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Bonus facciate: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’Interpello n. 179 e 182 del 2020 ha fornito alcuni chiarimenti sul Bonus Facciate. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i requisiti per poter beneficiare della detrazione fiscale.

La Legge di bilancio 2020 ha introdotto il bonus facciate, ovvero una detrazione fiscale al 90% per le spese sostenute in interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Non sono previsti limiti di spesa.

Con le risposta a interpello n. 179 e n. 182 dell’11 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni sulla detrazione delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

In particolare, l’Agenzia ha chiarito che, l’azienda pubblica che restaura la facciata di alcuni dei suoi immobili e realizza anche interventi di riqualificazione energetica dell’involucro degli stessi, può avvalersi di una sola delle relative agevolazioni (Ecobonus o Bonus facciate).

Mentre, i contribuenti che rinnovano l’aspetto di un edificio situato in un area assimilabile alle zone A e B del decreto n. 1444/1968, per poter beneficiare del bonus in commento, devono ottenere una certificazione urbanistica dall’ente competente e non da un semplice professionista.

Bonus facciate

La disposizione di partenza è la legge di bilancio 2020 che ha introdotto il Bonus facciate, tuttavia, deve essere presa a riferimento la circolare n. 2/2020.

Bonus facciate nel caso di azienda pubblica

Nella risposta all’Interpello n. 179 del 11 giugno 2020, l’istante (azienda pubblica) chiedeva se il bonus facciate può trovare applicazione per tutti i tipi di immobili (residenziali e non), a tutte le categorie di contribuenti e alle spese sostenute per la realizzazione dell’isolamento termico degli edifici.

Ambito applicativo del Bonus facciate

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • La detrazione riguarda le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo e sostengono le spese nel 2020, a prescindere dalla tipologia di reddito percepito. Tuttavia, essendo una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva.
  • Sotto il profilo oggettivo, la circolare n. 2/E del 2020 chiarisce che la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Ai fini del riconoscimento del bonus facciate, gli interventi devono essere
finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e devono essere realizzati
esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e
fregi.

L’Agenzia delle Entrate, chiarisce poi, che, qualora gli interventi non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico e sussista una sovrapposizione tra gli interventi ammessi al bonus facciate e quelli di riqualificazione energetica oppure quelli di recupero del patrimonio edilizio (Ecobonus), l’azienda potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola di queste agevolazioni.

Per avere maggiori informazioni sull’Ecobonus:

“Ecobonus e sismabonus al 110% e con sconto in fattura”

“Ecobonus 2020: cos’è e a chi spetta?”

Comuni privi di strumeni urbanistici

La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi dell’articolo 2 del richiamato Dm n. 1444/1968, ma quando gli interventi sono effettuati su unità immobiliari ubicate in Comuni privi di strumenti urbanistici, ma ricadenti in territori aventi caratteristiche tali da rientrare nelle predette zone A o B, la circolare ha precisato che il bonus spetta comunque se, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, le aree dove ricadono gli edifici sono assimilabili alle dette zone.

L’assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento alle predette zone A o B deve risultare, dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Nella Risposta n. 182 del 11 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’attestazione di equipollenza non può essere predisposta, da un ingegnere o architetto, ma soltanto dall’ente competente.

1 COMMENTO

  1. Nel mio caso essendo proprietario di un edificio non residenziale ricadente in zona A posso fruire del bonus facciate?

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