L’assegno temporaneo è una prestazione transitoria erogata dall’INPS, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. L’assegno temporaneo è finalizzato a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità, ed è stata adottato in attesa dell’attuazione dell’assegno unico per i figli, il quale prenderà avvio da gennaio 2022.

L’assegno temporaneo per i figli riservato alle famiglie con ISEE fino a 50.000 euro che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF).

Si chiama assegno temporaneo in quanto è previsto da luglio fino a dicembre 2021. Da gennaio 2022 verrà sostituita dall’assegno unico universale, il nuovo strumento unico di sostegno alle famiglie italiane con figli.

Per le domande presentate entro il 31 ottobre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. In caso di presentazione successiva sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

Per maggiori informazioni: “Assegno unico per i figli 2021: come funziona, beneficiari, importi”


Cos’è l’assegno temporaneo?

L’assegno temporaneo per i figli è una misura  di sostegno ai genitori con figli minori a carico, inclusi i figli minori adottati o in affido preadottivo. E’ riservato alle famiglie con ISEE fino a 50 mila euro che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF). Le famiglie riceveranno un assegno mensile per figlio fino a 167 euro, con una maggiorazione dal terzo figlio o per ciascun figlio con disabilità. 

La misura  riguarda i mesi da luglio a dicembre 2021. Da gennaio 2022 verrà sostituita dall’ assegno unico.

Quali sono i requisiti previsti per beneficiare dell’Assegno temporaneo?

L’Assegno temporaneo è erogato dall’Istituto in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare. Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata, il richiedente deve essere in possesso, cumulativamente:

  1. Cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  2. Soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. Residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  4. Residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  5. Essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

Chi può beneficiare dell’assegno unico temporaneo?

Possono beneficiare dell’assegno unico temporaneo i nuclei familiari nei quali sono presenti uno o più figli minori, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. Possono richiederlo le seguenti categorie.

  • lavoratori autonomi
  • disoccupati
  • coltivatori diretti
  • coloni e mezzadri
  • titolari di pensione da lavoro autonomo

Quanto spetta?

L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli:

  • l’importo è diverso a seconda che nel nucleo ci siano uno o due figli minori o almeno tre figli minori. In quest’ultimo caso, con ISEE inferiore a 7.000 euro, l’importo è maggiorato del 30% (653 euro con tre figli ,dunque 217,75 a figlio, 871 euro con quattro e 1.179 con cinque o più figli);
  • l’importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 euro (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi), con ISEE superiori fino ad un massimo di 50.000 euro l’importo diminuisce.  

Gli importi dell’assegno sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021. La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, mediante:

  • portale web www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Dal 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda. Le domande presentate entro il 31 ottobre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 31 ottobre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Compatibilità dell’Assegno temporaneo

Il messaggio INPS chiarisce che l’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

Sono compatibili con l’Assegno temporaneo:

  1. assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  2. assegno di natalità;
  3. premio alla nascita;
  4. fondo di sostegno alla natalità;
  5. detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  6. assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati
    delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).
    Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, per il quale si confermano le disposizioni vigenti.
  7. Coloro che, al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

FAQ

Vediamo di seguito alcune FAQ con le risposte dispensate dall’INPS:

Come viene corrisposto l’assegno?

L’assegno temporaneo viene corrisposto:
– accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);
– bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
– accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2019, per i nuclei beneficiari di Rdc.
In presenza di genitori coniugati tra loro, genitori naturali di figli nati fuori dal matrimonio, genitore solo (ad esempio, vedovo/a, altro genitore che non ha riconosciuto il figlio, ecc.) ovvero che risulti affidatario in via esclusiva del minore, il pagamento è effettuato interamente al genitore richiedente che convive con il minore.
In caso di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice l’Assegno temporaneo potrà essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN dell’altro genitore, salvo diverso accordo intercorso tra i genitori stessi. Di comune accordo tra loro, infatti, i genitori separati o divorziati possono optare per il pagamento dell’intero importo dell’assegno spettante al genitore richiedente che convive con il minore. Tale opzione dovrà essere espressa nel modello di domanda telematica e dovrà essere validata anche dall’altro genitore; in assenza di tale validazione, il pagamento verrà effettuato nella misura del 50% al genitore richiedente.

In caso di nucleo con madre lavoratrice dipendente (avente diritto all’Assegno per Nucleo Familiare) e padre lavoratore autonomo, per cui la richiesta di ANF sul lavoro dipendente non è possibile per mancanza del requisito di composizione del reddito (reddito familiare che non raggiunge il 70%di lavoro dipendente), è possibile presentare domanda di Assegno Temporaneo in presenza di ISEE inferiore a 50.000 euro?

Se i soggetti individuati non hanno diritto all’ANF per mancanza dei requisiti gli stessi possono presentare domanda di Assegno Temporaneo.

In caso di genitori entrambi lavoratori dipendenti che sono esclusi dall’Assegno per Nucleo Familiare per reddito superiore alla tabella ANF corrispondente alla composizione del nucleo (es tabella 11), ma hanno ISEE inferiore a 50.000 può spettare l’Assegno Temporaneo?

Se i genitori non percepiscono l’ANF perché non rispettano il requisito del reddito familiare annuo di riferimento, è possibile presentare domanda per l’assegno temporaneo.

Qualora un genitore risultasse non occupato e residente con figli e marito/moglie in Italia, il cui coniuge lavori a San Marino (stato convenzionato) dove percepisce assegni familiari per i figli, può beneficiare dell’assegno temporaneo?

Lo Stato in cui lavora il genitore è quello competente per l’erogazione delle prestazioni familiari. Nel caso in cui entrambi i genitori lavorino, invece, la prestazione deve essere erogata dallo Stato di residenza dei figli.
Nel caso di riferimento, il genitore non ha diritto all’assegno unico in quanto il padre dei bambini è un soggetto avente diritto agli assegni per lavoro dipendente, anche se da parte di Stato estero convenzionato.

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