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Avvisi bonari fuori dalla sospensione delle scadenze

Il decreto Cura Italia pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 non ha disposto il rinvio delle scadenze per le comunicazioni di irregolarità dell'Agenzia delle Entrate.

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Gli avvisi bonari restano fuori dalla sospensione delle scadenze: il Decreto Cura Italia non sospende i pagamenti degli avvisi di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate.

Il Decreto Cura Italia è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020 non dispone il rinvio delle scadenze per le comunicazioni di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate.

Il decreto economico, varato a causa dell’emergenza sanitaria ed economica del Coronavirus, ha previsto la sospensione di alcuni termini di versamento scadenti nel periodo tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, relativi alle entrate tributarie e non tributarie.

Tale intervento rientra nell’ambito delle misure annunciate dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 12 marzo 2020 e con la Circolare diramata dal Comandante del Terzo reparto operazioni n. 73943/2020.

Avvisi bonari fuori dalla sospensione delle scadenze

Lo stop ai versamenti di importi derivanti da cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito non trova applicazione per gli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate.

Non è stata prevista nessuna proroga dellee rate in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

Avvisi bonari fuori dalla sospensione

Il Decreto Cura Italia ha previsto la sospensione dei termini di versamento, in scadenza dall’8 marzo e fino al 31 maggio 2020 concernenti le cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS.

I pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Gli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate, non rientrano nelle ipotesi in cui è stato previsto lo stop ai versamenti.

Infatti, il testo definitivo del provvedimento economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale non menziona gli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate, le cui scadenze e le cui rate di pagamento non subiscono alcun rinvio.

I termini previsti per le comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate a seguito di un controllo formale o di liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata, non sono stati sospesi.

Quindi, in caso di mancato pagamento e di decadenza dalla rateazione la somma residua non pagata, comprensiva di sanzioni ed interessi, è iscritta a ruolo.

La scelta effettuata, potrebbe provocare un danno al contribuente che, a causa dell’emergenza sanitaria ed economica in atto, non riesce a pagare nel rispetto dei termini.

Infatti, per gli avvisi bonari e salvi i limiti di tolleranza di cui all’art.15-ter del DPR n. 602/73, qualora il contribuente paga l’importo (o la prima rata, in caso di dilazione) entro 30 giorni dal ricevimento beneficia della riduzione delle sanzioni da omesso versamento al terzo in caso di liquidazione automatica o a 2/3 per il controllo formale.

Sospensione dei versamenti: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, è intervenuta con la Risoluzione n. 12/E prevedendo la sospensione di tutti i versamenti tributari e contributivi per le attività operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza del Covid-19.

Sono prorogati dal 16 al 20 marzo 2020 tutti i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni da parte di ogni tipologia di soggetto.

L’Agenzia delle Entrate indica a titolo indicativo i “Codici Ateco” riconducibili alle attività interessate dalla sospensione dei termini dei versamenti di cui alle lettere da a) a q) dell’art. 61, co. 2, del DL n. 18/2020 e dell’art. 8, co. 1, del DL n. 9/2020.

Le sospensioni dei versamenti per i settori più colpiti 

Il Decreto Cura Italia ha stabilito la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali ed ha disposto inoltre la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

La lista dei codici attività interessati è consultabile nella tabella allegata alla risoluzione. (Comunicato stampa dell’Agenzia della Entrate del 18 marzo 2020).

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