Bonus facciate: escluso per interventi non visibili dalla strada. I chiarimenti nella risposta all’Interpello n. 418 del 29 settembre 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, il bonus facciate non è fruibile qualora l’immobile interessato dagli interventi si trovi al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno.

Il bonus facciate è una detrazione pari al 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

Bonus facciate

La visibilità dell’edificio dalla strada o dal suolo pubblico è un requisito necessario per beneficiare del Bonus facciate e deve essere rispettato sia per i lati esterni sia per i lati interni.

Bonus facciate: escluso per interventi visibili dalla strada

L’istante ha intenzione di realizzare un sistema di isolamento termico esterno
(cappotto) su una villa singola di sua proprietà, in zona B, dotata di cortile
esclusivo a cui si accede da strada privata.

L’opera verrà realizzata su una superficie superiore al 10% della superficie disperdente dell’immobile.

Chiede all’Agenzia delle Entrate se è possibile beneficiare del bonus facciate e le eventualità di differenziare le pareti interne da quelle esterne per applicare l’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, mancano i presupposti per beneficiare del bonus facciate, per le spese sostenute nel 2020 per effettuare interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, in quanto è essente la visibilità dalla strada o dal suolo pubblico.

La detrazione non spetta, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, considerarsi escluse, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

“Il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo pubblico, è necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell’immobile”.

Il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo pubblico, è necessario non solo con riferimento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell’immobile.

Pertanto, qualora l’immobile interessato dagli interventi sia al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico non è possibile fruire dell’agevolazione fiscale.

Lascia una Risposta