Bonus sanificazione. Il 7 settembre 2020 è il termine per presentare la comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, per poter usufruire del Credito d’imposta sull’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

L’Agenzia delle Entrate che, con la Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, ha fornito alcuni chiarimenti sulle spese ammesse al bonus per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

In particolare, per l’accesso al credito d’imposta del 60% è necessario il rilascio di un’apposita certificazione dal professionista o dell’impresa che ha eseguito l’attività di sanificazione.

Lunedì 7 settembre 2020 scade il termine per l’invio della comunicazione delle spese.

Chi può fare domanda per il Bonus sanificazione?

Possono fare domanda per il bonus sanificazione:

  • Titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • Enti non commerciali;
  • Gli enti del terzo settore;
  • Enti religiosi civilmente riconosciuti.

A quanto ammonta il credito d’imposta?

Il credito d’imposta massimo per ciascun beneficiario è di 60.000 euro, corrispondente ad una spesa per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione massima di 100.000 euro.

L’agevolazione, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IRAP.

E’ necessario predisporre la copia delle fatture o preventivi relativi alla sanificazione, DPI, fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione. 

Inoltre, è possibile, fino al 31 dicembre 2021, è possibile optare per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli Istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La cessione del credito è limitata alla quota relativa alle spese effettivamente sostenute e nei limiti dell’importo fruibile. 

Bonus sanificazione: cosa deve essere indicato nella comunicazione?

Nella comunicazione devono essere indicati:

  • Gli importi sostenuti fino al mese antecedente all’invio telematico;
  • Gli importi che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.

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