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Bonus facciate: non trova applicazione per scuri e persiane

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Bonus facciate: non trova applicazione per scuri e persiane. L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito, nella Risposta 11 settembre 2020, n. 346 e 348 che, non spetta per le spese per la tinteggiatura delle chiusure oscuranti, scuri e persiane, che insistono sulla facciata dell’edificio.

Il Bonus facciate spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell’edificio anche se, sia solo parzialmente visibile dalla strada.

Bonus facciate

Bonus facciate non spetta per scuri e persiane

Nell’Interpello n. 346 del 11 settembre 2020, l’Istante chiede se le spese per la tinteggiatura delle chiusure oscuranti (scuri e persiane) che insistono sulla facciata dell’edificio possano beneficiare del c.d. bonus facciate.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, il bonus facciate non spetti per le spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane, in quanto, costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, anch’essi esclusi dal bonus.

Restano escluse, le spese sostenute per interventi sulle “strutture opache orizzontali o inclinate” dell’involucro edilizio, come, le coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli, non rientranti nella nozione di strutture opache.

Gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro della facciata esterna” e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.

Bonus facciate sulla facciata interna dell’edificio anche se parzialmente visibile

Nell’Interpello n. 348 del 11 settembre 2020, l’Istante, in qualità di condomino di un condominio ubicato in zona A – città storica, rappresenta che l’assemblea del condominio ha deliberato l’esecuzione di lavori di restauro e ripristino delle strutture opache, dei balconi e dei fregi della facciata posteriore dell’edificio.

In particolare, sarà effettuato il ripristino delle parti di intonaco ammalorate, la riverniciatura della struttura opaca e dei balconi e la sistemazione delle parti impiantistiche comuni insistenti sulla stessa facciata.

La facciata posteriore, costituita da due lati ad angolo retto fra loro, rientra nel perimetro esterno dell’edificio, sovrasta da lontano gli edifici circostanti ed è visibile solo parzialmente dalla strada in quanto non affaccia direttamente sulla stessa. Pertanto, chiede se le spese sostenute per gli interventi in questione sono ammesse al cd bonus facciate.

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, in presenza dei requisiti richiesti e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto, il bonus facciate spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell’edificio anche se la stessa, sia solo parzialmente visibile dalla strada.

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