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Assegno di mantenimento al coniuge: la disciplina fiscale

Gli assegni erogati per il mantenimento dell'ex coniuge sono interamente deducibili dal reddito per il coniuge erogante e sono imponibili IRPEF per il coniuge percettore. Le indicazioni per la dichiarazione dei redditi.

A seguito di separazione il coniuge che eroga l’assegno di mantenimento ha diritto alla deduzione dello stesso dal proprio reddito. Mentre il coniuge beneficiario deve tassare la somma percepita dall’assegno di mantenimento. Questo in quanto il reddito è considerato assimilabile a quello derivante da lavoro dipendente.

Con la separazione personale (che sia consensuale o giudiziale) il vincolo matrimoniale viene sospeso in maniera transitoria in attesa della sentenza di divorzio. Fino a quel momento rimane attivo il dovere di assistenza materiale al coniuge. È proprio questo aspetto che porta alla determinazione dell’assegno di mantenimento.

La condizione essenziale affinché si generi il presupposto a carico di uno dei coniugi separati è la non titolarità di propri redditi. In questi casi è possibile che uno dei coniugi sia chiamato a versare all’altro un importo:

  • Periodico, oppure
  • Una tantum,

dedicato al sostentamento dell’altro coniuge (o dei figli).

Cos’è l’assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento (o divorzile) è una forma economica di sostentamento erogata al coniuge che ha redditi insufficienti per adempiere alle proprie necessità. Il coniuge con maggiori disponibilità reddituali è chiamato a sostenere i coniuge in difficoltà. Condizione essenziale affinché si generi tale onere a carico di uno dei due coniugi separati è la non titolarità di adeguati redditi propri.

La cessazione del vincolo matrimoniale a seguito di separazione o divorzio porta con sé risvolti di natura fiscale quando il coniuge deve corrispondere all’altro un assegno finalizzato a soddisfarne il mantenimento o il diritto agli alimenti.


Chi decide come viene erogato l’assegno

Quando una coppia di separa, o avviene un divorzio ufficiale, una delle due parti può trovarsi in una condizione economica svantaggiata, non avendo un proprio reddito, oppure non è sufficiente al proprio sostentamento. L’assegno di mantenimento è regolamentato dalla legge italiana, per cui in molti casi uno dei coniugi dovrà garantire ogni mese una somma di denaro all’altro.

Questo può avvenire con o senza la presenza di figli, e può anche trattarsi di una erogazione garantita prima del divorzio, ovvero in fase di separazione, oppure in un momento successivo, ovvero dopo il divorzio. A stabilire come viene erogato questo contributo economico, e qual è la parte che dovrà garantire l’assegno all’altro soggetto, sono precisi accordi presi per il caso specifico.

Un giudice infatti può decidere, in sede di separazione o di divorzio, che uno dei due soggetti deve garantire per un certo periodo di tempo un assegno di mantenimento all’altro coniuge o ex coniuge. In alternativa, non è sempre necessario l’intervento del giudice, se è possibile trovare un accordo tra le parti.

I due coniugi, o ex coniugi, possono infatti decidere autonomamente come verrà erogato l’assegno di mantenimento, in relazione alla situazione specifica. Queste somme di denaro possono essere corrisposte ogni mese per un certo periodo di tempo, e se sono presenti figli sono destinate al loro mantenimento.

Quando un coniuge ha diritto all’assegno di mantenimento?

Secondo la giurisdizione italiana è necessario che siano presenti e verificate le seguenti condizioni, che andiamo a riepilogare di seguito:

  • Il coniuge beneficiario deve aver fatto espressamente richiesta di ottenimento dell’assegno al giudice;
  • Al coniuge beneficiario non deve essere stata addebitata la separazione;
  • Il coniuge può beneficiare dell’assegno di mantenimento solo nel caso in cui non disponga di “adeguati redditi propri o non può procurarseli per ragioni oggettive;
  • Il coniuge a cui è stata addebitata la separazione deve disporre di mezzi idonei per poter far fronte al pagamento dell’assegno.

Esso è periodico e può essere erogato in diverse forme quali ad esempio: una somma unica di denaro o suddivisa in più voci di spesa (per il canone di affitto dell’abitazione coniugale, per gli oneri condominiali, etc). Una cosa importante da ricordare è la durata di corresponsione dell’assegno di mantenimento. L’assegno potrebbe essere corrisposto anche per tutta la vita, ma potrebbe anche venire meno pochi mesi dopo la corresponsione. Per chiarire, basti pensare al caso della moglie disoccupata al momento della corresponsione iniziale dell’assegno che pochi mesi dopo trova un lavoro adeguato (altro caso classico è quello ove l’ex coniuge percipiente l’assegno passa a convivere con un altro soggetto). In questo caso il coniuge erogante potrebbe chiedere al giudice la cessazione del proprio obbligo.

