivanti da transazioni infragruppo differiscono da quelle che sarebbero state fatte tra attori indipendenti . 

Alcune giurisdizioni esentano le PMI che effettuano transazioni con società affiliate dalle regole sui prezzi di trasferimento e/o sono obbligate a produrre documentazione sui prezzi di trasferimento, fino a un determinato importo del fatturato. Tali esenzioni possono applicarsi solo ai paesi del trattato o solo alle transazioni effettuate verso giurisdizioni con determinati livelli di tassazione. Alcune giurisdizioni hanno stabilito una soglia di transazione al di sotto della quale una determinata società può essere esonerata dal rispetto delle regole sui prezzi di trasferimento e / o della documentazione sui prezzi di trasferimento. Una PMI multinazionale di e-commerce adeguatamente strutturata può fare affidamento su queste eccezioni per attenuare il proprio onere di conformità.

I metodi di calcolo dei prezzi di trasferimento

Per i gruppi multinazionali di e-commerce con presenza in varie giurisdizioni e che sono soggetti ai prezzi di trasferimento in conformità al principio di libera concorrenza, possono optare per vari altri metodi per il calcolo di un prezzo di trasferimento.

Comparable uncontrolled price method

Le società che effettuano transazioni con beni o servizi che possono essere facilmente valutate sul mercato possono utilizzare il metodo del prezzo non controllato comparabile (“comparable uncontrolled price method“), che stabilisce un prezzo di trasferimento uguale al prezzo di mercato corrente per tali beni o servizi: il prezzo equo di mercato. In alcuni casi, è possibile utilizzare un prezzo di mercato adeguato, che incorpora alcune rettifiche al prezzo non controllato comparabile.

Cost-plus-percent method

I produttori tendono a utilizzare il metodo del costo maggiorato (“cost-plus-percent method“), che consiste nell’aggiungere un margine sul costo. Questo margine dovrebbe essere ragionevole nel considerare la transazione di una parte non correlata in una situazione comparabile, compresi rischi e condizioni di mercato simili. Quando non viene aggiunto alcun margine, il prezzo di trasferimento si considera calcolato in base al costo.

Re-sale price method

Distributori e rivenditori potrebbero calcolare il prezzo di trasferimento utilizzando il metodo del prezzo di rivendita (“re-sale price method“), che utilizza il margine come prezzo di trasferimento basato sul prezzo di vendita di un determinato prodotto, meno il prezzo di acquisizione e tutti i costi correlati per la transazione. 

Transaction net margin method

Un altro modo sempre più comune per calcolare il prezzo di trasferimento è utilizzare il metodo del margine netto di transazione (“transaction net margin method“), che utilizza il margine di profitto netto ottenuto da una transazione non controllata analoga condotta tra parti non correlate per calcolare il prezzo di trasferimento.

Profit-split method

Il prezzo di trasferimento può anche essere calcolato utilizzando il metodo di ripartizione degli utili (“profit-split method“) – che si basa sul modo in cui le parti non correlate avrebbero suddiviso gli utili su una determinata transazione – e determina il contributo di ciascuna entità correlata a un determinato bene o servizio in base ai dati di mercato disponibili. 

La scelta del metodo di calcolo dei prezzi di trasferimento

Ciascuna metodologia di calcolo dei prezzi di trasferimento si adatta a diverse attività commerciali e a circostanze e prodotti specifici. Le società multinazionali dovrebbero chiedere aiuto a esperti contabili e consulenti aziendali per implementare correttamente le politiche di prezzi di trasferimento e i sistemi di gestione dei processi nelle loro organizzazioni. 

La corretta strutturazione e la strategia dei prezzi di trasferimento possono non solo fornire vantaggi fiscali, ma anche essere utilizzati per ottimizzare le rimesse degli utili di cambio, le fluttuazioni delle valute estere e i controlli sui cambi, nonché l’allocazione ottimale delle risorse tra le diverse unità aziendali e dipartimenti. 

Per questo motivo è opportuno investire su questo tipo di attività, sia per evitare problematiche fiscali, ma anche per ottimizzare le problematiche organizzative interne ai gruppi multinazionali.

