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Autofattura Elettronica esenta da Esterometro

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Nel Reverse Charge interno non è obbligatorio l’invio del documento mediante SDI. La presentazione di Autofattura Elettronica (non obbligatoria) consente di evitare la comunicazione Esterometro. Tutte le info in questo articolo.

L’emissione della Fattura Elettronica consente l’esenzione, per i soggetti passivi IVA, dalla comunicazione Esterometro. Questo per le operazioni attive con controparti estere.

Ma che cosa accade per le operazioni passive effettuate con l’estero?

Sostanzialmente, queste devono passare da Esterometro. Tuttavia, in caso di acquisto da soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato è possibile avere a disposizione un’alternativa.

Poniamo il caso di un acquisto di servizi da un soggetto extra-UE. La procedura da seguire è quella legata all’applicazione del Reverse Charge con il meccanismo dell’Autofattura.

In questo caso, tuttavia, qualora il soggetto passivo IVA italiano emetta Autofattura Elettronica può essere esonerato dall’Esterometro.

Vediamo meglio questi aspetti di seguito.

Autofattura Elettronica
Autofattura Elettronica

AUTOFATTURA ELETTRONICA: VANTAGGI

La possibilità di applicare l’Autofattura Elettronica negli acquisti di servizi da soggetti extra-UE si ricava dalla Circolare n 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate.

In questo documento di prassi e successivamente nella FAQ 19 luglio 2019 n 140, l’Agenzia offre questo tipo di indicazione di rilievo pratico.

Infatti, nel caso in cui il soggetto passivo IVA applichi l’inversione contabile (Reverse Charge) con Autofattura, ha la possibilità di trasmettere in formato elettronico tale documento al Sistema di Interscambio.

In questo modo, seguendo la procedura è possibile essere esonerati dall’obbligo di Esterometro per quel documento.

Per procedere all’invio dell’Autofattura Elettronica il soggetto passivo deve:

  • Compilare il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore“, inserendo l’identificativo Paese e quello del soggetto non residente/stabilito;
  • Nei “Dati del cessionario/committente” devono, invece, essere fornite le informazioni concernenti il soggetto italiano che emette il documento e lo trasmette mediante Sistema di Interscambio;
  • La sezione “Soggetto Emittente” deve essere valorizzata con il codice “CC”.

PRECEDENTE POSIZIONE DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, non ha sempre avuto questa posizione in merito. Infatti, nella precedente FAQ 27 novembre 2018 n. 36, l’Amministrazione finanziaria aveva sottolineato che:

“Per gli acquisti intracomunitari e gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia è tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis del d.Lgs. 127/15”; tale norma prevede che l’esterometro possa non essere presentato “per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche”.

Il provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757, in un’ottica di semplificazione, aveva inoltre previsto che, per le sole fatture emesse, le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere potessero essere eseguite “trasmettendo al sistema dell’Agenzia delle entrate l’intera fattura emessa”, in un file nel formato XML e compilando il campo “Codice Destinatario” con un codice convenzionale.

INTERPRETAZIONI SULL’APPLICAZIONE DELL’AUTOFATTURA ELETTRONICA

Un’interpretazione letterale delle recenti risposte dell’Agenzia ci porta ad effettuare alcune considerazioni.

Nell’ipotesi di acquisti da soggetti non residenti o non stabiliti, in ordine ai quali si emetta Autofattura Elettronica (soggetti extra-UE), non è necessario l’invio dell’Esterometro (FAQ n. 140/2019).

Al contrario, nell’ipotesi di acquisti da soggetti stabiliti in altri Paesi UE. In questo caso si deve procedere all’integrazione del documento. Per questo i dati delle fatture d’acquisto intracomunitarie dovrebbero necessariamente essere trasmessi con la comunicazione dati fatture transfrontaliere (FAQ n. 122/2019).

REVERSE CHARGE INTERNO

Quanto al Reverse Charge interno, la medesima FAQ n. 36 è stata aggiornata e stabilisce, attualmente, che il documento tramite il quale si effettua l’integrazione:

non deve essere obbligatoriamente inviato al SdI

Si tratta di alcuni dei chiarimenti resi noti dall’Agenzia, che, il 19 luglio, ha pubblicato sul proprio sito le risposte fornite in occasione del Videoforum organizzato dal CNDCEC il 15 gennaio 2019 scorso, aggiungendone ulteriori, sempre in tema di Fatturazione Elettronica

Fra le oltre 80 soluzioni ai problemi sulla E-fattura suggerite dall’Amministrazione finanziaria, trova conferma l’interpretazione contenuta nella risposta alla consulenza giuridica 30 aprile 2019 n. 15.

In tale documento di prassi l’Agenzia delle Entrate aveva, infatti, sostenuto che al divieto di emissione della fattura elettronica per il 2019 “non sfuggono le prestazioni rese dai medici veterinari che, laddove costituiscano oggetto di invio al Sistema tessera sanitaria, non possono essere documentate con fattura elettronica tramite SdI”.

Benché nella prima stesura della FAQ n. 130, pubblicata il 19 luglio, l’Agenzia sembrasse aver mutato il proprio indirizzo, nell’aggiornamento reperibile da ieri sera sul portale dell’Amministrazione viene ribadito che “Per l’anno 2019 i veterinari non devono emettere le fatture elettroniche” con riferimento ai documenti i cui dati sono inviati al Sistema TS.

FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

In tema di prestazioni sanitarie occorre poi evidenziare che le fatture emesse nei confronti di altri soggetti passivi IVA (B2B) devono essere emesse in formato elettronico mediante SdI.

Il rispetto della normativa in tema di privacy porta, tuttavia, a ritenere che nella descrizione dell’operazione, pur nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21 comma 2 lettera g) del DPR n 633/72 (che stabilisce l’obbligo di indicare “natura, quantità e qualità dei beni e servizi”), non debbano essere fornite indicazioni sui nominativi dei pazienti o in ordine ad altri elementi che consentano di “associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile” (cfr. FAQ 19 luglio 2019 n. 73). Non compensabile l’imposta di bollo versata in eccesso.

Va, infine, sottolineato come, fra i chiarimenti di recente pubblicazione, l’Agenzia abbia precisato che il versamento dell’imposta di bollo in eccesso non può essere utilizzato quale credito in compensazione per il pagamento di altri tributi o dell’importo dovuto ai sensi dell’art. 6 del DM 17 giugno 2014.

Benché sul punto non siano fornite ulteriori indicazioni, potrebbe ritenersi, in tal caso, applicabile, la domanda di rimborso presentata ai sensi dell’art. 37 del DPR n 642/72 (FAQ 19 luglio 2019 n. 132).

AUTOFATTURA ELETTRONICA: CONCLUSIONI

L’applicazione dell’Autufattura Elettronica rappresenta un’opportunità da sfruttare da parte dei soggetti passivi IVA.

L’invio del documento in formato elettronico al Sistema di Interscambio consente l’esenzione dall’Esterometro. Si tratta di una delle poche fattispecie di operazioni “passive” con controparti estere escluse da questo adempimento.

Per questo motivo può essere opportuno applicare questa procedura per gli acquisti di servizi da parte di controparti extra-UE.

Se hai dubbi riguardanti la corretta applicazione dell’IVA nelle operazioni internazionali, segui il link seguente per metterti in contatto con un professionista preparato.

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