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Bonus facciate, la scelta dei materiali

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Bonus facciate. L’Agenzia delle Entrate, ha fornito alcuni chiarimenti nella risposta all’Interpello n. 319 del 8 settembre 2020.

Nella risposta all’Interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, non sussistono dei vincoli sui materiali da utilizzare, a patto che i lavori effettuati rientrino tra quelli ammessi al bonus facciate del 90% e ne rispettino i requisiti.

Bonus facciate

Scelta dei materiali nel Bonus facciate

Non sussistono dei vincoli specifici riguardanti i materiali da utilizzare, tuttavia, i lavori effettuati devono rispettare i requisiti dettati dalla norma ai fini dell’accesso al bonus facciate del 90%.

Pertanto, possono essere utilizzati dei materiali diversi da quelli tradizionali, a condizione che, garantiscano il rispetto dei requisiti generali per l’applicazione della detrazione fiscale.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, gli interventi agevolabili possono fruire della detrazione al 90% a prescindere dal materiale utilizzato per la realizzazione.

In caso di utilizzo di un nuovo materiale, che può essere utilizzato in sostituzione di quello tradizionale ai fini del recupero ed il decoro delle facciate esterne ed il consolidamento dei supporti murari, gli interventi effettuati possono essere ammessi al bonus facciate del 90%.

Interventi volti al recupero delle facciate

La Circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate specifica che fra gli interventi volti al recupero delle facciate esterne, vi rientrano:

“il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie; il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi; i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.”

Nel caso in esame, l’istante chiede se gli interventi di recupero o restauro della facciata, operati, possa beneficiare dell’agevolazione.

Gli interventi che possiedono i requisiti per essere considerati agevolabili, come indicati nella circolare n. 2/E del 2020, possono fruire della detrazione a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli. Questo ultimo aspetto, infatti, rappresenta un elemento fattuale la cui valutazione non può essere effettuata in sede di interpello.

Pertanto, nel presupposto che il prodotto oggetto della presente istanza possa essere utilizzato in sostituzione dei materiali tradizionali, per il recupero ed il decoro delle facciate esterne ed il consolidamento dei supporti murari, gli interventi qualificati operati con tale prodotto, possono beneficiare delle detrazioni bonus facciate.

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