Strutturare un business di E-commerce: la proprietà intellettuale

L’importanza di proteggere e strutturare adeguatamente i beni di proprietà intellettuale è fondamentale per ogni impresa. Le aziende che costruiscono un marchio globale di e-commerce con operazioni commerciali in diversi paesi dovrebbero anche prendere in considerazione l’idea di attuare una strategia di strutturazione della proprietà intellettuale

Fare questo passo può portare i vantaggi della pianificazione fiscale. Ne ho già parlato in diversi articoli a cui ti rimando per approfondimenti. In particolare: “Diritti di proprietà intellettuale: aspetti fiscali del trasferimento“; “Proprietà intellettuale: i paesi del mondo a bassa tassazione“; “Patent box: come sfruttarne i vantaggi?“.

Da segnalare che la corretta organizzazione dei beni di proprietà intellettuale consente inoltre a un’azienda di sfruttare ulteriori modelli di business per l’ingresso in nuovi mercati, come il franchising. 

I marchi sono, forse, la risorsa IP più delicata per le società di business di e-commerce internazionali che vendono i prodotti dei loro marchi direttamente ai consumatori. Ciò è particolarmente vero se stanno commerciando nei mercati globali, il che li mette a rischio di contraffazione o di opportunisti che cercano di guadagnare rapidamente. I marchi devono essere registrati in ciascuna giurisdizione in cui un’azienda desidera chiedere protezione. Sebbene esistano alcune opzioni sovranazionali come il marchio UE o il sistema e il protocollo di Madrid, alcuni paesi hanno precedenti di non far rispettare o ignorare gli accordi internazionali.

Ad esempio, se si desidera entrare nel mercato cinese, è necessario registrare in anticipo il nome cinese del proprio marchio presso il Chinese Trademark Office (CTMO), per evitare potenziali problemi relativi ai contraffattori e l’uso del nome del proprio marchio da parte di terzi. 

Strutturare un business di E-commerce: conclusioni

Ci sono una varietà di fattori da tenere in considerazione quando si organizza un’attività di commercio elettronico al dettaglio. La tua infrastruttura di distribuzione e le operazioni eseguite in diverse giurisdizioni possono avere un impatto significativo sulla tua responsabilità fiscale

Abbiamo visto, infatti, come l’infrastruttura di produzione e commercializzazione dei prodotti influenzi la possibilità di identificare una stabile organizzazione in un Paese estero. Questo, indipendentemente dal fatto che si possa anche operare con un modello di business in dropshipping.

Allo stesso modo anche la localizzazione dei server del tuo e-commerce potrebbe influenzare questi aspetti legati alla stabile organizzazione materiale.

Inoltre, al momento della strutturazione di una determinata impresa dovrebbe essere preso in considerazione anche il luogo in cui vengono fabbricati i beni venduti, indipendentemente dal fatto che un commerciante stia fabbricando i propri beni o il tipo di relazione commerciale che intrattiene con produttori terzi. Si dovrebbe anche tenere conto della posizione dei clienti, che determinerà l’obbligo di riscuotere le imposte sui consumi e l’obbligo di registrarsi e riferire alle autorità fiscali locali.

Le medie e grandi imprese di e-commerce dovrebbero strutturare adeguatamente le transazioni all’interno del gruppo quando sono presenti più entità, al fine di servire mercati diversi e / o svolgere diverse attività operative o di detenzione – al fine di rispettare le normative sui prezzi di trasferimento e sfruttare molteplici vantaggi fiscali, operativi e di efficienza del capitale che la strutturazione internazionale può offrire. Un altro aspetto chiave da considerare quando si crea una società di e-commerce è accettare pagamenti. Non avere un fornitore affidabile di elaborazione dei pagamenti può influire in modo significativo sui tassi di conversione o addirittura farti chiudere.

Strutturare un business di E-commerce: consulenza

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento.

Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

Commenti:
Considerata l’elevata quantità di commenti che ci arrivano ogni giorno è opportuno effettuare alcune precisazioni. Saranno pubblicati soltanto commenti che arricchiscono il testo dell’articolo con particolari situazioni, utili anche per altri lettori. Se non trovi il tuo commento pubblicato significa che ho già fornito risposta al quesito e che, quindi, la risposta si trova nel testo dell’articolo o in altri commenti. Se comunque desideri una risposta o l’analisi della tua situazione personale, puoi contattarci attraverso il servizio di consulenza fiscale.

Avviso importante:
Fiscomania.com ha raccolto, con ragionevole cura, le informazioni contenute in questo sito, ma ricordiamo che quanto letto non può mai sostituire una adeguata consulenza professionale che rimane indispensabile per evitare di commettere errori.

Lascia una Risposta