Dal punto di vista fiscale, i buoni pasto cartacei sono esenti da tassazione fino a 4 euro, mentre i buoni pasto elettronici sono esenti da tassazione fino a 8 euro. Pertanto fino a tali soglie, i buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

I buoni pasto sono dei documenti, che possono essere emessi in forma cartacea o elettronica, che hanno la funzione di mezzo di pagamento, in quanto danno al possessore il diritto di ottenere dagli esercizi convenzionati (ristoranti, mense, supermercati, ecc)  la somministrazione di pasti o prodotti alimentari, escludendo ogni prestazione in denaro.

I buoni pasto sono emessi con diverso valore, e sono acquistati dalle aziende per essere offerti ai propri dipendenti per le spese che questi sopportano durante la pausa pranzo. Essi sono dei documenti che danno al lavoratore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo.

Vediamo adesso la disciplina fiscale dei buoni pasto sia dal punto di vista del dipendente che li percepisce, che da quello dell’azienda che li acquista.

Cosa sono i buoni pasto e a chi spettano?

I buoni pasto o Ticket Restaurant sono emessi con diverso valore, e sono acquistati dalle aziende per essere offerti ai propri dipendenti per le spese che questi sopportano durante la pausa pranzo. Essi sono dei documenti che danno al lavoratore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo.

La definizione di buono pasto è data dall’art. 2, co. 1, lett. c), D.M. 122/2017:

“il documento di legittimazione, anche in forma elettronica (…) che attribuisce, al titolare, ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione”.

I buoni pasto:

  • Non sono cedibili;
  • Non sono commercializzabili;
  • Non sono convertibili in denaro;
  • Sono utilizzabili soltanto dal titolare;
  • Non sono cumulabili oltre il limite sancito che, dall’introduzione del D.M. 122/2017, corrisponde a 8 buoni pasto al giorno.

In alternativa al buono pasto, il datore può mettere a disposizione dei dipendenti una mensa aziendale con gestione propria o affidata in appalto a società esterne, una mensa esterna presso apposite strutture oppure un’indennità sostitutiva della mensa.

Sono nati per garantire una prestazione sostitutiva alla mensa aziendale dove non è presente. Ad oggi, rappresentano uno dei benefit più diffusi e apprezzati da imprese e collaboratori.

I buoni possono essere erogati in favore di:

  • Lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario giornaliero non preveda una pausa per il pasto;
  • Titolare di un rapporto di collaborazione (esempio co.co.co.).

Le aziende non sono obbligate ad erogarli, a meno che questi non siano espressamente previsti nei contratti collettivi o nella contrattazione di secondo livello o individuale.

Smart working

In un Interpello (n.956-2631/2020 Direzione Regionale del Lazio), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche per i lavoratori in smart working si applica la tassazione agevolata prevista per i buoni pasto sia cartacei che elettronici.

Buoni pasto: la tassazione per il dipendente

I buoni pasto sono considerati compensi in natura corrisposti al lavoratore dipendente e devono essere in generale sottoposti a tassazione ai fini dell’IRPEF in capo al dipendente. I buoni pasto corrisposti alla generalità o a categorie di lavoratori dipendenti non generano reddito imponibile nel limite massimo di:

  • 4 euro in formato cartaceo, 
  • 8 euro in formato elettronico.

Soltanto il maggiore valore sarà soggetto a tassazione.

Quindi, coloro che ricevono buoni in formato cartaceo sono esenti da contribuzione e tassazione fino ad un massimo di 4 euro al giorno, la cifra corrisponde al valore facciale del buono. Coloro che ricevono buoni in formato elettronico sono esenti fino ad un valore massimo di 8 euro al giorno.

Secondo quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo economico, i buoni pasto elettronici e cartacei 2022 possono essere utilizzati solo dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche quando l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo, e dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato

Buoni pasto: la tassazione per l’azienda 

Per l’azienda che acquista i buoni pasto da distribuire ai dipendenti, il costo che sostiene è totalmente deducibile per competenza ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES/IRAP). Questo significa che il costo relativo all’acquisto dei buoni pasto deve essere dedotto in riferimento al periodo d’imposta in cui il dipendente ha usufruito del servizio buono pasto.

