Bonus facciate, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, spetta anche per le spese sostenute per l’isolamento dello “sporto di gronda”. Risposta Agenzia delle Entrate n. 520 del 3 novembre 2020.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Interpello n. 520 del 3 novembre 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al bonus facciate.

L’Istante, proprietario di un edificio composto da due unità immobiliari, intende effettuare un intervento di isolamento “a cappotto” su tutti i prospetti dell’edificio nonchè, al fine di evitare il ponte termico tra parete e copertura, dello sporto di gronda.

L’isolamento dello sporto di gronda, effettuato insieme all’intervento di isolamento a cappotto di un edificio, rientra nel bonus facciate, trainando i lavori aggiuntivi collegati, come lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e altri ancora.

Bonus facciate

L’Istante ritiene che il bonus facciate spetta anche per le spese riferite a:

  • L’isolamento dello sporto di gronda, indispensabile per il corretto funzionamento dei cappotto. La circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 è stato precisato che sono ammessi al bonus facciate gli interventi sulle grondaie e sui cornicioni in quanto riconducibili al decoro urbano;
  • Lo smontaggio e rimontaggio delle tende da sole avvolgibili direttamente connesse alle strutture verticali opache oggetto di intervento che non permettono la posa corretta del cappotto e alla sostituzione di quelle che non si possano nuovamente fissare sulla posizione iniziale per motivi tecnici.

Per maggiori approfondimenti sul Bonus facciate:

“Bonus facciate 2020: interventi sulle facciate degli edifici”

“Bonus facciate: chiarimenti dell’agenzia delle entrate”

Bonus facciate per interventi di isolamento termico

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in Zona A e Zona B.

Ai fini del Bonus facciate:

  • Gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi;
  • Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, (…), e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, e sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio quali, ad esempio, coperture lastrici solari, tetti e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ammessi al bonus facciate.

Per quanto riguarda gli interventi di isolamento “a cappotto”, sono ammesse al bonus facciate le spese per la realizzazione dell’intervento di isolamento sull’involucro esterno visibile dell’edificio, tuttavia, sono escluse quelle riferite, all’intervento effettuato sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, ed anche sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio.

Inoltre, come sostiene l’Agenzia delle Entrate:

“il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per l’isolamento dello sporto di gronda, trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata, nonché per i lavori aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso”

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