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Bonus ristrutturazioni: perdita detrazione fiscale per pagamenti dopo la vendita

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Bonus ristrutturazioni. La cessione dell’immobile non comporta sempre il trasferimento della detrazione. In caso di vendita, è indetraibile sia per l’ex proprietario che per l’acquirente la spesa sostenuta dopo il rogito. Risposta dell’Agenzia delle Entrate, all’Interpello n. 174 del 10 giugno 2020.

L’art. 16-bis, comma 8 TUIR consente, in caso di vendita, di trasferire la detrazione fiscale delle spese sostenute per le ristrutturazioni e per la riqualificazione energetica, al nuovo acquirente. Tuttavia per poter sfruttare questa possibilità è necessario porre attenzione, per evitare di perdere il bonus. Infatti, qualora il pagamento della spesa dei lavori detraibili avvenga dopo il rogito notarile si perde il bonus ristrutturazioni, e con esso la possibilità di poterlo trasferire nel rogito notarile.

In caso di perdita del bonus, non potrà beneficiare della detrazione fiscale né il venditore né chi ha acquistato la casa, anche se i lavori sono stati avviati prima. A chiarire questi aspetti è stata l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 174 del 10 giugno 2020. Andiamo, quindi, ad analizzare con maggiore dettaglio questo documento di prassi per capire a quali condizioni è possibile trasferire la detrazione per ristrutturazione o per riqualificazione energetica in caso di compravendita immobiliare.

Per maggiori informazioni sul Bonus ristrutturazione 2020:“Bonus ristrutturazione 2020”.

Bonus ristrutturazioni

Bonus ristrutturazioni

Il bonus ristrutturazioni spetta per le spese sostenute e rimaste a carico del contribuente, per i lavori effettuati sull’immobile posseduto o detenuto. Per spese sostenute, ai fini della detrazione fiscale del 50%, deve intendersi, in applicazione del criterio di cassa, ovvero le spese effettivamente pagate dal contribuente e rimaste a suo carico. L’art. 16-bis, co. 8 TUIR sancisce che:

“In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.”

La detrazione viene trasferita dal vecchio al nuovo proprietario della casa oggetto di ristrutturazione. A patto però che la spesa sia stata pagata prima del rogito notarile.

Bonus ristrutturazioni: perdita della detrazione fiscale per i pagamenti effettuati dopo la vendita

Nel caso oggetto di Interpello, la spesa relativa alla detrazione per i lavori di ristrutturazione edilizia è stata sostenuta successivamente alla sottoscrizione del rogito notarile.

Il trasferimento della detrazione in caso di vendita è possibile qualora la spesa venga sostenuta prima di aver ceduto l’immobile.

Nella risposta del 10 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate specifica quindi che il bonus per i lavori di ristrutturazione relativo alla spesa pagata tardivamente non può essere oggetto né di trasferimento dal venditore all’acquirente dell’immobile né, tantomeno, essere utilizzata direttamente dal venditore medesimo.

3 COMMENTI

  1. Buongiorno,

    Grazie per l’informazione. Mi chiedo come concretamente funziona questo trasferimento di detrazioni dal venditore all’acquirente. Viene fatto in automatico dall’agenzia delle entrate? Perché il venditore potrebbe essere in cattiva fede e non passare la documentazione di spese e di richiesta delle detrazioni, oppure dire che non le ha mai chieste o dire che non ha piu i documenti al fine di continuare a godere delle detrazioni per i periodi rimanenti. Come funziona quindi in concreto?

  2. Buongiorno. Oggi sono andato al CAF per la compilazione del modello Unico e mi hanno detto che avendo venduto un immobile ri stuttutarato nel 2013 non ho più il diritto di recuperare le detrazioni per ristruturazione. L’immobille è stato venduto a maggio 2020. Volevo chiarimenti in merito. Grazie

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