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Bonus vacanze: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sull’ambito applicativo del Bonus vacanze nella Circolare n. 18 del 3 luglio 2020. Il Bonus vacanze può includere anche i costi di servizi accessori, come quelli balneari e può essere utilizzato presso un’impresa turistico ricettiva che gestisca alberghi oppure alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni come resort, colonie marine, rifugi di montagna, bed&breakfast.

Il Bonus Vacanze è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Nella Circolare n. 18 del 3 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito molteplici chiarimenti sull’ambito applicativo del Bonus vacanze, in particolare, sulle strutture aderenti e sui servizi accessori.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, possono avvenire anche tramite agenzie di viaggio e tour operator.

Per avere ulteriori informazioni sul Bonus vacanze:

“Faq bonus vacanze del ministero per i beni e le attività culturali”

“Bonus vacanze: comunicato il codice tributo f24”

Bonus vacanze

Bonus vacanze: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La Circolare chiarisce che per individuare le strutture, in ambito nazionale, presso le quali è possibile utilizzare il bonus vacanze occorre fare riferimento ai soggetti che, svolgono effettivamente:

Imprese turistico ricettive, agriturismi e bed and breakfast.

Tali strutture, che esercitano le attività ricomprese nella Sezione 55 di cui ai codici ATECO, a titolo indicativo sono:

  • 55.1 – ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
    • 55.10.00 Alberghi – fornitura di alloggio di breve durata presso:alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande);
  • 55.20 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
    • 55.20.10 Villaggi turistici
    • 55.20.20 Ostelli della gioventù
    • 55.20.30 Rifugi di montagna – inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
  • 55.20.40 Colonie marine e montane
  • 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
  • 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
    • i. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze
    • ii. cottage senza servizi di pulizia
  • 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.

Per attività agrituristica, si intende la struttura che svolge l’attività di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e alle relative norme regionali.

In ogni caso, il fornitore del servizio turistico deve dichiarare, di essere un’impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed & breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Tale dichiarazione è resa attraverso la procedura web, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

Sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica cd. stagionale.

Il Bonus Vacanze non trova applicazione per le prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori come per esempio i servizi balneari indicati nella stessa fattura dall’unico fornitore.

Pensiamo al caso di un soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da un fornitore, è possibile includere i costi dei servizi balneari di un secondo fornitore, qualora, siano indicati nell’unica fattura emessa dal primo fornitore.

Bonus vacanze: l’app io

Il bonus vacanze potrà essere richiesto a partire dal 1° luglio 2020, ha confermato l’Agenzia delle Entrate.

Per fare domanda sarà necessario scaricare l’APP IO, resa disponibile da PagoPA ed accessibile tramite SPID o Carta di identità elettronica (CIE).

Non si potrà delegare l’invio della domanda a soggetti terzi rispetto ai componenti del nucleo familiare.

PagoPA S.p.A., tramite un servizio di cooperazione applicativa messo a disposizione dall’INPS, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare del bonus vacanze e dà esito della richiesta.

Esito positivo

In caso di esito positivo della verifica PagoPA S.p.A. genera un codice univoco ed un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto.

PagoPA S.p.A. invia all’Agenzia delle Entrate il predetto codice univoco, l’importo massimo dell’agevolazione spettante ed i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare, ai fini delle successive verifiche.

L’Agenzia delle entrate conferma al richiedente, per il tramite dell’applicazione, il riconoscimento dell’agevolazione, comunicando il codice univoco ed il QR-code e l’importo spettante al suo nucleo familiare.

Qualora la richiesta sia stata accolta non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente al medesimo nucleo familiare.

Bonus vacanze: pagamento tramite agenzia di viaggio e tour operator

L’Agenzia delle Entrate chiarisce circa la possibilità di utilizzare il bonus vacanze anche in caso di pagamento tramite un’agenzia di viaggio o un tour operator, in senso positivo.

Il bonus vacanze può essere utilizzato anche presso strutture alberghiere o agriturismi che svolgono attività stagionale?