Come funziona?

Viene corrisposto dal coniuge che si trova in una situazione economica più vantaggiosa, verso l’altro coniuge. Sia che si tratti di una decisione presa di comune accordo, sia che si tratti di una decisione presa da un giudice, va ricordato che l’assistenza economica, come solidarietà familiare, è obbligatoria anche dopo la separazione, salvo casi specifici.

Uno dei due coniugi, dopo un separazione, potrebbe trovarsi nella situazione di non poter provvedere da sé al pagamento di un affitto, bollette, spese alimentari, spese per il mantenimento dei figli. L’assegno di mantenimento interviene proprio in queste situazioni, per garantire una sussistenza al coniuge in difficoltà o ai figli.

Tuttavia per poter ricevere questo assegno, il coniuge che si trova in difficoltà deve opportunamente richiederlo, ovvero presentare una specifica domanda di aiuto economico all’altro coniuge. Allo stesso tempo, l’altro coniuge deve essere in grado, con il proprio reddito, di coprire le spese.

Queste due condizioni stanno alla base dell’erogazione della somma mensile per il mantenimento, tuttavia ogni caso è a sé stante. Inoltre se sono presenti figli, il coniuge che si trova in una situazione economica più vantaggiosa dovrà erogare due diversi tipi di assegno:

  • Assegno di mantenimento per il coniuge, o l’ex coniuge;
  • Assegno di mantenimento per il figlio o i figli.

In particolare per calcolare quale somma spetta, vanno valutati diversi fattori, di cui il giudice tiene conto in sede di divorzio. Va tenuto conto per esempio il tenore di vita precedente alla separazione, le condizioni economiche effettive delle due parti, la situazione reddituale dei figli, se lavorano.

Erogazione a favore del coniuge

Per quanto riguarda l’assegno che deve essere erogato al coniuge, o all’ex coniuge, è sempre il soggetto più avvantaggiato economicamente a provvedere al sostentamento dell’altro. Per decidere a chi verrà erogata la somma mensile, si valuta effettivamente qual è lo stato economico e reddituale di entrambi i coniugi.

Non è detto quindi che sia l’ex marito a dover garantire l’assegno all’ex moglie, ma tutto varia in base ai redditi specifici e alla capacità economica dei due. Generalmente quando ci si rivolge ad un giudice, ovvero quando non si riesce a trovare un accordo preventivamente, possono accadere due cose differenti:

  • Viene stabilito un assegno mensile da parte del coniuge più avvantaggiato economicamente, verso quello svantaggiato;
  • Viene stabilito un assegno unico, ovvero tramite l’erogazione di una unica somma da parte del coniuge più avvantaggiato, verso quello svantaggiato economicamente.

Può però anche accadere che venga stabilita la possibilità economica di mantenimento di entrambi i coniugi, per cui non viene previsto un assegno di mantenimento, o viene stabilito solamente nei confronti dei figli della coppia.

Erogazione a favore dei figli

La legge prevede che entrambi i genitori siano responsabili del sostentamento dei figli, fino alla loro indipendenza economica. L’erogazione dell’assegno quindi potrebbe avvenire unicamente a favore dei figli, nel caso di separazione o divorzio. Questo vuol dire che potrebbe accadere che uno dei due coniuge debba versare una somma mensile all’ex coniuge unicamente in favore dei figli.

Anche in questo caso il giudice va ad analizzare il caso specifico, per cui possono accadere diversi scenari. In base alle condizioni economiche di entrambi, il giudice potrebbe decidere per l’erogazione dell’assegno da parte di uno dei due genitori, verso l’altro, se questo si occupa del mantenimento del figlio.

Se i figli vanno a convivere con l’ex coniuge, più debole economicamente, il soggetto più avvantaggiato dovrà garantire per loro l’assegno mensile. Questa somma di denaro va versata al coniuge, per il mantenimento del figlio. Solamente se il figlio è maggiorenne, è possibile che gli venga accreditata direttamente.

Tuttavia in questo caso è il figlio a doverlo richiedere direttamente al giudice, oppure è il giudice stesso ad averlo deciso, in base alla situazione specifica. Chi eroga queste somme deve quindi fare attenzione: dovrà garantirle esclusivamente all’ex coniuge, anche per il figlio, salvo decisioni contrarie.

Cosa accade in caso di affido condiviso?

Il caso visto sopra prende in considerazione il caso in cui un figlio si trova a vivere con uno solo dei genitori. Tuttavia cosa accade se l’affido è condiviso? In questo caso infatti la legge italiana prevede una tutela verso entrambi i coniugi, e soprattutto verso i figli: anche se vivono stabilmente con uno dei genitori, hanno il diritto di poter trascorrere del tempo anche con l’altro.

