Bonus facciate anche su pareti visibili solo in modo parziale. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta all’Interpello n. 522 del 4 novembre 2020.

Con la Risposta all’Interpello n. 522 del 4 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa il bonus facciate, in particolare, ha stabilito che, è possibile beneficiare del bonus anche se la parete è visibile soltanto in modo parziale.

Per maggiori informazioni sul Bonus facciate:

“Bonus facciate 2020: interventi sulle facciate degli edifici”

“Bonus facciate: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate”

Bonus

Cosa comprende il bonus facciate?

Gli interventi agevolati utili ad ottenere il bonus facciate sono quelli legati “recupero o restauro della facciata esterna” e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi“.

Rientrano nel perimetro del bonus facciate gli interventi sull’involucro visibile esterno dell’edificio. Si tratta dell’intero perimetro esterno della facciata e in particolare gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale.

Bonus facciate anche su pareti visibili solo parzialmente

Nella risposta ad interpello in commento, il condominio istante, afferma che, lo stabile è costituito da una palazzina residenziale multipiano a blocco, priva cioè di chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, appartenente ad un complesso residenziale composto da più palazzine che si affacciano su strade private interne, visibile solo parzialmente dalla strada pubblica, poiché nascosta dagli altri edifici e dalle murature di recinzione.

L’istante chiede se, per le quattro facciate esterne nella loro interezza, può accedere alla detrazione del 90% per gli interventi finalizzati a recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

L’Agenzia delle Entrate, ha richiamato la Circolare n. 2/2020, dove vengono chiarite le modalità di applicazione del bonus facciate, in particolare, ha specificato che sono ammessi al bonus facciate:

“gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.

Restano escluse, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

In conclusione, ai fini del bonus facciate le pareti nascoste completamente, anche se costituenti il perimetro esterno degli edifici, non concorrono al miglioramento del decoro urbano e, per questo motivo, non sono agevolabili.

Pertanto, la detrazione non può essere concessa sull’intero perimetro della palazzina, ma soltanto per le pareti visibili, anche se parzialmente.

Che cosa fare per le pareti non visibili?

La stessa Agenzia delle Entrate, nel documento in commento, propone una possibile soluzione per agevolare comunque le spese legate alle pareti non visibili. Infatti, le spese sostenute per interventi non ammessi al bonus facciate, potrebbero rientrare tra le spese per le quali è possibile fruire della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR (DPR n. 917/86) per interventi di recupero del patrimonio edilizio rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a tale agevolazione.

Quindi, in relazione allo stesso edificio un’intervento sulle paresti esterne potrebbe portare in parte (pareti visibili) al bonus facciate in altra parte (pareti non visibili) al recupero del patrimonio edilizio.

L’Agenzia delle Entrate conclude, inoltre, affermando che non potrà essere suo compito individuare quali pareti sono visibili o meno.

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