Bonus stagionali: dopo la prima tranche di 2.400 euro, in arrivo le altre due tranche mensili da 1600 euro. Vediamo cosa c’è da sapere sul bonus stagionali, dopo gli interventi del Decreto Sostegni bis.

Il bonus stagionali è una delle misure più interessanti introdotti nel nuovo anno, al fine di sostenere l’economia nazionale in questo duro momento di crisi economica. I precedenti provvedimenti già avevano previsto l’erogazione di un incentivo del valore di 2400 euro, introdotto con il Decreto Sostegni, con l’intento di sostenere una delle categorie che maggiormente hanno risentito della crisi pandemica

Suddetto strumento costituisce un assegno omnicomprensivo, il quale ha assorbito alcune categorie di incentivi previsti dai precedenti provvedimenti. L’INPS, infatti, procederà a erogare automaticamente il predetto, in sostituzione degli incentivi introdotti con i passati provvedimenti.

Il sussidio, erogato per le prime tre mensilità dell’anno, è stato prorogato dal Decreto sostegni Bis, per ulteriori due mensilità. Il nuovo versamento quindi corrisponderà a circa 1600 euro.

Vediamo cosa c’è da sapere.

Chi ha diritto al bonus stagionali?

Il bonus 1.600 euro sarò riconosciuto a coloro che hanno già ottenuto il bonus 2.400 euro del decreto Sostegni di marzo e che non dovranno presentare una nuova domanda all’INPS. Parliamo nel dettaglio del comma 1 dell’articolo 42 – Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo, il quale quindi riserva il sussidio a tutti coloro che già avevano diritto in base alla precedente disposizione:

  • lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; 
  • nonché lavoratori intermittenti
  • lavoratori autonomi occasionali
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
  • inoltre, i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 
  • lavoratori dello spettacolo.

Requisiti

Predetti soggetti possono accedere al bonus stagionali laddove siano in possesso di specifici requisiti:

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui sopra, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Il lavoratore, dunque, deve aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021. E’ altresì richiesto che abbia lavorato per almeno 30 giornate nel medesimo periodo e non sono titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI.

Indennità comulabili e non

Il bonus stagionali può essere cumulato con alcune altre forme di sussidio, tuttavia è opportuno sottolineare anche quelle rispetto alle quali sussiste incompatibilità. In tal modo, infatti, potrei organizzare al meglio quelle che sono le tue entrate e gestire le eventuali ricadute patrimoniali.

Non sono cumulabili le indennità previste mediante lo stesso Decreto sostegni bis tra loro, oltre a:

  • con il Reddito di Emergenza;
  • con l’indennità per i domestici;
  • con l’indennità per gli sportivi.

Le indennità non sono cumulabili con il Reddito di Cittadinanza. Tuttavia è possibile produrre un incremento fino all’importo della misura.

Mentre tutte le indennità del Decreto Sostegni bis sono cumulabili con:

  • assegno ordinario di invalidità;
  • indennità di disoccupazione NASpI;
  • indennità di disoccupazione per i lavoratori collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (DIS-COLL);
  • indennità di disoccupazione agricola;
  • borse lavoro, premi e lavoro occasionale non superiore a 5mila euro, nel caso di professionisti, collaboratori, autonomi, stagionali turismo e spettacolo.

Pagamenti in arrivo

Per chi ha già fatto richiesta del bonus stagionali, a partire dal 28 giugno dovrebbero esser partiti i pagamenti delle due ulteriori mensilità. E’ l’accredito automatico che spetta a chi ha già ricevuto il bonus 2400 euro previsto dal primo Decreto Sostegni.

Il pagamento avrà ad oggetto la prima delle due rate in cui è diviso il sussidio. Infatti, il provvedimento ha introdotto un particolare meccanismo con il quale non si procederà ad un pagamento unico, ma diviso in due rate.

La seconda, in particolare, sarà erogata in base ad un diverso criterio di attribuzione. Quest’ultima verrà calcolata sulla base della perdita media mensile di fatturato e corrispettivi registrata dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto allo stesso periodo 2019-2020.

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