Home News Bonus affitto: determinazione della soglia di reddito

Bonus affitto: determinazione della soglia di reddito

0

Bonus affitto: determinazione della soglia di reddito. La soglia dei ricavi deve essere, non superiori a 5 milioni di euro, da determinare per ogni soggetto, tenendo conto delle regole di determinazione del reddito.

Per poter beneficiare del Bonus affitto, ovvero il credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili previsto dal Decreto Rilancio, sono previsti determinati requisiti.

In modo particolare, possono beneficiare del bonus affitto, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio. 

Per i soggetti solari, occorre fare riferimento al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019. Invece, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2019.

Bonus affitto

Bonus affitto: soglia dei ricavi o compensi

Per quanto riguarda la soglia dei ricavi o compensi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la soglia dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro deve essere determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.

In particolare, per i soggetti che determinano il proprio reddito catastale, il limite deve essere determinato avendo riguardo ai ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019 (soggetti solari), ovvero, in mancanza di scritture contabili, all’importo del fatturato relativo al medesimo periodo d’imposta.

Le strutture alberghiere e agrituristiche possono beneficiare dell’agevolazione a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Bonus affitto: diminuzione del fatturato

Il Decreto Rilancio, prevede poi, che, ai soggetti esercenti attività economica, il credito d’imposta spetti a condizione che, nel mese di riferimento, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Modalità di calcolo

Per verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi, la Circolare n. 14/2020, rimanda alla Circolare n. 9/2020.

Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, dei mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, deve essere confrontato con le operazioni dei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate.

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura. 

L’Agenzia delle Entrate, ha inoltre, chiarito che, il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese.

Enti non commerciali

Per gli enti non commerciali non è prevista la verifica del calo del fatturato con riferimento all’attività istituzionale.

Qualora l’ente non commerciale svolga, nel medesimo immobile, anche attività commerciale, il credito d’imposta sarà attribuito in relazione al canone di locazione afferente alle due sfere (istituzionale e commerciale) e nel rispetto dei differenti requisiti individuati dalla norma. 

Inizio attività nel corso del 2019

Non è stato effettuato, nessun riferimento ai soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso del 2019.

L’assenza di tale requisito potrebbe escludere dall’agevolazione. Occorre attendere dei chiarimenti su questo punto.

Nessun Commento

Lascia una Risposta

Exit mobile version