Sì, può essere speso anche presso strutture ricettive che svolgono attività
stagionale. Anche in questo caso, le imprese turistico ricettive e gli agriturismi
devono essere in possesso dei titoli previsti dalle norme nazionali e regionali per
l’esercizio dell’attività (per gli agriturismi il riferimento è la legge n. 96/2006).

Il bonus vacanze vale anche se il soggiorno si estende al di fuori del periodo previsto dall’agevolazione?

Sì, ma deve comprendere almeno un giorno tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020.
Se il fornitore non è tenuto a emettere fattura elettronica, si perde il bonus?
No, è valida anche l’emissione di una fattura non elettronica, un documento
commerciale o uno scontrino o ricevuta fiscale. Possono quindi applicare lo sconto
anche i forfettari che non sono tenuti all’emissione di fattura elettronica (in base
all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127/2015).

Come si compilano la fattura elettronica o il documento commerciale?

Al momento del pagamento, il fornitore del servizio deve indicare, nella fattura o
nel documento commerciale, o nello scontrino/ricevuta fiscale, il prezzo di vendita
comprensivo dello sconto e dell’imposta sul valore aggiunto applicata sull’intero
ammontare, e l’importo dello sconto applicato.

In particolare, la fattura elettronica deve essere compilata valorizzando nel campo “Imponibile Importo” (2.2.2.5), l’intero importo del servizio comprensivo dello
sconto applicato, mentre lo sconto applicato deve essere riportato valorizzando i
campi del blocco “Sconto Maggiorazione” (identificato dal codice 2.1.1.8). I codici
suddetti sono definiti all’interno del documento “Specifiche tecniche” allegato al
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e
successive modificazioni.

Per quanto riguarda, invece, l’emissione del documento commerciale da parte
degli operatori turistici che utilizzano la procedura web “Documento Commerciale
on line” sul portale “Fatture e Corrispettivi”, è necessario indicare il codice fiscale
del componente del nucleo familiare che fruisce del bonus nel campo “Descrizione
prodotto/servizio” insieme alla descrizione del servizio, mentre la modalità di
pagamento del corrispettivo e l’importo dello sconto praticato vanno indicati nel
campo “Sconto a pagare”.

Cosa succede se la struttura turistica emette una fattura di acconto e una a saldo, con i relativi pagamenti?

Il bonus vacanze potrà essere utilizzato solo in relazione a uno dei due pagamenti.
Il tax credit, infatti, va impiegato in un’unica soluzione, senza possibilità di
frazionamento, e non può essere oggetto di rimborso nel caso di mancata
fruizione del soggiorno.

Il bonus vacanze copre anche i costi dei servizi balneari, se inclusi nel servizio alberghiero?

Sì, ma solo se questi vengono indicati nell’unica fattura dell’impresa turistica. Per
esempio, chi soggiorna presso una struttura alberghiera Alfa, può includere nel
bonus vacanze anche i costi per la fruizione dei servizi balneari offerti dalla società
Beta, ma solo se questi ultimi vengono inclusi nella fattura unica emessa da Alfa.

Chi paga deve essere lo stesso soggetto che fruisce del bonus vacanze?

No, il componente del nucleo familiare ISEE che effettua il pagamento può non
coincidere con chi intende fruire del bonus vacanze ed il cui codice fiscale viene
riportato sulla fattura, documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale.

Per aver diritto al bonus deve partecipare al soggiorno turistico l’intero nucleo familiare?

No, non è necessario che l’intero nucleo familiare fruisca del servizio turistico per
poter beneficiare del bonus vacanze.

Che fare se la fattura è intestata a un familiare fiscalmente a carico di un altro?

Il soggetto che ha fiscalmente a carico il familiare a cui è intestata la fattura potrà
beneficiare della detrazione del 20% nella propria dichiarazione dei redditi, a patto
che entrambi i soggetti facciano parte dello stesso nucleo familiare ISEE.

In caso di genitori separati, con figlio fiscalmente a carico di entrambi, a chi spetta la detrazione?

La detrazione collegata al bonus vacanze può essere fruita nella dichiarazione dei
redditi solo dal genitore che ha nel nucleo familiare ai fini ISEE il figlio a carico
fiscalmente, che ha fruito del servizio e a cui la fattura è intestata.

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