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Assegno nucleo familiare: a chi spetta, come fare domanda, compatibilità. Le istruzioni INPS

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Il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 prevede, in favore degli aventi diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

La circolare INPS n. 92 del 30 giugno 2021, ha fornito le istruzioni circa l’adeguamento dei livelli di reddito familiare per poter ottenere l’assegno unico, a partire dal 1° luglio 2021.


Chi sono i beneficiari della maggiorazione degli importi degli assegni nucleo familiare?

L’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con
riferimento agli importi mensili in vigore superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, è riconosciuta una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

L’assegno al nucleo familiare spetta a:

  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori agricoli;
  • lavoratori domestici e domestici somministrati;
  • lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti;
  • lavoratori in aspettativa sindacale;
  • lavoratori marittimi sbarcati;
  • soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola;
  • lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale;
  • lavoratori assistiti da assicurazione TBC;
  • soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

Come chiarisce l’INPSa maggiorazione è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e alla numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo
del nucleo stesso, un importo di ANF superiore a zero.

La maggiorazione inoltre è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A quanto ammontano gli aumenti?

  • aumento di 37,5 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a 2 figli
  • aumento di 55 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari di almeno 3 figli.

La maggiorazione è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e alla numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo
del nucleo stesso, un importo di ANF superiore a zero.

La maggiorazione, inoltre, è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Compatibilità dell’Assegno nucleo familiare con l’Assegno temporaneo per i figli minori

L’Assegno temporaneo per i figli minori è stato previsto per il periodo compreso dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ed è destinata ai nuclei familiari che non abbiano diritto ai trattamenti al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988.

Come chiarisce l’INPS, l’assegno temporaneo non è compatibile con l’assegno per il nucleo familiare.

Non vi è invece alcuna incompatibilità con l’Assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi; pertanto tali soggetti possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell’Assegno temporaneo di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 79/2021


Come fare domanda?

Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo

Per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo le domande devono essere presentate in via telematica all’INPS utilizzando l’apposita procedura sul portale web.

L’INPS provvede all’istruttoria con la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare. Nell’ambito dell’ istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti, con riferimento sia all’importo di ANF che alla maggiorazione, in relazione alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.

Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che ne prende visione nel Cassetto previdenziale aziendale, con la specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà
gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione
mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili;

Lavoratori dipendenti del settore privato agricolo

Per i lavoratori dipendenti del settore privato agricolo a tempo indeterminato (OTI) la domanda deve essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (cod. SR16) cartaceo e sarà cura del datore di lavoro applicare le maggiorazioni previste.

Lavoratori cui l’assegno è corrisposto dall’INPS con pagamento diretto

Per i lavoratori a cui l’assegno per il nucleo familiare è corrisposto dall’INPS con pagamento diretto restano valide le disposizioni attuali in merito alla presentazione telematica della domanda attraverso la specifica procedura web per Gestione previdenziale.

Lavoratori titolari di prestazioni particolari (CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA, IMA, ecc.)

Per i lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi, cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA),restano valide le disposizioni per le domande di “ANF DIP” dei lavoratori dipendenti, necessarie per la definizione del diritto e della misura della prestazione.

Pensionati

Per i pensionati, le maggiorazioni previste, se spettano, verranno attribuite d’ufficio.

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