L’Agenzia delle Entrate ha ampliato il campo di applicazione del Bonus facciate, in particolare, sono ricomprese le spese sostenute per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione, della verniciatura della ringhiera in metallo e del ripristino del sotto-balcone e del frontalino. Escluso il rifacimento del terrazzo. Risposta dell’Agenzia delle Entrate, all’Interpello n. 185 del 12 giugno 2020.

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto una detrazione fiscale del 90%, da ripartire in 10 rate di parti importo, delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in:

  • Zona A: parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • Zona B: parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A (si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq).
Bonus facciate

Bonus facciate

Per poter beneficiare del Bonus facciate:

  • Gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e devono essere realizzati sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi;
  • Nel caso in cui, i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare:

Interventi esclusi dal Bonus facciate

Sono esclusi dal Bonus facciate le spese sostenute per gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio, come, ad esempio, le coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

La detrazione non spetta, inoltre, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Sono, quindi, escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Per quanto riguarda gli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi.

Sono, inoltre, ammessi al bonus facciate lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzie delle Entrate ha chiarito che:

Sono ammesse al bonus facciate le spese sostenute per il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie e per il trattamento dei ferri dell’armatura della facciata del fabbricato in condominio, nonché per il rifacimento dei balconi.

Per quanto riguarda gli interventi sulla facciata del condominio, la detrazione riguarda esclusivamente le spese sostenute per interventi effettuati sulla parte sull’involucro esterno visibile dell’edificio restando escluse quelle sostenute per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Nel caso di interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente dell’edificio trovano applicazione anche le disposizioni in materia di risparmio energetico.

Le spese per il rifacimento dei balconi rientrano tra quelle ammesse alla detrazione, così come le spese per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo nonché per il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi.

Per i lavori del terrazzo

Sono, invece, escluse dal bonus le spese sostenute per il terrazzo a livello.

L’Agenzia delle Entra ha chiarito che:

pur costituendo, analogamente al balcone, una “proiezione” all’aperto dell’abitazione cui è contigua, è, tuttavia, destinato, al pari di un lastrico solare, a coprire le superfici scoperte dell’edificio sottostante del quale costituisce, strutturalmente, parte integrante. In altre parole, ciò che distingue un terrazzo a livello da una copertura è solo la funzione di tale parte dell’edificio essendo il primo, a differenza del lastrico solare, destinato anche a dare affaccio o proiezione esterna all’edificio. La differente funzione, tuttavia, non modifica la natura strutturale del terrazzo di parete orizzontale tale da escluderlo dal bonus facciate”.

Sono, ugualmente, escluse, le spese per la copertura del fabbricato rurale.

Le spese sostenute per gli interventi sopra richiamati potrebbero rientrare tra quelle rientranti negli interventi dell’Ecobonus, di cui al citato art. 14, D.L. n. 63/2013.

Compilazione del bonifico

L’Agenzia delle Entrate, fornisce importanti chiarimenti anche sulle modalità di pagamento della spesa.

Per beneficiare del bonus facciate, il pagamento deve essere fatto con bonifico parlante da cui risultano:

  • Causale del versamento; i
  • Codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • Partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Il bonifico è, in ogni caso, soggetto a ritenuta d’acconto dell’8% effettuata da parte della stessa banca, Poste Italiane Spa o istituto di pagamento.

Il bonifico deve essere sempre compilato, in modo da non pregiudicare la possibilità di operare la ritenuta.

E’ possibile utilizzare i modelli di bonifico già predisposti per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quella per la riqualificazione energetica degli edifici.

Tuttavia, è opportuno, dove possibile, integrare la causale con gli estremi della Legge n. 160 del 2019, con la precisazione che laddove ciò non venga fatto non si perderà, comunque, il diritto al beneficio.

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