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Auto aziendali ad uso promiscuo: cambio delle tassazione

Disciplina legata alla tassazione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo al dipendente.

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Il legislatore è intervenuto con la Legge di Bilancio 2020 sulle regole che determinano il valore fiscale della concessione delle auto aziendali ad uso promiscuo, prevedendo un inasprimento della tassazione nel caso di veicoli inquinanti. La nuova misura produrrà i propri effetti a decorrere dal 1° luglio 2020.

La concessione dell’auto aziendale al dipendente costituisce un fringe benefits, ovvero un emolumento retributivo erogato al lavoratore dipendente, in natura, ovvero sotto forma di bene o di servizio.

Per avere maggiori informazioni sui fringe benefit, clicca sul link sottostante:

La concessione delle auto aziendali ad uso promiscuo rappresenta una forma di remunerazione in “natura“, ed è soggetta a tassazione prevista per il fringe benefits di cui all’art. 51, co. 4, lett. a) del Tuir.

Auto aziendali ad uso promiscuo

Tale norma è stata modificata dall’art. 1, co. 632 della Legge di Bilancio 2020.

Dal 1° luglio 2020, le nuove regole per la determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Il benefit per la concessione dell’auto aziendale ad uso promiscuo

Le modalità di concessione dell’auto aziendale al dipendente, sono:

  • Uso esclusivamente aziendale, per il compimento di missioni;
  • Uso esclusivamente privato, in questo caso, il valore della concessione si misura in base alla tariffa di noleggio di un veicolo simile presente sul mercato;
  • Infine, uso promiscuo, qualora l’auto sia utilizzata sia ai fini aziendali sia ai fini personali del dipendente.

Il datore di lavoro, in caso di concessione dell’auto ad uso promiscuo, può dedurre i costi fino al 70%, senza applicazione di alcun tetto massimo al valore di acquisto.

Il datore può dedurre i costi fino al 70%, alla circostanza che:

  • L’uso aziendale del veicolo sia compatibile con le mansioni del dipendente;
  • L’assegnazione deve risultare dal contratto di lavoro,o da la documentazione, da conservare sia in azienda sia con la documentazione del veicolo;
  • L’assegnazione dovrà coprire la maggior parte del periodo di imposta.

Il beneficio resta, anche qualora l’auto aziendale ad uso promiscuo, sia stata concessa a più dipendenti nel corso del periodo d’imposta, ad esempio in caso di licenziamento di un dipendente.

In tale casistica, è stato confermato come non sia necessaria alcuna annotazione sul libretto dell’auto, ma soltanto l’esistenza di un’apposita documentazione comprovante l’assegnazione.

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020

L’articolo 1, co. 632 della Legge di Bilancio 2020, sostituisce integralmente la lett. a), co. 4 dell’articolo 51, Tuir, come segue:

“per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m)6, del codice della strada, … , i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali … , al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. “

articolo 1, comma 632, L. 160/2019

Prosegue la norma:

La predetta percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dall’anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall’anno 2021″.

articolo 1, comma 632, L. 160/2019

Il nuovo meccanismo di tassazione

Le autovetture, gli autoveicoli, gli autocaravan, indicati nell’art. 54, co. 1, lettere a), c) e m), del Dlgs. n. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori, di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 gr. per chilometro (g/Km di CO2), concessi in uso promiscuo, ai dipendenti o agli amministratori di società, con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, l’importo del fringe benefit da tassare (ad Irpef, addizionali e Inps) per l’uso privato del mezzo viene ridotto dall’attuale 30% al 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base Tabelle ACI, elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno.

Possiamo quindi dire che:

  • Il parametro di riferimento è sempre costituito dalle Tabelle ACI, in relazione a una percorrenza di 15.000 Km annui;
  • Varia la misura per la quale si presume la concessione dell’auto aziendale ad uso promiscuo sia destinato a utilizzi privati e non aziendali, esplicitato in una percentuale applicata alla predetta percorrenza standard;
  • La base di commisurazione del valore fiscale del benefit è costituita dalle emissioni di anidride carbonica per chilometro, tale informazione si può trovare dalla nel libretto di circolazione del veicolo (voce V.7).

La tabella seguente, indica sinteticamente il nuovo sistema di tassazione:

Emissione di CO2 del veicolo20202021
Fino a 60 g/km25%25%
Da 61 a 160 g/km30%30%
Da 161 a 190 g/km40%50%
Oltre 190 g/km50%60%

Contratti stipulati entro il 30 giugno

Secondo quanto disposto dall’art. 1, co. 633 della Legge di Bilancio 2020, ai contratti concernenti la concessione dell’auto aziendale ad uso promiscuo, con qualunque valore di emissione di anidride carbonica, stipulati entro il 30 giugno 2020, verrà applicata una percentuale generalizzata del 30% sui 15mila chilometri.

I vantaggi fiscali per l’azienda per la concessione dell’auto aziendale ad uso promiscuo

La concessione dell’auto aziendale ad uso promiscuo, comporta per l’azienda:

  • Se l’auto aziendale è concessa ad uso promiscuo l’azienda ha diritto a una deduzione Ires al 70% riguardo alle spese sostenute per acquisire e gestire il veicolo. Tuttavia, la condizione per usufruire di questa agevolazione, è che il dipendente abbia a disposizione l’auto aziendale per la maggior parte del periodo di imposta (di norma sono 183 giorni più uno, quindi 184 giorni). Se il dipendente non prende servizio dal primo gennaio ma successivamente, il periodo di imposta va ragguagliato all’anno. 
  • Se l’auto aziendale è concessa ai dipendenti solo per uso personale, il suo valore tassabile va calcolato prendendo sempre in considerazione le tabelle ACI sulla percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri. In questo caso, però, va tenuto in conto il 100% del valore indicato, senza la riduzione del 70% stabilita per l’uso promiscuo.

Auto aziendali ad uso promiscuo: Novità 2020

Il Legislatore ha deciso di modificare le regole di quantificazione del valore del benefit consistente nella concessione di auto aziendali ad uso promiscuo. Le modifiche sembrano riguardare solo i veicoli immatricolati dal 2020 ed in ogni caso, i contratti di assegnazione stipulati dal prossimo 1° luglio 2020.

La principale novità attiene all’inasprimento della tassazione nel caso di veicoli inquinanti realizzato attraverso la modifica della percentuale di utilizzo del bene da destinarsi a uso privato.

La base di commisurazione del valore fiscale del benefit è costituita dalle emissioni di anidride carbonica per chilometro e ai fini del calcolo occorrerà avere riguardo non solo alla data di immatricolazione del bene ma anche alla data contratto con il dipendente.

L’azienda in caso di concessione dell’auto aziendale ad uso promiscuo al dipendente, potrà beneficiare, invece di una deduzione Ires al 70% riguardo alle spese sostenute per acquisire e gestire il veicolo.

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