E’ stato firmato il Decreto Interministeriale attuativo delle disposizioni del Decreto Rilancio sul bonus per i professionisti iscritti alle Casse di Previdenza professionale. E’ stato riconosciuto un bonus di 600 euro per il mese di aprile, erogato automaticamente a chi ha fruito del bonus di marzo e aperto a nuove categorie di professionisti precedentemente esclusi.

Tra le novità introdotte, ritroviamo, l’apertura al bonus per i neoiscritti alle Casse dal 2019 e per i fruitori di pensione indiretta. Le domande, per chi non abbia ricevuto la tranche di marzo, potranno essere presentate alle Casse professionali dall’8 giugno prossimo.

Il 29 maggio è stato firmato il decreto interministeriale attuativo per l’erogazione del bonus per aprile in favore dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza professionale.

Il decreto chiarisce alcuni punti sulla fruibilità del bonus da parte di chi ha già fruito dell’agevolazione per il mese di marzo e dispone un’erogazione automatica di 600 euro per il mese di aprile.

Bonus professionisti

Per gli altri professionisti le domande potranno essere presentate a partire dall’8 giugno all’8 luglio 2020.

Bonus professionisti iscritti alle Casse professionali

Il Decreto Rilancio rifinanzia il Fondo per il reddito di ultima istanza, istituito dall’art. 44 del Decreto Cura Italia, finalizzato all’erogazione (anche) ai professionisti, per il tramite delle loro Casse di previdenza, di un bonus analogo a quello erogato alle altre categorie di lavoratori autonomi.

Il rifinanziamento è finalizzato, dopo la prima erogazione di marzo, al riconoscimento agli interessati di due ulteriori tranche del bonus (per i mesi di aprile e maggio).

Tuttavia, come per il bonus del mese di marzo, rinvia ad un decreto interministeriale attuativo, per gli importi e per modalità e termini di erogazione.

Requisiti

Quanto ai requisiti di fruizione, il Decreto Rilancio dispone che, alla data della domanda, i richiedenti non devono essere:

  • Titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • Titolari di pensione (con l’eccezione dell’assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84, con evidente sperequazione rispetto ai professionisti che fruiscono della, pensione di invalidità erogata dalle Casse professionali).

E’ stato eliminato l’obbligo di iscrizione esclusiva alla sola Cassa di Previdenza per la quale si fa domanda.

Divieto di cumulo

Il bonus professionisti, non è cumulabile con:

  • Tutti gli altri bonus erogati dall’INPS (confermati ed ampliati ad altre categorie di lavoratori);
  • Reddito di cittadinanza;
  • Reddito di Emergenza;
  • Trattamenti di disoccupazione NASpI e DIS-COLL;
  • Contributo a fondo perduto istituito dal medesimo decreto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA.

Il bonus è compatibile con la fruizione dell’assegno ordinario di invalidità dell’INPS (discriminando, così, i fruitori di pensioni di invalidità delle Casse o di altre Gestioni) e che i richiedenti debbano dichiarare, di non essere titolari di pensione diretta.

Ciò rende possibile la fruizione del bonus anche agli iscritti alle Casse titolari di pensione indiretta (di reversibilità o ai superstiti).

Decreto interministeriale attuativo bonus professionisti

Il 29 maggio 2020 i Ministri del Lavoro e dell’Economia hanno firmato il Decreto attuativo del citato art. 78 del Decreto Rilancio in corso di pubblicazione.

Il provvedimento ha stanziato 650 milioni di euro per l’erogazione di un bonus di cui al citato art. 78, per il mese di aprile, disponendo, tuttavia, che tale stanziamento dovrà essere prioritariamente destinato all’eventuale copertura delle somme erogate a titolo di “bonus marzo”, in caso di incapienza degli 280 milioni euro attualmente stanziati a tal fine.

Importo del bonus

Il bonus professionisti ammonta a 600 euro per il mese di aprile, tale importo verrà erogato automaticamente dalle Casse, senza bisogno di presentazione di nuova domanda, a tutti i professionisti che abbiano fruito dell’analogo bonus per il mese di marzo.

Il Decreto estende, poi, la fruizione del bonus per il mese di aprile, anche a chi si sia iscritto ad una Cassa di previdenza professionale nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 febbraio 2020, a condizione che gli interessati siano in possesso dei requisiti personali e/o reddituali di cui si dirà più avanti.

Cessazione e riduzione dell’attività professionale

Il bonus professionisti è erogato in caso di cessazione o riduzione dell’attività professionale.