Anche se il figlio rimane per un tempo maggiore vicino ad uno dei genitori, questo non vuol dire che l’altro può negare l’assegno di mantenimento. Per risolvere eventuali situazioni di disaccordo della coppia, ci si può rivolgere ad un giudice, in modo da stabilire le regole precise sia per l’assegno che per il tempo che il figlio può trascorrere con entrambi.

Cosa accade se i figli sono indipendenti?

Abbiamo visto prima che anche nel caso di figli maggiorenni, è possibile che uno dei due genitori corrisponda mensilmente una somma di denaro, erogandola all’altro genitore, oppure direttamente al figlio. Tuttavia va chiarito anche un altro aspetto, ovvero quando un figlio è considerato indipendente economicamente.

Il genitore che corrisponde l’assegno deve garantirlo ai figli anche se maggiorenni, se stanno studiando, fino alla fine del periodo di formazione. In alcuni casi particolari questo assegno può essere corrisposto direttamente al figlio, previa decisione in accordo e intervento del giudice.

Con una sentenza specifica, la Corte di Cassazione ha deciso recentemente che l’assegno di mantenimento per il figlio non deve più essere garantito se questo inizia un lavoro con contratto di tipo determinato. In breve, se il figlio diventa autonomo economicamente, il genitore non deve più provvedere a versare l’assegno mensile.

Nel caso invece in cui il figlio è maggiorenne, ma si trova ancora in un percorso di formazione, il genitore dovrà ancora garantire, secondo le possibilità economiche, l’assegno per il figlio.  

Come si calcola?

L’assegno di mantenimento all’ex coniuge viene stabilito dal Giudice su richiesta del coniuge che ne fa richiesta ed è in possesso delle condizioni previste. Il calcolo dell’importo deriva da un processo di accertamento del tenore di vita dei coniugi al momento del matrimonio. Il passo successivo è quello di verificare se il coniuge che richiede all’altro l’assegno divorzile possiede i mezzi economici adeguati e sufficienti a mantenere lo stesso tenore di vita che aveva al momento del matrimonio.

Volendo schematizzare possiamo dire che sicuramente lo stile ed il tenore di vita durante il matrimonio sono il punto di riferimento su cui il giudice (o le parti in caso di procedimento consensuale) si deve basare per determinare la stima del valore dell’assegno di mantenimento. Generalmente, le variabili maggiormente utilizzate dai giudici sono:

  • I consumi della famiglia;
  • I redditi percepiti dal nucleo familiare.

Assegno divorzile: conseguenze fiscali per gli ex coniugi

La corresponsione di un assegno di mantenimento tra due coniugi comporta per gli stessi diverse conseguenze a livello fiscale che è opportuno tenere in considerazione. In particolare, comporta:

  • Deducibilità ai fini IRPEF dell’intero importo corrisposto. Il coniuge erogante l’assegno divorzile ha diritto di poter dedurre dal proprio reddito imponibile IRPEF l’importo corrisposto. Questo ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del DPR n. 917/86;
  • Tassazione del reddito incassato ai fini IRPEF. Il coniuge beneficiario dell’assegno è tenuto ad indicare la somma riscossa in dichiarazione dei redditi. Trattasi, infatti, di componente di reddito riconducibile a quelli assimilati al lavoro dipendente. Articolo 50, lettera i) del DPR n. 917/86.

Da un punto di vista fiscale, quindi, esiste un sistema di pesi e contrappesi che porta ad una:

  • Deduzione fiscale per il soggetto che eroga il reddito;
  • Tassazione dello stesso reddito per il beneficiario.

Andiamo ad analizzare, adesso, con maggiore dettaglio le due possibilità sopra indicate, ovvero la deduzione del reddito e la tassazione dello stesso per il coniuge beneficiario.

Deducibilità IRPEF per l’ex coniuge

I versamenti di denaro periodici effettuati all’ex coniuge rappresentano oneri deducibili ai fini IRPEF. Questo è quanto prevede l’articolo 10, comma 1, lettera c) del DPR n 917/86. Tuttavia, occorre prestare attenzione al fatto che gli unici versamenti agevolabili sono quelli che derivano a seguito di:

  • Separazione legale ed effettiva;
  • Scioglimento o annullamento del matrimonio, o cessazione dei suoi effetti civili.

L’importo agevolato è quello stabilito nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. In pratica, la deducibilità fiscale ai fini IRPEF è condizionata dal fatto che vi sia un provvedimento del Giudice.

