Il blocco dei licenziamenti è stato introdotto con Il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 15 maggio 2020. La finalità di questa previsione, è senza dubbio, la tutela della stabilità dei rapporti di lavoro in questo periodo di emergenza sanitaria ed economica.

Il divieto era stato sottoposto a termine, fissato al 30 giugno 2021. Tuttavia, poi, con il decreto Sostegni e in ultimo con la CIG del decreto Fiscale, sia intervenuta la proroga al 31 ottobre 2021 e al 31 dicembre 2021

L’INPS ha poi offerto alcuni chiarimenti sulle regole di accesso ordinario alla Naspi allo scadere del blocco dei licenziamenti e per chi sono già in vigore. Vediamo insieme cosa c’è da sapere.

Blocco dei licenziamento e NASPI

Il blocco dei licenziamenti è previsto fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori proroghe dell’ultimo minuto, infatti, i datori di lavoro potranno procedere nuovamente al licenziamento.

Le regole emergenziali, invero, operano solo per alcune tipologie di datori di lavoro.

Tuttavia, nonostante il blocco alcuni lavoratori possono accedere alla NASPI.

Infatti, di recente l’INPS ha chiarito con una circolare a chi è riservata la possibilità di accedere alla Naspi nonostante il divieto di licenziamento per i lavoratori che hanno aderito a un accordo collettivo aziendale come previsto dal decreto Agosto del 2020.

In tal senso, l’ente previdenziale è intervenuta con la circolare numero 180 del 1° dicembre 2021.

Le regole sul blocco dei licenziamenti non opera in caso di accordo collettivo e accesso alla NASPI.

In questo caso, infatti, il divieto non opera se l’accordo ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Si viene a determinare una risoluzione consensuale.

Un riepilogo sulle proroghe

La circolare dell’INPS ha effettuato un riepilogo sul blocco dei licenziamento.

Il blocco era stato sottoposto a termine, fissato al 30 giugno 2021. Tuttavia, poi, con il decreto Sostegni e in ultimo con la CIG del decreto Fiscale, sia intervenuta la proroga al 31 ottobre 2021 e al 31 dicembre 2021

L’INPS ha poi offerto alcuni chiarimenti sulle regole di accesso ordinario alla Naspi allo scadere del blocco dei licenziamenti e per chi sono già in vigore.

In particolare, il blocco è scaduto il 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro privati che hanno richiesto trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga e aziende che hanno richiesto la CISOA del DL Sostegni.

La scadenza del 31 dicembre

Mentre, è fissata al 31 dicembre 2021 la scadenza per:

  • per i datori di lavoro privati che accedono ai trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga del decreto Fiscale;
  • per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO2007, con i codici 13, 14 e 15, che autorizzati al trattamento CIGO Covid ai sensi del decreto Sostegni e Dl Fiscale;
  • e per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale d’interesse strategico nazionale che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento ordinario d’integrazione salariale Covid per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021;
  • per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sono autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, beneficiando dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo;
  • per i datori di lavoro che, avendo presentato domanda – ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 – sono autorizzati al trattamento straordinario d’integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015 per un massimo di 13 settimane dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 (cfr. l’articolo 40-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis);
  • per i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, ma anche del settore creativo, culturale e dello spettacolo che beneficiano dell’esonero di cui all’articolo 43 del decreto Sostegni-bis.

Come accedere alla NASPI

Nonostante il blocco dei licenziamenti, come dicevamo, è possibile accedere alla NASPI.

Le regole ordinarie per accedere a tale strumento sono:

  • licenziamento;
  • scadenza del contratto a tempo determinato;
  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni durante il periodo tutelato di maternità;
  • risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione;
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione;
  • risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

Accesso alla NASPI in presenza del blocco

L’INPS per quanto riguarda l’accesso alla NASPI in periodo di blocco ha chiarito che è possibile accedervi se:

“Per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di adesione a un accordo collettivo aziendale, con decorrenza successiva al 30 giugno 2021, la possibilità di accedere alla prestazione NASpI è ammessa esclusivamente se detta cessazione è intervenuta con un datore di lavoro per il quale è ancora vigente, nei termini come sopra specificati, il divieto di licenziamento”.

Per tutti i datori di lavoro, per cui non vige più il blocco dei licenziamenti, invece operano le regole di cui al precedente paragrafo.

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Clelia Tesone
Avvocato "Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente concluso la pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord".

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