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Bonus affitti: ampliata la platea dei beneficiari

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Bonus affitti per imprese e professionisti. Il Decreto Rilancio ha previsto la sua applicazione ad una platea più ampia di destinatari, esso si applica non solo ai locali C1, ma anche agli immobili ad uso non abitativo. Le strutture alberghiere hanno una corsia preferenziale. Potranno accedere al bonus affitti anche le attività avviate nel 2019 e il commercio al dettaglio.

 La commissione Bilancio della Camera, che sta approvando altri emendamenti al Decreto Rilancio per la sua conversione in legge, ha esteso l’ambito applicativo del Bonus affitti, anche alle attività produttive avviate nel 2019.

Le principali modifiche riguardano:

  • Possibilità di poter beneficiare del credito d’imposta per affitti delle attività avviate nel 2019 senza il vincolo della diminuzione di fatturato o corrispettivi del 50%;
  • Ammissione al Bonus affitti anche per le imprese del commercio al dettaglio con ricavi superiori ai 5 milioni di euro (nella misura del 20% sulle locazioni e del 10% sull’affitto d’azienda).

Dal 16 giugno 2020 i contribuenti potranno già utilizzare in compensazione nel modello F24 con il codice tributo 6920, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dal decreto Rilancio.

I contribuenti potranno anche decidere di cedere il credito in conto canone, scalandolo dall’ammontare dovuto, senza dover versare la somma per intero, ferma restando l’accettazione da parte del locatore.

Il bonus affitti al 60%, è stato esteso dal Decreto Rilancio a tutte le locazioni commerciali, e sarà riconosciuto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Bonus affitti

Il credito d’imposta è pari al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda. Tale agevolazione spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50%.

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso il codice tributo che consente di utilizzare il credito d’imposta per una parte compresa tra il 30% ed il 60% dell’affitto pagato nei mesi di lockdown dalle imprese che hanno visto dimezzare il proprio fatturato.

Il bonus, pensato soprattutto per bar, ristoranti e alberghi, riguarda in genere gli immobili ad uso non abitativo destinati a svolgere attività industriali, commerciali, artigianali o agricole.

La Circolare, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, include tra i beneficiari anche gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale

Il credito potrà inoltre essere ceduto ad altri soggetti, comprese le banche, e si potrà optare per la cessione anche al proprietario, in cambio di uno sconto sull’importo del canone d’affitto.

Potranno quindi beneficiarne non solo i titolari di contratti di locazione di immobili di categoria C\1, ma tutti gli affittuari di immobili utilizzati per l’esercizio della propria attività commerciale, industriale, d’impresa o professionale.

Ammonta a 5 milioni di euro il limite di ricavi o compensi per l’accesso al bonus affitto e, inoltre, introduce il requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Il Bonus riguarda i mesi di marzoaprile e maggio esso, inoltre, può essere ceduto anche a banche e altri intermediari finanziari.

Chi può beneficiare del Bonus affitti?

Possono beneficiare del Bonus affitto in commento, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Le strutture alberghiere, tuttavia, non hanno alcun tipo di limite, infatti, esse, possono beneficiare del credito d’imposta indipendentemente dal volume di affari registrato.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO.

Nell’elenco esemplificativo, sono ricompresi anche quanti forniscono alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze bonus ad appartamenti o bungalow per vacanze e campeggi. Sono esclusi gli agriturismi se il titolare non esercita abitualmente l’attività.

Questo credito d’imposta, può essere usufruito anche dagli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per i soggetti locatari esercenti attività economica, il diritto al beneficio matura solo se, nel mese di riferimento (marzo/aprile/maggio), abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

E’ stato fissato al 30% il credito d’imposta spettante per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Cosa si intende per fatturato?

Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, deve essere eseguito considerano le operazioni effettuate nei predetti mesi, fatturate e certificate, che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

Nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi, entro il giorno 15, relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.

Le nuove attività che non possono verificare il calo del fatturato rispetto all’anno precedente?

In questo caso non ci sono chiarimenti ufficiali. Nell’art. 28 del D.L. Rilancio non ci sono riferimenti ufficiali per le nuove attività che non erano aperte nel corso del 2019. Non potendo computare il calo del fatturato, tuttavia, si ritiene che in relazione anche alle altre agevolazioni del Decreto, si possa comunque beneficiare del bonus. Si attendono (auspicabilmente) dei chiarimenti di prassi sull’argomento.

Quali sono gli immobili interessati dal Bonus affitti?

Per quanto riguarda gli immobili interessanti dal bonus affitti, riguarda i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati:

  • Allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;
  • Esercizio abituale e professionale di attività di lavoro autonomo;
  • Svolgimento di attività istituzionale per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Quali tipologie di contratto sono agevolabili?

Si ritiene che il bonus possa essere fatto valere su:

In tutti i casi il bonus affitti è legato ad immobili non abitativi destinato all’attività professionale. Quello che rileva è l’effettivo utilizzo dell’immobile, indipendentemente dalla categoria catastale dell’immobile. Tuttavia, su questo aspetto non ci sono chiarimenti ufficiali.

Sono agevolati anche i contratti di servizi a prestazioni complesse e affitti d’azienda.

A quanto ammonta il Bonus affitti?

Il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura 60% del canone versato nei mesi di marzo, aprile e maggio (del periodo d’imposta 2020).

Il bonus scende al 30% (dei canoni) in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Utilizzo promiscuo dell’immobile

Per quanto riguarda gli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, rientrano nell’ambito di applicazione del credito d’imposta anche gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente.

Il credito di imposta è riconosciuto sul 50% del canone di locazione.

La condizione necessaria per poter fruire del credito è il pagamento del canone di locazione, in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento.

Nel caso in cui l’ammontare del canone sia stato rideterminato per tener conto dell’attuale contingenza economica rispetto a quello originariamente pattuito, il credito d’imposta deve essere commisurato sul canone rideterminato.

Le modalità di utilizzo del bonus affitti

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • In compensazione, nel modello F24 (codice tributo 6920);
  • Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ;
  • Ceduto: al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”.

E’ possibile scegliere per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Qualora il credito venga ceduto al locatore o concedente, questo può utilizzare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione.

Qualora i locatori o concedenti sono esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non è soggetto ai limiti di compensazione.

Il credito di imposta è compensabile o cedibile al locatore in conto affitti, ovvero in conto pagamento canoni. Oppure, il credito è cedibile anche agli istituto bancari.

Divieto di cumulo

In relazione ai canoni di locazione del mese di marzo, viene espressamente previsto che il credito d’imposta non potrà essere cumulato con il bonus botteghe e negozi di cui all’art. 65 Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020).

Novità in arrivo

Le modifiche estendono l’ambito soggettivo di applicazione del bonus.

Sono ammessi al credito di imposta anche le imprese di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Tuttavia, il Bonus, scende dal 60 al 20% e dal 20 al 10% per gli affitti di azienda.

Per le imprese che hanno avviato attività nel 2019, invece, viene eliminata la necessità di dimostrare la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2020 di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019.

Il rispetto del calo del fatturato è stato rimosso anche per i soggetti situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.

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