Home News Bonus Baby sitter e congedo straordinario al 50%

Bonus Baby sitter e congedo straordinario al 50%

0

Bonus baby sitter e congedo straordinario al 50% nel Decreto Ristori bis. Il Decreto Ristori bis contiene diverse misure di sostegno per le famiglie ed imprese delle zone rosse. Vediamo cos’è e chi potrà beneficiare del Bonus baby sitter.

Il Bonus baby sitter è previsto in favore soltanto di coloro che si trovano nella zona “rossa“, nella quale è prevista la sospensione delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado. il bonus, nella sua seconda “uscita” rispetto a quello precedentemente proposto dal Governo mira ad aiutare le famiglie italiane che si trovano in zone in cui l’attività scolastica avviene a distanza ad avere un sostegno economico per l’assistenza dei figli.  

Il bonus non potrà essere utilizzato per pagare i parenti.

Per maggiori informazioni sulle misure previste dal Decreto Ristori bis (D.L. n. 149/20):

“Decreto ristori bis: cosa prevede?”

Il bonus verrà erogato dall’INPS attraverso il Libretto famiglia e riguarda un importo massimo di 1.000 euro fruibile esclusivamente per i lavoratori autonomi residenti nelle zone “rosse“. Il bonus baby sitter, invece, non potrà essere fruito dai lavoratori dipendenti che avranno diritto ad una estensione del congedo straordinario.

Sostanzialmente, si tratta di una misura di sostegno economico per tutte quelle regioni dove si sta attuando la didattica a distanza per l’istruzione scolastica dei figli.

Chi potrà beneficiare del Bonus baby sitter?

Potranno beneficiare del Bonus baby sitter previsto dal Decreto Ristori bis, i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata e quelli iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (gestione artigiani e commercianti Inps), e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il decreto prevede la possibilità di usufruire dei voucher INPS per le prestazioni di baby sitting effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Il bonus baby sitter è utilizzabile anche per i  figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per i quali sia stata disposta la chiusura.

Può essere richiesto da entrambi i genitori, qualora, la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, e nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa oppure vi sia l’altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il Bonus baby sitter è attribuito alternativamente ad entrambi i genitori.

Inoltre, il bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Incompatibilità tra bonus beby sitter e prestazioni rese dai familiari

La possibilità di accesso al bonus riguarda esclusivamente i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS e agli autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO, tra le novità vi è il divieto di utilizzare i voucher riconosciuti per pagare le prestazioni rese da familiari.

Il Bonus baby sitter non può essere utilizzato per le prestazioni rese da familiari, pertanto, non può essere utilizzato per pagare nonni, fratelli o zii.

Lavoratori dipendenti esclusi dal bonus baby sitter

Rimangono fuori dalla possibilità di ottenere il bonus baby sitter di 1.000 euro i lavoratori dipendenti. Questi, invece, hanno la possibilità di accedere al congedo straordinario retribuito al 50% per tutta la durata di sospensione delle attività didattiche in presenza.

Come e quando fare domanda?

La domanda deve essere presentata all’INPS, secondo le modalità che verranno stabilite. Il bonus verrà erogato dall’INPS attraverso il Libretto famiglia. Naturalmente, per procedere con la richiesta è necessario essere in possesso del PIN INPS o delle credenziali SPID.

La data di avvio delle richieste sarà resa nota dall’INPS. Da tenere in considerazione l’importo stanziato per questo bonus che è di 7,5 milioni di euro per l’anno 2020.

Congedi straordinari al 50%

Il Decreto Ristori bis ha, inoltre, previsto, per i genitori i cui figli frequentano la prima o la seconda media nella zona rossa, la didattica a distanza, pertanto, i genitori, lavoratori dipendenti, possono astenersi dal lavoro per tutta la durata della sospensione della didattica in presenza.

La retribuzione viene sostituita da un’indennità, il cui ammontare è pari al 50% della retribuzione. Il congedo vale anche per i genitori con figli che hanno gravi disabilità e che sono iscritti in scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per cui è stata disposta la chiusura.

Il congedo è riconosciuto alternativamente a entrambi i genitori lavoratori dipendenti.

Nessun Commento

Lascia una Risposta

Exit mobile version