E’ stato precisato che:

  • Per cessazione dell’attività deve essere intesa l’avvenuta chiusura della partita IVA tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020;
  • Per riduzione o sospensione dell’attività va intesa la riduzione di almeno il 33% del reddito nel primo trimestre 2020, rispetto all’analogo periodo del 2019 (computato secondo il principio di cassa, quale differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute);
  • I professionisti che si siano iscritti alle Casse tra il 2019 ed il 23 febbraio 2020 non trovano applicazione i criteri di cui ai punti precedenti, ma il diverso parametro di cui si dirà avanti.

Modalità di erogazione Bonus professionisti

Il Bonus professionisti verrà erogato, al netto dell’erogazione automatica a chi abbia fruito del bonus marzo.

I nuovi richiedenti non devono essere:

  • Lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • Titolari di pensione.

Il bonus può essere richiesto ad una sola Cassa in relazione ad una sola gestione previdenziale.

Caratteristiche e contenuti della domanda

I professionisti ai quali il bonus non verrà erogato automaticamente dovranno dichiarare:

  • Essere liberi professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • Non aver percepito o percepire le indennità e le agevolazioni incompatibili con il bonus di cui si è detto sopra;
  • Di non aver presentato ad altra Cassa domanda per lo stesso bonus;
  • Alternativamente:
    • Di aver percepito, nell’anno 2018, redditi professionali fino a 35.000 euro (in caso di limitazioni subite all’esercizio professionale) o tra i 35.000 ed i 50.000 euro in caso di cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019.
    • In caso di iscrizione ad una Cassa tra il 2019 ed il 2020 di non aver comunque prodotto reddito professionali di importo superiore a quelli di cui al punto precedente;
    • Di aver subito un calo del 33% del reddito professionale nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 ovvero in caso di reddito professionale fino a 35.000 euro, di aver comunque subito limitazioni all’esercizio professionale in conseguenza dei vincoli connessi all’emergenza epidemiologica.

Le domande, accompagnate, a pena di inammissibilità, da copia di un documento di identità, del codice fiscale e delle coordinate del conto su cui operare l’accredito del bonus, saranno verificate dal punto di vista formale, ed accolte, dalle Casse in base all’ordine cronologico di presentazione ed approvazione.

Solo in un secondo momento, le Casse stesse procederanno alla verifica dei dati previdenziali e fiscali dichiarati dai richiedenti (con conseguente possibilità di revoca della concessione e recupero di quanto indebitamente erogato).

Limiti all’erogazione

Le Casse dovranno inviare settimanalmente,a partire dal 15 giugno, un report delle somme erogate ai fini del monitoraggio della erosione dello stanziamento.

Infatti, qualora, si prefiguri l’esaurimento dei fondi, l’erogazione dei bonus andrà, sospesa in attesta di eventuali rimodulazioni dei fondi stanziati per il reddito di ultima istanza.

2 COMMENTI

  1. Buongiorno,

    grato se possibile di un chiarimento, in quanto suppongo mi sia sfuggito qualcosa. Anche perché se così non fosse dovrei sentirmi fortemente preso in giro da questo governo che non vuole (a parole) lasciare indietro nessuno. Lavoro da oltre trent’anni come giornalista free-lance per riviste di settore, riviste che dopo aver pesantemente pagato la crisi dovuta all’avvento del web, pagano ora quella del Covid-19.
    Dato che nel primo trimestre 2020 il mio fatturato è stato pari a 0 (zero), e dato che il mio attuale reddito è ben al di sotto di quanto richiesto per poter accedere al bonus autonomi, ho fatto domanda all’INPGI, domanda che è però stata bocciata in quanto sono…titolare di pensione!
    Peccato che la mia pensione ammonti a € 360,00, ovvero meno della metà del prossimo bonus autonomi. Mi chiedo allora se la titolarità di una pensione pressoché ridicola possa negare l’accesso ad un bonus già giudicato insufficiente nella sua interezza da varie parti politiche. E mi chiedo anche, dato che di gente con pensioni così basse che non possono accedere al bonus penso ce ne siano parecchie, come mai nessuno ha mai sollevato il problema. Il governo non lascerà indietro nessuno? Io sono rimasto indietro, ritenendo per altro di essere in buona compagnia!

  2. Stefano raccogliamo la sua considerazione che condividiamo da un punto di vista logico e personale. Tuttavia, la norma è quella indicata nell’articolo, i soggetti percettori di pensione non può essere richiesto il bonus, questo indipendentemente dal valore della pensione che si riceve. Immaginiamo che queste regole siano dovute al fatto che i soldi a disposizione sono pochi e non sufficienti per tutti, indistintamente.

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