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Beni anti Covid: esenzione IVA

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Beni anti Covid esenzione IVA, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, nella Risposta all’Interpello n. 528 del 4 novembre 2020. Le operazioni di noleggio effettuate dal 19 maggio 2020, giorno di entrata in vigore dell’art. 124 del D.L. n. 34/20, fino al 31dicembre 2020, è applicabile il regime di esenzione IVA. Da gennaio 2021 è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 5%.

L’Agenzia delle Entrate attraverso la pubblicazione della risposta ad interpello n. 528 del 4 novembre 2020 torna sul tema dell’aliquota IVA utilizzabile per i beni utili al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In buona sostanza, l’art. 124 del D.L. n. 34/20 (Decreto Rilancio) ha previsto l’applicazione dell’esenzione IVA in relazione alla cessione di determinati beni (specificatamente elencati) necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Infatti, le cessioni di beni, specificatamente indicati nel Decreto sono esenti da IVA, senza il pregiudizio nel diritto alla detrazione dell’IVA sugli stessi, per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020. Successivamente, dal 1° gennaio 2021 si applicherà alla cessione l’aliquota IVA ridotta del 5%.

Beni anti Covid

L’interpello presentato per conoscere l’applicazione dell’IVA per la vendita di beni legati al contenimento dell’emergenza epidemiologica

La società, istante, svolge l’attività di cessione e noleggio di apparecchiature biomedicali e la fornitura di servizi di gestione, manutenzione e sicurezza delle apparecchiature biomediche, scientifiche ed informatiche e degli strumenti chirurgici e di consulenza tecnica nell’ambito dell’ingegneria biomedica anche per l’attività di progettazione.

La società, a fronte dell’emergenza nazionale ha visto aumentare la richiesta di acquisto e noleggio di attrezzatura biomedica per fronteggiare tale situazione. Tra le attrezzature richieste a noleggio dai clienti rientrano quelle di cui al co. 1 dell’art. 124 del D.L. n. 34 del 2020.

Essa si rivolge all’Agenzia delle Entrate al fine di risolvere i seguenti dubbi:

  • Chiede di conoscere quale sia il regime IVA applicabile alle fatture dei canoni di noleggio dei beni elencati nell’art. 124 del DL n. 34 del 2020, sia per quelle con data compresa tra il 19/05/2020 e il 31/12/2020, sia per quelle con data decorrente dal 01/01/2021;
  • Qualora l’art. 124 del Decreto Rilancio sia applicabile anche ai servizi di noleggio di beni, si chiede di conoscere se il criterio di individuazione del momento a decorrere dal quale è possibile applicare l’esenzione da IVA e/o l’IVA agevolata sia quello legato all’esigibilità dell’imposta (per le prestazioni di servizi: data di pagamento oppure, se antecedente, data di emissione della fattura).

Beni anti Covid: esenzione IVA

L’Agenzia delle Entrate, chiarisce che, la tassazione IVA da applicare ai beni anti Covid è quella sancita dall’articolo 124 del Decreto Rilancio, anche nel caso di noleggio.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate, chiarisce che, si applica l’esenzione IVA nel periodo successivo all’entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre. Dal 1° gennaio 2021 l’aliquota applicata è del 5% anche nei casi di noleggio.

I beni oggetto di noleggio, infatti rientrano tra quelli di cui all’art. 124 del Decreto Rilancio, che modifica la Tabella A, Parte II-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Per quanto riguarda il momento di applicazione dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, chiarisce che:

“Per quanto concerne la corretta individuazione del momento a decorrere dal
quale si rendono applicabili il regime di esenzione e/o l’aliquota ridotta nella misura
del 5%, si ritiene che questo coincida con il momento di effettuazione dell’operazione
(i.e. la prestazione di servizi di noleggio), a nulla rilevando la data della conclusione
del contratto.”


Dato che, l’istante non ha specificato quali siano i soggetti fruitori delle prestazioni di servizio di noleggio, operano i commi 3° e 4° dell’articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972

In conclusione, l’Agenzia ritiene che:

Per le operazioni di noleggio effettuate dal 19 maggio 2020, giorno di entrata in
vigore del citato articolo 124 del decreto legge n. 34 del 2020, fino al 31dicembre
2020, è applicabile il regime di esenzione dall’IVA;

per le stesse operazioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, sarà
applicabile l’aliquota IVA ridotta nella misura del 5% ai sensi del n. 1-ter.1 della
Tabella A, Parte II-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre1972, n. 633.

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