Il Mise in audizione parlamentare del 29 luglio 2020 ha annunciato l’arrivo dei due decreti attuativi circa l’asseverazione e requisiti tecnici, relativi al Superbonus del 110%, previsti dal Decreto Rilancio.

Il Ministro dello Sviluppo Economico anticipa l’arrivo dei due decreti attuativi relativi al Superbonus del 110%. Si tratta dei due decreti che hanno come obiettivo quello di identificare le procedure da seguire per l’asseverazione (da parte di tecnici abilitati) per l’ottenimento del bonus del 110% sui lavori legati alla riqualificazione energetica degli edifici e sul loro adeguamento antisismico.

In questo articolo le anticipazioni in attesa della pubblicazione dei decreti attuali di prossima emanazione. Se, invece, desideri approfondire in modo completo l’agevolazione legata al superbonus del 110% ti lascio a questo contributo dedicato: “Superbonus 110%: guida agli interventi agevolati“.

Asseverazione

Asseverazione e requisiti tecnici Superbonus 110%

Il MISE nell’Audizione parlamentare del 29 luglio 2020 ha fornito alcuni chiarimenti suille modalità ed i tempi per l’attuazione del Superbonus del 110%, la detrazione introdotta per la riqualificazione energetica ed antisismica degli edifici.

Il Decreto Rilancio prevede l’emanazione di due decreti attuativi che sono di stretta competenza del Ministro dello Sviluppo economico:

  • Decreto requisiti tecnici, che sarebbe dovuto arrivare già da anni, considerando che è previsto dal comma 3-ter, articolo 14, del decreto legge n. 63/2013, ma che riassume rilevanza con l’introduzione del Superbonus del 110%. Un decreto congiunto tra MISE, MATTM, MEF e MIT, relativo alla definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi e dei costi massimi per ciascuna tipologie di lavoro;
  • Decreto asseverazioni, previsto dal comma 13, articolo 119 del decreto Rilancio, di competenza esclusiva del MISE e che dovrà definire modalità di trasmissione e modulo per l’asseverazione da trasmettere.

Requisiti tecnici

Il Decreto più importante è il decreto requisiti tecnici, alla base del decreto vi è la volontà di mettere a disposizione gli strumenti utili per l’attuazione dell’Ecobonus del 110%.

Il Decreto in arrivo definisce:

  • I requisiti tecnici dei lavori rientranti nell’Ecobonus ordinario, nel bonus facciate e nel Superbonus del 110%;
  • I massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
  • Procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti.

Asseverazione

Per quanto riguarda il Decreto asseverazione, esso, disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti e le modalità di verifica ed accertamento delle attestazioni e certificazioni infedeli.

Il decreto stabilisce che per i lavori rientranti nel Superbonus del 110% e per gli interventi ammessi in detrazione per i quali occorre l’asseverazione del tecnico abilitato, esso deve indicare il rispetto dei massimali di costo, secondo i criteri:

  • Costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali;
  • In mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica.

La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione.

Nell’asseverazione deve essere allegata, la dichiarazione del massimale della polizza di assicurazione professionale sottoscritta dal professionista e allegata in copia, insieme al documento di riconoscimento.

Il massimale deve essere adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi.

Due modelli di asseverazione

Ci saranno due modelli di asseverazione, pubblicati in allegato al secondo decreto del MISE:

  • Secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
  • Secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

Il secondo modello di asseverazione è collegato alla presentazione dell’asseverazione a stato di avanzamento dei lavori.

Lascia una Risposta