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Bonus baby sitter e congedi parentali: le novità

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Bonus baby sitter e congedi parentali per sostenere i genitori in tempo di crisi. Quali sono gli strumenti predisposti per aiutare le famiglie italiane? Vediamo le novità.

A partire dal 13 marzo 2021 è entrato in vigore il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19, con il quale si è inteso introdurre alcuni strumenti di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Tramite suddetto decreto, il Governo ha cercato di sostenere le famiglie, a seguito delle chiusure delle scuole che ha posto nuovamente il problema della gestione dei figli durante l’orario di lavoro.

Infatti, nonostante sia incentivate il ricorso allo smart working, sono molte le famiglie in difficoltà e che dovranno ricorrere alla collaborazione esterna al nucleo familiare. Proprio per tale ragione è stato nuovamente disposta la facoltà di ricorrere a congedi parentali ed ottenere il bonus baby sitter.

Vediamo quali sono gli strumenti predisposti dal decreto.


Bonus baby sitter

Il provvedimento introdotto negli scorsi giorni ha previsto la possibilità per le famiglie di accedere al bonus baby sitter.

Le famiglie, quindi, hanno diritto a  scegliere la corresponsione di uno o piu’ bonus per l’acquisto di  servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro  settimanali. Ovviamente per accedere a suddetto bonus è necessario il possesso di alcuni requisiti, sebbene è stata ampliata la platea di aventi diritto:

  • Lavoratori iscritti alla gestione separata INPS,
  • Lavoratori autonomi,
  • Il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza COVID-19, 
  • I medici infermieri tecnici di laboratorio, tecnici radiologi ,operatori socio-sanitari dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, per i figli conviventi minori di anni 14. 

E’, dunque, consentito ai predetti soggetti di accedere a suddetto bonus baby sitter per il periodo di vigenza delle misure eccezionali. Questo corrisponde all’arco di tempo compreso dalla pubblicazione su Gazzetta ufficiale, il 13 marzo fino al 30 giugno.

Tale data corrisponde alla scadenza contemplata dal decreto, la quale potrebbe esser ulteriormente prorogata.

Modalità di erogazione

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione:

  • Centri estivi,
  • Ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,
  • Ai servizi socio-educativi territoriali,
  • Ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il bonus in questione è, tuttavia incompatibile con altre forme di sussidi, come il bonus asilo nido.

Le novità del bonus baby sitter

Una delle novità più importanti intrdotto con il presente decreto è che il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, anche se non è espressamente specificato se solo per i figli conviventi minori di anni 14.

A tal fine dovrà essere effettuata la comunicazione alle relative casse previdenziali, che provvederanno quindi sia a individuare i beneficiari sia a procedere al relativo stanziamento.

Congedi parentali

Oltre al bonus baby sitter, ai genitori è attribuita anche la possibilità di ricorrere ai congedi parentali. In tal modo si tende ad ammortizzare la spesa per le famiglie, che non dovranno necessariamente ricorrere a collaboratori esterni.

In questo caso il legislatore ha previsto che per i genitori di figli under 14 possono alternativamente usufruire dei congedi parentali parzialmente indennizzati.

Questi riceveranno una somma sostitutiva della retribuzione per un valore equivalente al 50% del proprio reddito mensile. Mentre per quanto riguarda i genitori di figli conviventi di età compresa tra i 14 e i 16 è altrettanto consentito ricorrere ai congedi parentali, ma in tal caso non verrano indennizzati.

Il beneficio decade al compimento del 16 anno di età del minore.

Le novità

Anche con riguardo alla disciplina dei congedi parentali sono state introdotte importanti novità. Il legislatore ammette la possibilità di fruire dei congedi, che siano indennizzate o meno, solo a condizione che non si possa ricorrere allo smart working.

Quindi solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile. Dunque, a differenza di quanto previsto in precedenza il congedo parentale non è uno strumento che può essere previsto solo se non sia possibile ricorrere ad esso e non come opzione alternativa allo stesso, come invece in precedenza previsto dal decreto Agosto.

Durata del congedo parentale

Il congedo parentale può esser richiesto fino al 30 giugno, per un periodo complessivo corrispondente alla:

  • Durata della sospensione dell’attivita’ didattica in presenza del figlio, 
  • Durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, oppure
  • Nonché durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito  di contatto ovunque avvenuto.

Rapporto bonus baby sitter e congedo

Nel periodo in cui uno dei genitori fruisce del congedo parentale o di lavoro agile, come è evidente, l’altro non potrà usufruire del bonus baby sitter, a meno che non sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure sopracitate.

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