In merito alla totale deducibilità del costo di acquisto dei buoni pasto, con la Circolare n. 6/E/2009 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

“Atteso che la fornitura dei ticket restaurant rappresenta un servizio sostitutivo di mensa, si ritiene che la limitazione della deducibilità al 75% (fissato per le spese di vitto e alloggio) non sia applicabile alle spese sostenute dal datore di lavoro per il loro acquisto. Tali spese, infatti, analogamente a quelle relative ad una convenzione con un esercizio pubblico, rappresentano il costo per l’acquirente di un servizio complesso non riconducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande”.

Il datore di lavoro non dovrà operare nessuna ritenuta contributiva e previdenziale sul valore dei buoni pasto come stabilito dall’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR, il quale non concorre alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, come riporta la Circolare INPS n. 15/2022.

Le aziende possono scegliere anche decidere di erogare un’indennità sostitutiva di mensa, ossia una somma erogata direttamente in busta paga a integrazione della retribuzione mensile. In questo caso, però, le somme sono interamente soggette a tassazione contributiva e fiscale, al versamento di quote INPS, TFR, IRAP e IRES su IRAP.

Per i liberi professionisti e le ditte individuali senza dipendenti la deduzione dei costi sostenuti per l’acquisto dei buoni pasto è ammessa, ai fini delle imposte dirette, nella misura del 75%, per un importo massimo nel limite del 2% del fatturato, mentre le regole concernenti l’IVA rimangono invariate rispetto a quelle previste per il datore di lavoro. 

Disciplina Iva

Per quanto riguarda la disciplina IVA applicabile ai buoni pasto, in base alle modifiche intervenute ad opera dell’articolo 83, comma 28, bis del D.L. n. 112/08, dal 1° settembre 2008 le imprese hanno facoltà di detrarre interamente l’IVA (con aliquota del 4%) relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi alberghieri e di ristorazione (nel rispetto del principio di inerenza), ivi comprendendo anche i costi per l’acquisto di buoni pasto.

L’intervento normativo è stato realizzato al fine di eliminare il contrasto tra la normativa nazionale e l’art.168 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.

23 COMMENTI

  1. ciao a tutti, ho lavorato oltre 30 anni in una nota multinazionale, lo scorso autunno sono stato licenziato insieme ad altri diversi colleghi, mentre eravamo in cassa intigrazione la stessa azienda ci aveva dato dei buoni pasti ticket ristorant purtroppo sistemando casa mi sono accorto che non avevo usufruito di 19 buoni da oltre 7 euro con scadenza nel 2014.
    per me che sono in mobilita’ sono una bella cifretta, secondo ho possiblita’ di farmene dare degli altri dall’azienda visto che di fatto quella cifra a me destinata non e’ stata mai addebitata ??
    come mi posso regolare ??
    grazie infinite degli eventuali suggerimenti.
    saluti marco

  2. Salve,
    i buoni pasto sono una sorta di bonus che l’azienda eroga ai propri dipendenti per ovviare al servizio pranzo. I buoni riguardano soltanto le giornate lavorative effettivamente prestate, quindi nel suo caso non avendo prestato attività l’azienda non è tenuta ad erogarle il buono pasto. Poi se l’azienda li ha comunque erogati, anche se non era tenuta è una sua facoltà, ma non certamente un obbligo.

  3. Salve, l’azienda presso cui lavoravo mi aveva fornito una card magnetica precaricata con un certo numero di buoni pasto (in eccesso). Nel momento in cui mi sono dimessa, l’ho riconsegnata con ancora dentro i buoni non utilizzati (poichè erano caricati in più, non mi spettavano in quanto associati a futuri giorni di lavoro). Ora mi dicono che mi spediranno la card così come l’avevo riconsegnato e che devo provvedere al rimborso monetario dei ticket extra da loro caricati; è lecito?

  4. Salve, se ho capito bene l’azienda per la quale lavorava le sta dicendo che può continuare ad utilizzare i buoni pasto precaricati sulla carta, ma non dovuti, in quanto riferiti a giorni per i quali non ha lavorato, in cambio di un rimborso monetario degli stessi. A mio avviso non mi sembra un giusto comportamento, ma le consiglio di consultare un legale, per capire come sia più giusto muoversi in situazioni di questo tipo. Ripeto, a mio avvio, lei non dovrebbe accettare la carta, in modo da non dover pagare niente all’azienda.

