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Assicurazioni: la disciplina di esenzione Iva

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Assicurazioni e disciplina Iva: le operazioni di assicurazione usufruiscono del regime di esenzione Iva, ai sensi dell’articolo 10 n. 2 del DPR n. 633/72. Tutte le info nella nostra guida dedicata alla disciplina fiscale delle imprese di assicurazioni. 

In questo contributo cercheremo di analizzare in dettaglio la disciplina Iva riguardante le operazioni generalmente effettuate da parte di imprese di assicurazioni. Caratteristica principale delle società di assicurazione consiste nel fatto che le operazioni tipiche, quelle assicurative, usufruiscono del regime di esenzione Iva, di cui all’articolo 10, n. 2 del DPR n. 633/72 che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE. Spesso, tuttavia le attività di assicurazioni svolgono anche altre attività, oltre a quelle assicurative tipiche, che sono soggette alla disciplina ordinaria Iva.

La differente tipologia di attività effettuata ha riflessi rilevanti in ordine alla detraibilità dell’Iva. Inoltre, la prevalenza di attività esenti Iva ha come conseguenza operativa, la scelta, da parte della maggior parte delle società di assicurazione, del regime di esonero dagli adempimenti per operazioni esenti, con la conseguente impossibilità di detrarre l’Iva sugli acquisti. Vediamo, adesso, la disciplina Iva applicabile alle operazioni svolte dalle società di assicurazioni.

Le operazioni delle imprese di assicurazione

Le attività che le società di assicurazioni svolgono non si limitano alle operazioni assicurative tipiche, che restano comunque le attività prevalenti.

Le operazioni tipiche

Le operazioni tipiche in campo assicurativo si possono dividere in due categorie:

  • Operazioni assicurative in senso stretto – si tratta di operazioni di assicurazione, riassicurazione e di vitalizio. Tali operazioni consistono nell’impegno da parte dell’assicuratore, di procurare a quest’ultimo, nel caso di realizzazione del rischio, una prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto. Tale prestazione può essere diversa dal semplice versamento di una somma di denaro. Si tratta di un rapporto contrattuale tra assicuratore e assicurato, il cui oggetto è l’assunzione professionale del rischio gravante sull’assicurato, il quale paga un premio  corrispondente all’entità del rischio ceduto all’assicuratore. L’esenzione Iva si riferisce a tutte le tipologie di contratti assicurativi: contro i danni, sulla vita, contratti di rendita vitalizia, ecc. L’esenzione si applica non soltanto ai premi pagati dall’assicurato ma anche eventuali somme accessorie, come le anticipazioni a titolo di prestito e il diritto di incasso.
  • Prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni precedenti – si tratta di prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione riguardanti le operazioni assicurative in senso stretto, e sono al pari di queste esenti Iva. Si tratta di attività volte a ricercare e a mettere in relazione potenziali clienti con l’assicuratore. E’ pertanto, fondamentale il fatto che il mediatore intrattenga rapporti contrattuali sia con l’assicuratore che con l’assicurato. Il mediatore, in pratica, non è altro che un intermediario. Il mediatore, in pratica effettua un’attività di promozione o stipula dei contratti di assicurazione per conto di compagnie assicurative.

In materia di imposta sul valore aggiunto, la disposizione che ne prevede la disciplina delle varie esenzioni è contenuta nell’articolo 10 del DPR n. 633/72, il quale individua, tassativamente, le fattispecie previste dalla norma. In particolare, il comma 1, numero 2) del succitato articolo 10, prevede che:

Art. 10, co. 1 n. 2) DPR n. 633/72 – Operazioni esenti Iva“le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio”, mentre il successivo numero 9) riporta “le prestazioni di mandato, mediazione e  intermediazione  relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7) …”.

Da quanto sopra esposto appare evidente che le operazioni di assicurazione e di intermediazione assicurativa siano certamente esenti dall’imposta, ma non altrettanto chiaro risulta, invece, il trattamento da applicare a tutte quelle prestazioni di consulenza ed assistenza che, di fatto, sono di “ausilio” alle operazioni di assicurazione in senso stretto.

Il regime impositivo delle operazioni varia a seconda che siano effettuate interamente in ambito nazionale o siano effettuate in ambito internazionale. Le operazioni effettuate totalmente in Italia sono esenti. Per le operazioni aventi ambito internazionale, invece, bisogna distinguere:

  • Le operazioni effettuate nei confronti di soggetti residenti o domiciliati in altri Stati UE rilevano ai fini Iva, come operazioni esenti, solo se questi sono sono privati consumatori. Se, invece, i non residenti sono soggetti passivi Iva, le operazioni effettuate nei loro confronti sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva;
  • Le operazioni effettuate nei confronti di soggetti residenti o domiciliati in Stati extra-UE non rilevano ai fini Iva solo se sono utilizzate in Italia. In tal caso esse sono tuttavia, non imponibili, ai sensi dell’articolo 9, n. 12 del DPR n. 633/72.