Accordi stragiudiziali tra coniugi non validi

Il fatto che vi debba essere una sentenza del Giudice a determinare importo e periodicità dell’assegno divorzile rende non ammissibili accordi stragiudiziali tra le parti. Classico esempio è quello legato ad accordi a seguito di “separazione di fatto“. In questo caso l’assegno che eventualmente viene stabilito non è agevolabile ai fini fiscali per il coniuge erogante. Questo significa, in altre parole, che la corresponsione di un assegno divorzile, anche se frazionato a rate, non è deducibile. Allo stesso modo, tale reddito non assume rilevanza per il coniuge percettore. Questo accade in caso di accordi stragiudiziali nelle separazioni di fatto.

Residenza fiscale del coniuge non rilevante

Altro aspetto che spesso induce in errore è quello che riguarda la residenza fiscale dell’ex coniuge. Infatti, la deducibilità è confermata anche se questi è residente all’estero. L’ex coniuge in situazione di difficoltà economica che si trasferisce all’estero non determina alcuna conseguenza per la deduzione fiscale legata al coniuge erogante.

L’Agenzia delle Entrate, tramite risposta a interpello riguardo una particolare situazione, ha espressamente dichiarato che sono deducibili dal reddito gli assegni all’ex coniuge anche in caso di trasferimento all’estero. Nel caso specifico, si chiedeva se, a seguito di un divorzio, una persona che riceve pensione periodicamente dall’INPS potesse continuare a erogare l’assegno all’ex coniuge, deducendolo dai redditi, anche a seguito del trasferimento in un altro paese. Una questione importante emerge in merito alla tassazione, da apportare al reddito in Italia o in base al nuovo paese di residenza. Il rischio in questo caso sarebbe di ottenere una doppia tassazione.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa specificando:

che sono deducibili dal reddito complessivo gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.”

Per quanto riguarda la doppia tassazione, generalmente dovrebbe essere applicata. Ma alla luce di un particolare accordo tra stati, il soggetto in analisi non è doppiamente tassabile. Riassume in conclusione l’Agenzia delle Entrate:

l’Istante in relazione al reddito da pensione prodotto in Italia sarà assoggettato a tassazione sia in Italia che in Francia (cd. tassazione concorrente), con possibilità di eliminare la doppia tassazione secondo la illustrata disposizione con applicazione di un credito per imposte assolte all’estero“.

Deduzione secondo il principio di cassa

Per il coniuge erogante la deduzione fiscale ai fini IRPEF segue il criterio “di cassa“. Questo significa che ai fini della deduzione devono essere presi in considerazione gli importi degli assegni versati per ciascun anno solare. Nella pratica, sovente accade che l’assegno venga erogato in anticipo ovvie in via posticipata rispetto alla scadenza prevista. In questi casi occorre verificare annualmente l’importo effettivamente erogato. Solo questo importo è quello che concorre alla deduzione fiscale.

Contribuiscono alla deduzione anche le somme versate a titolo di adeguamento ISTAT. Condizione affinché questo possa avvenire è che tale adeguamento sia indicato nella sentenza di separazione. Sul punto si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 448/E/2008.

Sono deducibili anche le somme erogate a titolo di arretrati, anche se versate in unica soluzione. Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge. Questo al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento.

Assegni per il mantenimento dei figli non detraibili

Le somme erogate dall’ex coniuge dedicate al mantenimento dei figli non sono detraibili ai fini IRPEF. Questo aspetto è molto importante e spesso è fonte di tantissimi errori commessi nella dichiarazione dei redditi. Ti invito, pertanto, a fare molta attenzione nel separare la quota di assegno legata al mantenimento del coniuge rispetto a quella legata al mantenimento dei figli. Sul punto si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 95/E/2000.

Cosa fare se il giudice ha disposto una somma onnicomprensiva?

Nel caso in cui la somma derivante dal provvedimento giudiziale sia comprensiva anche della quota per il mantenimento dei figli, deve essere considerata destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma. Questo indipendentemente dal numero dei figli.

Indicazione nel rigo E22 del modello 730

Il rigo E22 è dedicato all’indicazione degli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge nel corso del periodo di imposta ed in particolare:

  • Nel campo 1 deve essere indicato il codice fiscale del soggetto a cui è erogato l’assegno periodico, ovvero dell’ex coniuge;
  • Nel campo 2 deve essere indicato l’importo dell’assegno periodico erogato all’ex coniuge. Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.

In caso di omessa indicazione del codice fiscale non è riconosciuta la detrazione fiscale.

Rigo-E22
Rigo-E22

Casi particolari risolti

Andiamo ad analizzare adesso alcune situazioni particolari legate all’erogazione dell’assegno di mantenimento al coniuge. Si tratta di alcune casistiche risolte da documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Ex coniuge residente all’estero

È stata confermata da parte dell’Agenzia delle Entrate la deducibilità degli assegni di mantenimento periodici corrisposti al coniuge. Anche se questi risulta residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento od annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso. Vedasi sul punto la Circolare n. 19/E/2020 e la risposta ad interpello n. 598/E/2020.

