Bonus facciate: esclusione dalla possibilità di optare per la cessione del credito per i titolari di redditi non imponibili. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella Risposta all’Interpello n. 397 del 23 settembre 2020.

La Legge di bilancio 2020 ha introdotto una detrazione fiscale per gli interventi sulle facciate degli immobili che si va ad aggiungere a quelle esistenti relative agli interventi di recupero e di riqualificazione energetica degli edifici.

Il Bonus facciate consiste nella detrazione del 90% degli importi sostenuti per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici, senza limiti massimi di spesa.

Bonus facciate

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per quanta riguarda il profilo soggettivo, il bonus facciate non spetta ai titolari di redditi non imponibili, essi non possono optare per la cessione del credito e/o lo sconto in fattura.

Bonus facciate

L’Istante è un Comune, che essendo esente dal pagamento dell’IRES, chiede all’Agenzia delle Entrate se può optare per la cessione del credito relativo al bonus facciate.

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto una detrazione fiscale del 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

Per quanto riguarda, il profilo oggettivo, la detrazione spetta, a condizione che:

  • Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle predette zone (A). A tal fine si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2;
  • Gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro della facciata esterna” e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.

Esclusione Bonus facciate per i titolari di redditi non imponibili

Per quanto riguarda, il profilo soggettivo, non sono stabilite particolari condizioni.

La detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, il bonus facciate non può essere fruito dai soggetti che non possiedono redditi imponibili, pertanto, non può essere riconosciuto agli enti pubblici territoriali esenti dal pagamento dell’IRES.

Essi non possono, neanche, optare per la cessione del credito e/o lo sconto in fattura.

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