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Bonus figli a carico dal 2021: cos’è e a quanto ammonta?

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Bonus figli a carico dal 1° gennaio 2021. L’Assegno unico per i figli dovrebbe essere inserito nella prossima Legge di Bilancio. Vediamo come funziona.

Il bonus figli a carico è il nuovo strumento di sostegno per le famiglie e dovrebbe partire a gennaio. La misura tuttavia, dovrà essere approvata dal Senato, dove è stato assegnato alla commissione Lavoro. Inoltre, trattandosi di un disegno di legge delega, però, dovrà essere seguito dai decreti attuativi

L’obiettivo è dare il via all’assegno unico per i figli a partire dal prossimo anno.

Bonus figli a carico

Per finanziarlo occorrono 10 miliardi di euro aggiuntivi, da reperire anche mediante il taglio alle agevolazioni esistenti e nell’ambito della riforma fiscale 2021.

Il bonus figli a carico consiste in una erogazione di denaro mensile o di un credito d’imposta per ciascun figlio a partire dal 7 mese di gravidanza fino al 21 anno di età, e trova applicazione non solo per i lavoratori dipendenti ma anche per gli autonomi, i liberi professionisti, gli incapienti e i disoccupati.

Come funziona il Bonus figli a carico?

Il Family Act approvato ha previsto l’assegno unico per i figli calcolato sulla base del modello ISEE.

Il bonus figli a carico, potrà essere beneficiato da tutte le famiglie che abbiano all’interno del proprio nucleo familiare almeno un figlio di almeno 21 anni, a carico.

Inoltre, il bonus può essere beneficiato anche alle future mamme, al settimo mese di gravidanza.

L’assegno si compone di una quota di base, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, alla quale andrebbe a sommarsi una quota variabile calcolata sulla base degli indicatori ISEE sul reddito complessivo annuale del nucleo stesso.

L’assegno minimo, ammonterebbe ad 80 euro, mentre il massimo che una famiglia potrebbe beneficiare con questa misura è 240 euro.

Eventuali rimodulazioni potrebbero riguardare, invece, gli importi dell’assegno per i figli a carico di età compresa tra i 18 e i 21 anni. 

In sintesi:

  • Assegno universale di importo minimo, riconosciuto a tutte le famiglie con figli fino a 18 anni;
  • Maggiorazione variabile determinata per scaglioni dell’ISEE;
  • In caso di figlia o figlio successivo al secondo, l’importo dell’assegno universale è maggiorato del 20%;
  • Riconosciuto a decorrere dal 7 mese di gravidanza;
  • L’importo dell’assegno tiene conto dell’età dei figli a carico;
  • L’assegno universale è incrementato per ciascun figlia o figlio con disabilità;
  • Riconosciuta una integrazione compensativa dell’importo dell’assegno diretta ad assicurare che lo stesso non risulti in ogni caso inferiore a al trattamento complessivo in quello in godimento al nucleo familiare.

L’assegno unico per i figli sarà inoltre ripartito in pari misura tra i genitori.

In caso di separazione, annullamento, cessazione o scioglimento del matrimonio, sarà riconosciuto al genitore affidatario o ad ambedue in caso di affidamento congiunto.

L’assegno unico per i figli sarà finanziato in parte con il graduale superamento o con la soppressione di alcune misure già esistenti, come:

Per finanziare a regime la misura, però, si stima che servano altri 10 miliardi.

Il testo del disegno di legge stabilisce che potranno beneficiare dell’assegno, anche, i percettori del reddito di cittadinanza.

Tuttavia, nella determinazione dell’importo del reddito di cittadinanza verrà tenuto in considerazione anche l’importo dell’assegno unico riconosciuto ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare.

A chi spetta il bonus per figli a carico?

Possono beneficiare dell’assegno universale anche i cittadini stranieri Ue ed extra Ue che abbiano nel nucleo familiare figli fino a 21 anni a carico, a condizione di:

  • Possedere un permesso di soggiorno (di lungo periodo o per motivi di lavoro della durata di almeno un anno);
  • Essere in regola con i pagamenti dell’Irpef in Italia;
  • Vivere nel nucleo familiare il figlio (o i figli) a carico per il quale si richiede il beneficio;
  • Essere in Italia – in qualità di residente – da almeno 2 anni e possedere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o almeno biennale;

8 COMMENTI

  1. Buongiorno,
    grazie mille per l’articolo.
    Solo un dubbio; sopra trovo scritto:
    “Essere in Italia – in qualità di residente – da almeno 2 anni e possedere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o almeno biennale;”
    Ovviamente, questa regola è valida per una persona straniera. Voglio dire, se un Italiano ha vissuto e lavorato all’estero, ma poi ritorna a vivere e lavorare in Italia (quindi sposta la residenza fiscale in Italia), per accedere a questo bonus non occorre aspettare 2 anni di residenza in Italia, corretto?
    Grazie mille.
    Francesco

  2. Io sono divorziata e i figli sono a carico mio se.ho capito bene con questo.bonus dividero l’importo dell’assegno con il mio ex marito rischiando di prendere meno di quello che percepisco adesso con l’assegno ANF

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