Pagamento delle spese di alloggio in favore del coniuge separato

Nella Circolare n. 17/E/2015 l’Agenzia delle Entrate, richiamando la sentenza n. 13029/2013 della Corte di Cassazione. Sentenza che ha ammesso la deducibilità degli importi a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali. Questo replicando gli argomenti della Suprema Corte secondo la quale il contributo per la casa è “periodico, e corrisposto al coniuge stesso; inoltre è determinato dal giudice, sia pur per relationem a quanto risulta da elementi certi e conoscibili”.

Pagamento delle rate di mutuo relative all’abitazione già di proprietà comune

In merito alla questione del pagamento delle rate di mutuo da parte di un coniuge in favore dell’altro in sostituzione dell’assegno di mantenimento, si è espressa l’Agenzia delle Entrate. La stessa con la Circolare n. 50/E/2000 ha previsto che laddove il beneficio della deduzione venga negato, in quanto “le somme destinate alle rate di mutuo, che non vengono corrisposte al coniuge stesso, bensì direttamente all’istituto mutuante, non sembrano collegate ai medesimi presupposti dell’assegno di mantenimento”.

Assegno percepito solo parzialmente

L’assegno mensile corrisposto all’ex coniuge in seguito alla separazione deve essere denunciato secondo il principio di cassa. Occorre pertanto dichiarare il reddito effettivamente percepito nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi, senza guardare a quanto indicato nella sentenza.

TFR del coniuge divorziato

Al verificarsi di determinate condizioni, uno dei due coniugi divorziati ha diritto a ricevere dall’altro una particolare tutela: la percezione di una quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto (TFR) dell’altro coniuge calcolato con riferimento all’arco di tempo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Tale tutela si aggiunge alle altre previste dalla Legge sul Divorzio: la percezione di un assegno divorzile ed eventualmente di un assegno successorio, nonché il diritto alla pensione di reversibilità.

Al di là delle somme corrisposte a titolo di assegno periodico di mantenimento e/o di contributo casa, le restanti somme dovute a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili non sono deducibili.


Tassazione IRPEF per il coniuge percipiente

Gli assegni periodici dedotti dal reddito dal coniuge erogante, anche sotto forma di compensazione, devono essere assoggettati ad IRPEF da parte del coniuge percipiente. Questo in quanto tali redditi redditi sono considerati come assimilati al lavoro dipendente. Questo è quanto dispone l’articolo 50, comma 1, lettera i) del DPR n. 917/86.

L’importo dell’assegno da assoggettare come reddito imponibile IRPEF è esclusivamente quello derivante dal mantenimento proprio. Come detto, non deve essere tassata l’eventuale quota di assegno destinata al mantenimento dei figli. L’assegno di mantenimento erogato dall’ex coniuge ai figli, è da considerare, invece, reddito esente da tassazione per il coniuge che lo percepisce. Se l’assegno corrisposto al coniuge comprende le somme destinate al mantenimento dei figli (senza possibilità di suddivisione) l’assegno si considera destinato per metà al coniuge e per metà ai figli.

Righi C6 – C7 – C8 del modello 730

Il reddito derivante dall’assegno corrisposto all’ex coniuge deve essere indicato nei righi C6 – C7 – C8 del modello 730. In particolare, la colonna 1 deve essere barrata se il soggetto percepisce assegni a seguito di separazione legale, di divorzio o annullamento del patrimonio. In colonna 2 deve essere indicato il reddito percepito.

Rigo-C6
Rigo-C6

Deduzione fiscale dell’assegno divorzile in dichiarazione dei redditi

Per l’ottenimento della deduzione fiscale è necessario che i versamenti a favore dell’altro coniuge siano giustificati da:

  • Certificazioni di pagamento mensili, nonché dalla copia della sentenza di separazione o di divorzio.

In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà essere indicato anche il codice fiscale del coniuge che percepisce tale somma. In caso di somme corrisposte per il “contributo casa” è necessario aggiungere il contratto di locazione con la documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali nonché la documentazione comprovante i versamenti effettuati. Infine, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) il soggetto che eroga l’assegno potrà portare in deduzione il relativo importo (senza limitazioni) indicandolo:

  • Nel rigo E 22 (in caso di presentazione del modello 730) o
  • Nel rigo RP 22 (in caso di presentazione del modello Redditi PF).

In ogni caso deve essere sempre indicato il codice fiscale dell’altro coniuge. Il coniuge percettore dovrà assoggettare a tassazione l’importo percepito come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Per fare questo dovrà indicare il reddito:

  • Nei righi C6/C8 (in caso di presentazione del modello 730) o
  • Nei righi RC 7/RC 8 del modello Redditi Persone fisiche.

