L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. n. 35/E pubblicata il 4 novembre 2022, fornendo alcuni chiarimenti sul bonus 600 euro. E’ un bonus non automatico che potrà essere concesso, a discrezione del datore di lavoro, ai lavoratori dipendenti. L’importo potrà arrivare fino ad un massimo di 600 euro, completamente esenti da IRPEF ed INPS.

Si tratta di un Fringe Benefit che i datori di lavoro privati hanno facoltà di erogare ai propri dipendenti. I datori di lavoro, quindi, possono scegliere liberamente se pagare o rimborsare i costi delle utenze domestiche per acqua, gas ed elettricità dei propri lavoratori dipendenti. Per il datore di lavoro sono soldi interamente deducibili. Con il decreto Aiuti bis il Governo ha concesso alle aziende la possibilità di erogare in favore dei propri dipendenti un benefit finalizzato a pagare le utenze domestiche e di inserirli tra le somme del welfare aziendale che passa da 258 a 600 euro all’anno.

Il bonus viene erogato sotto forma di “Fringe benefit” e consiste in un rimborso da parte dall’azienda al lavoratore per pagare i consumi energetici. E’ quindi escluso dal reddito di lavoro dipendente ai fini IRPEF e dalla base imponibile contributiva.

Cosa prevede il decreto Aiuti bis

Il decreto Aiuti bis modifica la soglia di non concorrenza reddituale del fringe benefit, che viene innalzata per il 2022 a 600 euro.

L’art. 12, c. 1 del D.Lgs. n. 115/2022 stabilisc che:

Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonchè le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600. 

Il Decreto Aiuti bis, quindi, all’art. 12, ha incluso nei fringe benefit aziendali anche le spese per le utenze domestiche. La soglia di esenzione è stata innalzata fino a 600 euro, ricordiamo che, l’art 51, comma 3 del TUIR prevede un tetto di 258,23 euro all’anno. Le somme eccedenti tale limite sono considerate reddito da lavoro dipendente e sono tassate.

L’agevolazione è applicabile fino alla fine del 2022, anche in modo retroattivo.

Come funziona?

I datori di lavoro possono decidere di erogare entro la fine dell’anno un bonus fino 600 euro, sotto forma di fringe benefit, ai propri dipendenti direttamente in busta paga o come rimborso. La somma è interamente deducibile dal datore di lavoro, per il lavoratore tali somme sono escluse dal reddito IRPEF.

Il bonus finanzia le spese delle utenze domestiche, come le bollette della luce, del gas e dell’acqua che il lavoratore dipendente ha pagato, o deve ancora pagare, nel corso del 2022.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per l’anno d’imposta 2022 sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas ed il limite massimo è innalzato da 258,23 a 600 euro.

Inoltre, le bollette devono far riferimento ad immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente oppure dal coniuge o dai suoi familiari se ne sostengano effettivamente le spese. Vengono considerate utenze domestiche anche quelle:

  • intestate al condominio e che vengono ripartite fra i condomini;
  • intestate al proprietario dell’immobile ma addebitate in forma analitica al lavoratore.

Il lavoratore dovrà comunque fornire al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non sia stato già chiesto il rimborso, totale o parziale, dallo stesso datore di lavoro o da altri.

Nella Circolare n. 35/E l’Agenzia ha anche chiarito che, per quanto riguarda il limite massimo di esenzione, che, nel caso in cui il valore erogato dal datore di lavoro sia superiore al limite dei 600 euro, verrà tassato lintero importo, compresa la quota di valore inferiore al tale limite. Il limite di importo riguarda la generalità dei fringe benefit, esclusi quelli erogati ai sensi dell’articolo 51 del TUIR come ad esempio il rimborso del trasporto pubblico locale.

Chi può beneficiarne?

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 35/E ha chiarito in assenza di ulteriori limiti soggettivi, possano beneficiare del bonus tutti i lavoratori già individuati dalle regole generali stabilite dal TUIR (art. 51, co. 3). Pertanto potranno beneficiarne tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR.

Documenti

Il lavoratore deve fornire al datore di lavoro:

  • le bollette o i giustificativi di pagamento; o
  • in alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui il lavoratore dichiara di essere in possesso della documentazione, riportando gli elementi identificativi della bolletta (come il numero e l’intestatario della fattura);
  • autodichiarazione, con cui il lavoratore dichiara che le medesime fatture non sono già oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro o presso il medesimo datore di lavoro.

Le fatture devono fare riferimento al 2022o al 2023 se riguardino i consumi effettuati nell’anno precedente.

Bonus bollette e bonus benzina

L’Agenzia delle Entrate chiarisce anche che, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun dipendente possono raggiungere il valore di 200 euro per uno o più bonus benzina e di 600 euro per gli altri. Se il valore supera i due limiti di 200 e 600 euro saranno tassati. Quindi il bonus bollette si può quindi sommare al bonus benzina fino da 200 euro. Pertanto, in totale si può arrivare ad avere 800 euro in più, non tassate, in busta paga.

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