Bonus locazione immobili. L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.

Il Decreto Rilancio ha disposto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, l’istituzione di un credito d’imposta del 60% del canone di locazione degli immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente:

  • Il credito d’imposta spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, oltre che alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, anche alle strutture termali;
  • Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato a titolo di canone di locazione nel periodo d’imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Bonus locazione immobili

Bonus locazione immobili: studi medici con attività intramoenia senza partita IVA

Nel quesito numero 1 si chiede di conoscere se il credito d’imposta sui canoni di locazione di cui all’art. 28 del Decreto Rilancio, il quale, è stato esteso anche agli studi professionali, è applicabile anche agli studi di medici che esercitano attività intramoenia senza partita IVA.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, l’attività di intramoenia esercitata presso gli studi professionali privati, nel rispetto della normativa sanitaria e dei regolamenti aziendali, rientrando tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non può beneficiare del credito di imposta previsto dall’art. 28 del Decreto.

Bonus locazione immobili: bed and Breakfast svolto in via imprenditoriale

Nel secondo quesito viene chiesto, se un soggetto che svolge attività di “Bed and Breakfast” in via imprenditoriale con Partita IVA, possa beneficiare del credito d’imposta in relazione ai canoni di locazione dell’immobile a uso non abitativo corrisposti al proprietario (o ai proprietari) dei medesimi, ancorché l’immobile condotto in locazione ed adibito all’esercizio di tale attività, sia ad uso residenziale, come richiesto dalla normativa nazionale e regionale del settore, e non invece commerciale.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, il credito d’imposta spetta anche in ipotesi di immobili che, sebbene accatastati come abitativi, siano utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali.

Il credito d’imposta, pertanto, è riconosciuto, laddove, l’immobile locato ad uso abitativo sia strumentale all’attività di Bed and Breakfast svolta in via imprenditoriale.

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