Assegno divorzile in certificazione unica

Se si dispone del modello di Certificazione Unica (CU) l’importo del reddito derivante dall’assegno divorzile è riportato nel punto 4. Per indicare tali detrazioni si devono seguire le istruzioni relative al rigo RN7 colonne 3 e 4. Nello specifico nei righi da RC7 a RC8, occorre indicare gli assegni periodici percepiti dal coniuge. Ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli. Questo, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio.


Conclusioni

In questo articolo ho voluto riepilogarti le principali indicazioni da tenere in considerazione. La nostra normativa tributaria ha previsto questa particolare tipologia di gestione di questa redistribuzione di reddito tra coniugi. Da una parte si è voluto preservare da tassazione il reddito relativo al mantenimento dei figli, non agevolabile per il coniuge erogante e non tassabile per il coniuge percettore.

Allo stesso modo, invece, si è deciso di tassare il reddito percepito dal coniuge che si trova in particolari difficoltà economiche. Questo deve essere il tuo comportamento da seguire se ti trovi in una di queste fattispecie. Se hai un dubbio lascialo nei commenti, cercherò di rispondere a tutti quelli che apporteranno un valore aggiunto rispetto a quanto indicato nell’articolo.

Domande frequenti

Quanto viene tassato l’assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento versato all’ex coniuge è deducibile dal reddito del soggetto che lo eroga ed è considerato reddito imponibile IRPEF per il coniuge percipiente. Non è tassabile l’assegno periodico corrisposto per il mantenimento dei figli. L’assegno versato una tantum rappresenta reddito esente da tassazione.

Come dedurre l’assegno di mantenimento?

Gli assegni di mantenimento per i figli non sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF. Per questo motivo è necessario che nel provvedimento del giudice che dispone il versamento di un assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge e dei figli siano chiaramente indicati distintamente i due importi.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

126 COMMENTI

  1. Salve, da oggi su fisconline è possibile intervenire sul Modello Persone Fisiche. Sto compilando per conto di una persona (come già fatto l’anno scorso) il Quadro RC7 “Assegno del coniuge” dovendo dichiarare un mantenimento. Inserito l’importo (7.400 euro) il problema è che quando clicco su Salva il sistema mi riporta il seguente avviso:
    Quadro RC, Rigo 10, Colonna 2 – Ritenute addizionale regionale (punto 22 del CU 2017): Campo assente

    Devo indicare l’addizionale regionale?? Ma non abbiamo nessun Cud, la cifra che dichiariamo scaturisce dalla somma dei 12 bonifici mensili ricevuti a titolo di mantenimento nel 2016

  2. il trattamento fiscale del coniuge percipiente e’ tuttavia penalizzato ove l assegno comporti il superamento di aliquota.
    se difatti ai fini fiscali l operazione dovrebbe essere a somma zero, la progressivita dell imposta comporta che se muta l aliquota il coniuge percipiente paghi di piu’ , rendendo inutile l assegno e locupletando lo stato.
    in tale caso piu corretta sarebbe la tassazione separata, con cedolare secca del 27% per esempio…

  3. Salve, approfitto della vostra preziosa competenza per un quesito, o meglio una conferma: ai fini fiscali, il coniuge percettore dell’assegno di mantenimento sarà tenuto a dichiarare “solo” quanto effettivamente percepito nell’anno d’imposta? (il famoso principio di cassa?) La sentenza di separazione riporta una somma mensile di 620 euro. Nell’arco dei 12 mesi però è capitato che qualche bonifico fosse stato di importo leggermente inferiore (qualche mese 580, qualche altro mese 600). Dunque il totale corrisposto non è stato di 620×12 ma qualcosa in meno. In tal caso il coniuge percettore dichiara quello che ha realmente percepito, ma l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare che sulla sentenza la cifra è un pò più alta?

  4. Si dichiara in base a quanto percepito secondo il principio di cassa e non in base a quanto previsto dalla sentenza.

  5. Sto versando mensilmente l’assegno di separazione a mia moglie come da sentenza di separazione pur non percependo più redditi (ero un dirigente ed ho risolto consensualmente il mio ultimo rapporto di lavoro). In questa situazione non mi e’ possibile dedurre l’assegno, appunto, per assenza di reddito imponibile. Non esistono altre vie?

  6. La deduzione riguarda il reddito imponibile, se non c’è reddito si perde la deduzione fiscale.

  7. Salve approfitto della vostra competenza per un quesito. Sono estraniera e residente in Argentina. Sono divorziata de un italiano e lui fa la deduzione del assegno divorzile in Italia. Devo pagare io imposta ai redditi in Italia? come devo procedere.

