Tornano alcuni chiarimenti in merito al bonus facciate, ovvero l’agevolazione fiscale sulle spese effettuate per lavori di ristrutturazione e rifacimento delle facciate esterne degli edifici. In particolare è emersa una nuova richiesta all’Agenzia delle Entrate a proposito della possibilità di includere nell’agevolazione al 90% del bonus facciate anche l’applicazione di tende avvolgibili.

Un cittadino ha richiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate, che ha fornito delucidazioni tramite la risposta ad interpello n.673/2021 dello scorso 6 ottobre 2021. La questione ruota intorno alla possibilità di agevolare con il bonus facciate anche l’installazione esterna di tende avvolgibili e eventuale sistema di illuminazione esterno.

Mentre molti si chiedono cosa accadrà al bonus facciate nel 2021, a proposito della proroga ipotizzata in merito, arrivano risposte aggiuntive sui lavori ammessi all’esterno delle strutture nel bonus facciate, tra cui la conferma dell’agevolazione anche per tende e impianti di illuminazione, con alcuni limiti di applicazione. Vediamo nell’articolo di cosa si tratta e quali sono le novità confermate dall’Agenzia delle Entrate.


Bonus facciate: agevolazione fiscale al 90%

L’agevolazione fiscale prevista per il bonus facciate è del 90%, e il termine dell’applicazione del bonus è previsto per la fine di dicembre 2021. Tuttavia ci sono alcune ipotesi che vedono rinnovata l’agevolazione anche per il 2022, poiché questo bonus ha avuto un grande successo presso i cittadini.

In ogni caso bisognerà attendere almeno la prossima Legge di Bilancio 2022 per conoscere il futuro di questo bonus tanto richiesto, al pari del Super Bonus 110%. Il bonus facciate si può richiedere per le spese volte al rifacimento di parti esterne degli edifici, tramite interventi di restauro o recupero, oltre a lavori come il rifacimento dell’intonaco.

Per poter aderire all’agevolazione i lavori devono essere svolti su strutture verticali opache, e sono ammesse anche le spese di progettazione. Inoltre per poter usufruire dell’agevolazione si può scegliere di ricevere il credito per la durata di 10 anni, oppure optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Intorno all’agevolazione fiscale tuttavia sono sorte alcune domande: nel particolare il caso proposto dalla risposta ad interpello n.673/2021 chiede se si possono includere nelle spese altri tipi di lavori:

“In particolare, l’Istante intende realizzare un intervento in zona A, finalizzato alla sostituzione dei parapetti presenti nei balconi, il rifacimento delle tende avvolgibili, compatibili tecnicamente ed esteticamente con le nuove balaustre, nonché un sistema di illuminazione notturna.”

Si tratta in ogni caso di lavori svolti all’esterno della struttura, ma per cui nella normativa non è specificata espressamente la compatibilità con il bonus facciate. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione.

Risposta ad interpello n.673/2021

Nella risposta ad interpello n.673/2021 prima di tutto l’Agenzia delle Entrate prende in considerazione la natura del bonus facciate, specificando come funziona, e confermando che l’istante rientra tra i soggetti che possono richiedere il bonus:

“Prevede una detrazione del 90 per cento delle spese documentate sostenute negli 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.”

Si ricorda inoltre che non tutti i cittadini possono beneficiare di questo bonus illimitatamente, su qualsiasi immobile, ma l’agevolazione è prevista unicamente per quegli immobili situati in specifiche zone, ovvero in zona A o B:

  • Zona A: zone caratterizzate da agglomerati urbani di carattere storico, artistico o di pregio ambientale, sono presi in considerazione gli immobili che ne fanno parte;
  • Zona B: parti diverse dalle zona A, totalmente o parzialmente edificate.

L’Agenzia delle Entrate poi chiarisce che le detrazioni non sono previste nel caso in cui si scelga di svolgere lavori su facciate interne agli edifici, che invece per quanto riguarda le zone esterne sono ammessi tutti i lavori di decoro urbano (come ad esempio lavori su grondaie e parapetti, inclusi eventuali impianti presenti all’esterno).

Inoltre, nella risposta ad interpello si aggiunge che le detrazioni spettano anche su tutti i lavori connessi strettamente agli interventi sul bonus facciate:

“Nella medesima circolare n. 2/E del 2020, è stato precisato che la detrazione spetta, tra l’altro, anche per le spese sostenute per i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ammessi al bonus facciate.”

Bonus facciate: lavori aggiuntivi

Con la conferma dell’Agenzia delle Entrate quindi si chiarisce che possono essere ammessi alla detrazione anche tutti quegli interventi correlati al rifacimento delle pareti verticali esterne, come ad esempio eventuali installazioni di nuove tende solari, e interventi similari.

Tuttavia questo non vuol dire che si può procedere alla richiesta del bonus facciate unicamente con eventuali sostituzioni di tende e similari, ma è indispensabile che vengano effettivamente svolti anche i lavori previsti dal bonus facciate. I lavori devono essere considerati come “aggiuntivi” rispetto a quelli previsti:

“I lavori per il rifacimento delle tende avvolgibili, invece, non potranno essere ammessi salvo che, sulla base di presupposti tecnici, risultino “aggiuntivi” al predetto intervento edilizio trattandosi di opere accessorie e di completamento dello stesso.”

Indubbiamente si tratta di una risposta ad interpello che va a chiarire i diversi dubbi che sono sorti nel corso dell’ultimo anno sull’applicazione dell’agevolazione fiscale prevista dal bonus facciate, tuttavia conferma che i lavori che si possono includere nel bonus sono unicamente quelli aggiuntivi, applicati all’esterno dell’immobile.

Bonus facciate: quali sono i lavori ammessi

Per evitare ogni dubbio, chiariamo quali sono i lavori ammessi dal regolamento al bonus facciate, e consigliamo la lettura di questo articolo a riguardo.

L’agevolazione fiscale spetta, sotto forma di credito di imposta oppure tramite cessione del credito a terzi o sconto in fattura, per gli interventi di recupero o restauro della parte esterna degli edifici. Oppure si può utilizzare per interventi di riqualificazione energetica sulle strutture opache della facciata verticale, oppure per il ripristino o tinteggiatura delle pareti esterne.

Inoltre sono inclusi i lavori effettuati sui balconi, su ornamenti e fregi, o altri interventi di natura urbana come i lavori che riguardano grondaie e parapetti, cornicioni e parti impiantistiche, purché si tratti di lavori riferiti alla facciata esterna.

Non sono inclusi nel bonus facciate i lavori che riguardano le zone interne, che non si vedono dalla strada, o i cortili interni. Si escludono anche lavori di sostituzione di infissi e grate, o eventuali cancelli e vetrate.

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Valeria Oggero
Classe 1992, laureata in Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Torino, da sempre sono appassionata di scrittura. Dopo alcune esperienze all'estero, ho deciso di approfondire tematiche inerenti la fiscalità nazionale relativa alle persone fisiche ed alle partite Iva. Collaboro con Fiscomania.com per la pubblicazione di articoli di news a carattere fiscale. Un settore complesso quello fiscale ma dove non si finisce mai di imparare.

1 COMMENTO

  1. Salve, ho una tenda da sole sulla facciata di una villetta a schiera di mia proprietà, la facciate verrà rifatta entro dicembre con relativo bonifico “bonus facciate” posso usufruire del bonus anche per cambiare la tenda?

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