Entro oggi deve essere versata l’imposta di bollo fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2020. Tuttavia, la scadenza non riguarda tutti i contribuenti. Qualora l’importo dovuto complessivamente per il trimestre è inferiore a 250 euro è possibile posticipare il versamento alla data di scadenza del secondo trimestre e, quindi, al 20 luglio.

Il Decreto Liquidità ha introdotto delle novità per quanto riguarda la scadenza dell’imposta di bollo fatture elettroniche, modificando l’art. 17 del D.L. n. 124/2019 (Decreto fiscale), convertito con modificazioni dalla L. n.157/2019.

A causa dell’emergenza sanitaria ed economica Covid-19, il Decreto Liquidità ha previsto una nuova scadenza bollo fatture elettroniche.

Il versamento del bollo sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre 2020 va effettuato entro il 20 aprile, ma non per tutti i contribuenti.

Infatti, per coloro che hanno importi da versare inferiori a 250 euro, è possibile posticipare il versamento al 20 luglio, cioè alla scadenza del secondo trimestre.

Coloro che, in tale data, si troveranno con importo dovuto per il primo e secondo trimestre complessivamente inferiore a 250 euro, c’è la possibilità di posticipare ulteriormente il versamento al 20 ottobre, ovvero, alla data di scadenza per il terzo trimestre.

Bollo fatture elettroniche

In tal modo, è stata abolita l’art. 17, D.L. n. 124/2019 con sui si stabiliva che nel caso in cui gli importi dovuti non superavano il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche poteva essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Bollo fattura elettroniche

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 42 del 9 aprile 2020, ha fornito le istruzioni per effettuare il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, emesse in ciascun trimestre, ed indicando i nuovi codici tributo da indicare nel Mod. F24, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo.

Vediamo come funziona il pagamento dell’imposta di bollo fatture elettroniche 2020.

Cosa prevede il Decreto Liquidità?

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, soprattutto in questo periodo di epidemia da Coronavirus, il Decreto Liquidità, ha disposto che il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • Per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
  • Per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

La norma ha applicazione generale, pertanto:

  • La scadenza del 20 aprile 2020 (imposta sul primo trimestre 2020) è posticipata al 20 luglio 2020, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio al 31 marzo 2020 è inferiore a 250 euro;
  • Le scadenze del 20 aprile 2020 (imposta sul primo trimestre 2020) e 20 luglio 2020 (imposta sul secondo trimestre 2020) sono posticipate al 20 ottobre 2020, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 è inferiore a 250 euro.

A livello operativo occorre procedere come segue:

  • Qualora l’importo dovuto entro il 20 aprile 2020 è inferiore a 250 euro, il versamento può essere rimandato;
  • Al 30 giugno 2020, va effettuata una ulteriore verifica sommando l’importo dovuto per primo semestre a quello dovuto per il secondo trimestre:
    • Qualora il risultato da un valore inferiore a 250 euro: è possibile rimandare il versamento dei primi due trimestri (i.e. del primo semestre) al 20 ottobre 2020;
    • Qualora il risultato dà un valore pari o superiore a 250 euro: i due importi (primo e secondo trimestre) vanno versati entro il 20 luglio 2020.

Sanzioni

Il Decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019), oltre alla (ora abrogata) possibilità di versamento semestrale, ha introdotto alcune novità ancora valide.

In particolare, è previsto che:

  • L’Agenzia delle Entrate comunichi al contribuente, con le modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa e degli interessi;
  • La sanzione, rispetto alla vigente misura del 30%, è ridotta di 1/3 per ritardato od omesso versamento;
  • Gli interessi, vengono comunicati quelli dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione;
  • Nel caso in cui il contribuente non provveda al pagamento in tutto o in parte delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

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