  5. Salve dopo quanto entrano in prescrizione i buoni pasto? Visto che la ns azienda e’ quasi al 2 anno di insolubilita’ grazie

  6. Non esiste una prescrizione per i buoni pasto, ma hanno una propria scadenza, solitamente entro il 31/12 di ogni anno.

  7. Salve ma l’azienda può togliere il buono pasto in modo unilaterale e senza bisogno di un vera e propria necessità? grazie

  8. L’erogazione del buono pasto è a discrezione dell’azienda. Se poi vi possono essere gli estremi per un atto illegittimo deve chiedere ad un legale.

  9. salve a tutti, vorrei un consiglio… Ho appena saputo che l’azienda dove lavoro, rivende i buoni pasto acquistati per i propri dipendenti (compresa io), avendo quindi un duplice guadagno, sgravio fiscale, se non erro deduzione, oltre che il compenso dei ticket venduti. come posso denunciare questa cosa incresciosa? Vi ringrazio. T.

  10. Buongiorno,
    io lavoro alla ASL che mi fornisce dei ticket da € 5,16 per i giorni in cui faccio full time (2 alla settimana, gli altri tre lavoro dalle 7.30 alle 13.30 ininterrotto), ma per ogni ticket io devo corrispondere € 1,00 alla ASL così che il mio buono si riduce ad € 4,16. Ha senso che io debba pagare per i ticket?

  11. Con questo valore del buono non dovrebbe avere tassazione in busta paga. Chieda all’azienda le motivazioni di questa trattenuta.

  12. Buongiorno, lavoro come commessa in un negozio. Da gennaio mi sono stati tolti i buoni pasti. La giustificazione: calo delle vendite. Il mio titolare dice che erano un benefit concesso in modo del tutto filantropico e non dovuto dal nostro tipo di azienda. Tutte le dipendenti lavorano distanti almeno un ora dalla propria abitazione e non abbiamo servizio mensa. Disponiamo solo di un piccolo fornellino a due piastre. Può toglierci i buoni così senza preavviso e senza che noi possiamo fare o dir nulla? E’ vero che non ci spettano? Il piccolo fornello può considerarsi un sostituto mensa. grazie

  13. Il mio consiglio è di andare a vedere se il buono pasto vi spetta in base al vostro contratto nazionale di categoria. Fatevi aiutare da un consulente del lavoro in questo. Se non è previsto dal contratto ha ragione il datore di lavoro, trattasi di benefit, che può essere revocato, ma se vi spetta, allora dovete chiedere la restituzione.

  14. Buongiorno,
    l’Azienda per la quale lavoro eroga giornalmente un buono pasto da 5 € al giorno, il buono pasto non è acquistato dall’azienda ma prodotto internamente all’azienda stessa e può essere presentato in un unico punto ristoro che trattiene il buono giornalmente per fatturare a fine mese (all’Azienda) la totalità dei buoni (con lo scorporo dell’IVA al 10%)
    In questo caso la fiscalità di esenzione è equiparabile ai buoni pasto comprati da aziende tipo Day o Ticket Restaurant? Grazie per la risposta,

  15. Buongiorno
    sono AU di una SRL immobiliare (senza dipendenti), posso comprare buoni pasto per i soci non lavoratori e usufruire della detraibilità e dei vantaggi fiscali riconosciuti ai buoni pasto dando un “riconoscimento economico” in più ai soci?
    Se non fosse possibile posso prenderli a nome mio come AU e poi distribuirli anche a loro?
    Preciso che come AU non percepisco compenso.
    Grazie per la risposta

  16. Salve, la mia azienda mi corrisponde un buono pasto elettronico di 8 euro ma io devo corrispondere 1.50, che viene dedotto dalla busta paga. Così il buono pasto effettivo e’ di 6.50. Lo devo dichiarare ai fine fiscali e previdenziali?

  17. Quello che le viene elargito in busta paga è il reddito tassabile di quel buono pasto, che quindi è già sottoposto a tassazione.

  18. Salve,
    io ricevo i buoni pasto di 5.29 al dì in busta paga direttamente in denaro (quindi non li ricevo ne cartacei ne elettronici).
    Mi sbaglio o in questa maniera sono maggiormente tassati i quindi sconvenienti per me rispetto ai buoni pasto cartacei o elettronici.

  19. Non cambia niente se il buono non è cartaceo, fino a € 5,29 il buono non è tassato. Se ricevesse i buoni in formato elettronico sarebbero esenti da tassazione sino all’importo di € 7,00.

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