  8. percepisco solamente l’assegno di mantenimento dal coniuge. Posso fare il 730 o devo fare l’Unico?

  9. Sono un genitore di “figlio naturale” e non sono mai stato sposato. La sentenza del giudice ha stabilito il cosidetto assegno di mantenimento che ogni mese verso via bonifico.Visto questi parametri posso portare il mio assegno di mantenimento/alimenti in detrazione? ci sono molteplici risposte sui vari blog e spero di avere chiarimenti visto che il tuir art,10 comma 1 lettera d non è così chiarissimo.
    nb: ho scritto assegno x alimenti/mantenimento perchè a mio avviso è molto sottile la dirrenza nel caso di un figlio mentre nel caso di ex sposi il termine prende altro valore.
    Grazie

  10. Buonasera, ho ricevuto una lettera da parte dell’ufficiodelle entrate dicendomi di non aver dichiarato gli assegni periodici corrisposti dal coniuge. Il problema è che gli assegni a cui loro fanno riferimento riguardano il mantenimento di mia figlia. Vorrei capire se realmente devo fare una dichiarazione integrativa al mio reddito o meno. Grazie

  11. Se gli assegni sono relativi esclusivamente al mantenimento dei figli, non devono essere dichiarati. Tuttavia, chiarisca la situazione con l’agenzia facendo vedere la sentenza del giudice che ha disposto l’erogazione dell’assegno.

  12. Buongiorno, è possibile portare in detrazione l’assegno di mantenimento per il coniuge se questo è trattenuto direttamente sulla pensione? Se si quali documenti vanno presentati alla dichiarazione dei redditi?
    Grazie

  13. Salve sono separata e percepiscono l’assegno di mantenimento per mia figlia e per me. In un’unica assegno.. Cosa dovrei fare? Grazie mille..!!!

  14. La parte di assegno, secondo quanto stabilito dal giudice per il suo mantenimento deve essere inserito in dichiarazione per essere assoggettato a tassazione.

  15. Salve io ho un problema particolare. Il mio ex coniuge mi dovrebbe dare un assegno mensile ma per motivi suoi personali di salute ha cominciato a non darmelo regolarmente. Ad oggi mi deve una cifra molto elevata e io per far fronte alle spese ho dovuto vendere degli oggetti d’oro, gli unici, ho una carta di credito ormai sempre sull’orlo del collasso e sono stata aiutata da mia madre. Ho 66 anni e usufruisco del patrocinio gratuito, ho problemi di salute e sono esonerata dal pagamento del ticket. Se riuscissi con un pignoramento ad ottenere tutta la cifra mi troverei a superare tutte le soglie e dovendo pagare dei debiti che sono più della metà della cifra che avanzo e rischio pure di perdere il patrocinio etc. Cosa prevede la legge ? Non so più che fare. se potete consigliarmi ve ne sarei grata
    Carmela

  16. Buonasera, approfitto per chiarirmi un dubbio: se nella sentenza oltre all’assegno di mantenimento viene quantificato un rimborso “una tantum” per risarcimento spese legali al coniuge, è da considerarsi anche questo come assimilato a lavoro dipendente e sottoposto a tassazione Irpef?

  17. Ai fini della deduzione dal reddito imponibile dell’assegno mensile di mantenimento corrisposto a mia moglie, in conformità al provvedimento dell’autorità giudiziaria, posso dedurre l’importo complessivo su base annua in sede di compilazione del modello 730?

  18. Domandona: in tema di decorrenza dell’assegno di mantenimento ho letto che conta la data della domanda (ossia il momento in cui viene depositato il ricorso) e NON la data della sentenza (che può impiegare qualche mese). In parallelo quindi anche la deducibilità segue gli stessi tempi? Si può portare in deduzione a partire dalla domanda oppure dall’omologa della separazione?

  19. La deduzione avviene per cassa, a partire dal primo pagamento. Indipendentemente da tutto il resto.

  20. tutto chiaro sul principio di cassa ma la deducibilità deve essere legittimata dalla sentenza di separazione. Se non c’è un atto di separazione (con scritto la cifra mensile) non si deduce nulla. Adesso, da quando l’avvocato deposita la separazione possono passare anche 5-6 mesi fino all’omologa del tribunale. Questi 5-6 mesi di “intervallo” o di attesa come dir si voglia valgono per la deducibilità?

  21. Se nel documento omologato dal tribunale è indicato che il pagamento inizia a partire da quella data, anche se precedente all’omologa non ci sono problemi di deducibilità per i pagamenti pre-omologa.