Operazioni diverse

Tra le operazioni non assicurative effettuate frequentemente dalle società di assicurazione risaltano quelle riguardanti la locazione di immobili e le operazioni infragruppo. In particolare:

  • Le operazioni immobiliari – interessano le società di assicurazione sia perché rappresentano un metodo di impiego degli immobili di proprietà delle stesse, sia perché rappresentano un sistema alternativo all’acquisto dei locali necessari all’esercizio della propria attività. Occorre in proposito distinguere a seconda dell’immobile oggetto della locazione:
    • Immobili ad uso abitativo – la locazione è esente Iva;
    • Immobili strumentali per natura – la locazione può essere esente, o in alcuni casi (conduttore soggetto privato o con pro-rata di detraibilità non superiore al 25%), su opzione del locatore, soggetta ad Iva, con aliquota ordinaria;
  • Prestazioni di consorzi ai propri soci – dal 2008 sono esenti Iva le prestazioni di servizi effettuate, nei confronti di consorziati o soci, da consorzi costituiti tra soggetti aventi un limitati diritto alla detrazione, come le società di assicurazioni. L’esenzione non è generalizzata, ma occorre il rispetto di alcune condizioni riguardanti le caratteristiche dei consorziati e l’importo dei corrispettivi da questi dovuti per i servizi ricevuti.

Adempimenti contabili

In merito agli adempimenti contabili le società di assicurazioni godono di alcune semplificazioni riguardanti le modalità e i termini di fatturazione e registrazione delle operazioni tipiche. Inoltre, le società possono optare per il regime di esonero dagli obblighi di fatturazione e di registrazione delle operazioni esenti. L’opzione ha conseguenze rilevanti in ordine alla determinazione dell’imposta detraibile. Vediamo adesso i due diversi regimi.

Regime ordinario

La prevalente effettuazione di operazioni esenti ha come conseguenza, per la società di assicurazione che applicano il regime ordinario, l’applicazione del c.d. pro-rata ai fini della determinazione della quota di imposta detraibile. Il diritto alla detrazione spetta in misura proporzionale alla percentuale di operazioni imponibili rispetto alla totalità delle operazioni effettuate. Tale percentuale è applicata all’imposta assolta sugli acquisti. Ai fini della determinazione della percentuale di detrazione, le società di assicurazione devono fare riferimento alla frazione così composta:

  • Al numeratore è indicato l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione effettuate nell’anno. Tra queste si comprendono anche le operazioni non imponibili e quelle effettuate al di fuori del territorio dello Stato, purché se fossero state effettuate in Italia darebbero diritto alla detrazione;
  • Al denominatore lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nel medesimo periodo.

La percentuale di detrazione deve essere un numero intero.

Per quanto riguarda, invece, le regole di fatturazione le società di assicurazione sono obbligate ad emettere fattura in relazione alle operazioni effettuate. È tuttavia previsto l’esonero da tale obbligo, salvo richiesta espressa del cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, nei seguenti casi: operazioni assicurative in senso stretto e altre operazioni esenti quali operazioni finanziarie, o relative a titoli. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili Iva non rientrano in tale ipotesi e devono quindi essere fatturate. Come tutti i soggetti esonerati dall’obbligo di emettere la fattura, anche le società di assicurazioni, possono tenere il registro dei corrispettivi anziché il registro delle fatture emesse. I corrispettivi non documentati da fattura possono essere annotati nel registro dei corrispettivi indicando l’ammontare globale delle operazioni effettuate in ciascun mese.

Regime di dispensa dagli adempimenti Iva

Le società di assicurazione possono optare per il regime di esonero dagli obblighi di registrazione delle operazioni esenti. Tale agevolazione formale ha come conseguenza sostanziale l’impossibilità di detrarre l’Iva sugli acquisti, ai sensi dell’articolo 36 del DPR n. 633/72. L’opzione si esercita con comportamento concludente seguito dalla comunicazione nella dichiarazione Iva successiva, e vale per almeno un triennio durante il quale la società non può detrarre l’Iva relativa agli acquisti ed alle importazioni. Devono tuttavia, essere rispettati i seguenti obblighi contabili:

  • Fatturazione e registrazione delle altre operazioni diverse da quelle esenti, eventualmente effettuate. In questo caso, possono essere applicate le semplificazioni esaminate per il regime ordinario;
  • Registrazione di tutti i documenti relativi alle operazioni di acquisto;
  • Emissione della fattura, anche per le operazioni esenti, quando essa viene richiesta dal cliente. In questo caso per la società non c’è l’obbligo di registrarla, quindi la fattura assume rilevanza soltanto per il cliente che la richiede.

Per approfondire: “Dispensa dagli adempimenti Iva: la procedura“.

10 COMMENTI

  1. sono un agente assicurativo e vorrei acquistare una sede nuova per il mio ufficio. mi è stato consigliato la formula dell’acquisto con leasing. mi conviene a livello fiscale? quanto e cosa scarico fiscalmente?

    grazie

  2. Il leasing le permette il vantaggio di un finanziamento, acquisendo il bene soltanto all fine del contratto. Sicuramente è opzione da valutare, e solitamente meno costosa del solo finanziamento.

  3. gentilissimi, potreste fornire un riferimento normativo in merito all’esclusione dal campo di applicazione dell’iva per le prestazioni assicurative sopra citata?

  4. Gentilissimi, l’articolo che riguarda l’esenzione è sicuramente riportato in maniera chiara. non mi è chiaro, al contrario, quale articolo iva identifichi l’esclusione dall’applicazione del tributo per i soggetti passivi non residenti. ringrazio anticipatamente

  5. E la disciplina di cui all’articolo 7-ter del DPR n. 633/72 che regola la territorialità dell’Iva nelle operazioni di servizi generiche B2B.

  6. L’agente assicurativo in regime di esonero, può acquistare un autovettura aziendale senza l’applicazione dell’iva da parte della concessionaria?

  7. Buongiorno, L agente assicurativo che sceglie di non emettere fattura, a fine anno rilascia un foglio con gli incassi dell anno.
    Questo
    Importo va inserito in dichiarazione iva nel VE e quindi nella li.pe dell ultimo trimestre?
    GraZIE

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