  22. Supponiamo il caso di un marito che deve pagare il mantenimento alla moglie di 1.300 euro mensili e che la procedura di separazione sia avvenuta in Comune, con atto dell’Ufficiale di Stato Civile dell’Anagrafe.
    Per sei mesi il marito ha pagato correttamente i 1.300 euro, per i restanti sei si è fatto l’autosconto e ha pagato 1.000 euro al mese.
    L’anno successivo interviene il divorzio con determinazione in unica soluzione di quanto concordato tra le parti.
    Si pone la domanda sul diritto alla deduzione (per il marito) e – soprattutto – sull’obbligo alla dichiarazione degli importi transitati per la separazione. Secondo il provvedimento sarebbero 1.300 euro per dodici, secondo i dati reali sarebbero 1.300 per sei più 1.000 per sei.
    Considerando che l’attività di accertamento si basa su un controllo incrociato tra l’importo indicato come dedotto da parte del marito (quadro RP) e l’importo dichiarato come reddito dalla moglie (quadro RC) e, nella premessa che la dichiarazione dei redditi del marito è una questione fuori dal controllo da parte della moglie, appare del tutto incerto come si debba operare per non rischiare un accertamento fiscale.
    Le domande che si pongono, dunque, sono: 1) la situazione descritta segue o no le regole fiscali oppure no, visto che non sembrerebbe esserci un atto dell’autorità giudiziaria ma solo degli ufficiali comunali; 2) se l’assegno fosse imponibile, è legittimo dichiarare solo gli importi realmente ricevuti e come fare a scongiurare l’accertamento fiscale qualora il marito indebitamente si deducesse l’importo intero.
    Grazie per ogni risposta che arriverà.

  23. Quello che fa fede in questi casi è il provvedimento del giudice. Se il provvedimento dice che il versamento è di 1.300 al mese. Questo è l’importo che gli ex coniugi devono indicare in dichiarazione. Per modificare gli importi serve un nuovo provvedimento del giudice. Ogni altro comportamento è sanzionabile.

  24. Ringraziando della risposta, mi permetto di ripresentare l’altro aspetto del quesito per cui non ho trovato traccia alcuna in nessun documento di prassi o di dottrina.
    Come è noto, la deducibilità e l’imponibilità richiamano un provvedimento dell’autorità giudiziaria. La recente riforma della separazione ammette che essa possa avvenire dinnanzi all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza, senza necessità di alcuna omologazione da parte del giudice.
    Sorge, pertanto, la questione se il regime fiscale si applica anche a seguito di tale accordo o se, invece, debba considerarsi come pagamento volontario che non ricade nel regime nè di imponibilità, nè di deducibilità.

  25. Confermo, per quanto di mia conoscenza, che non esiste per un parere ufficiale in merito. Tuttavia, l’equiparazione tra separazione tramite omologazione del giudice e quella effettuata dall’ufficiale di stato civile, porta a considerare che si debbano accettare entrambe le possibilità, e che non ci sia bisogno di dover passare dal giudice per la possibilità di dedurre il mantenimento. Tuttavia, sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale per evitare di incorrere in accertamenti.

  26. Buon giorno. Separazione consensuale. Concordato mantenimento per i figli e per la moglie, scandito sull’atto in due cifre differenti. Il bonifico mensile che fa il marito può essere unico, ovvero corrispondere alla somma delle due cifre (per la moglie, per i figli) , o devono essere due bonifici differenti con relative causali? Grazie

  27. Il bonifico può essere unico, ma la detrazione sarà solo su parte di quell’importo.

  28. Salve, un chiarimento sulla corresponsione dell’assegno di mantenimento. Per essere deducibile sappiamo che occorre il requisito della periodicità, ma c’è una regola fissa? Per periodicità deve intentersi obbligatoriamente “ogni mese” oppure sarebbe possibile fare i bonifici ogni due mesi, ogni tre mesi (sommando la cifra di ciascun mese). Insomma qual’è il limite oltre il quale viene meno il carattere della periodicità? Mi verrebbe più comodo pagare ogni due/tre mesi per semplicità così non devo stare a ricordarmi sempre. Grazie

  29. Buon pomeriggio, la sentenza del tribunale obbliga il marito a corrispondere per l’anno 2017 € 500,00 per l’ex coniuge ed € 1.700,00 per i tre figli. Per otto mesi l’importo è stato regolarmente corrisposto per un totale di € 2.200,00 mensili, ma da settembre a dicembre, nonostante denuncia penale, sono stati effettuati 4 bonifici mensili per € 600,00 senza specificare la suddivisione della quota della ex moglie e quella dei figli. Quale è il reddito da dichiarare da parte della ex moglie?

  30. Impossibile dare risposta certa, ma per prudenza considererei la quota pagata in ritardo come quota dei figli.

  31. Con questa storia della Flat Tax che prevede la cancellazione di tutte le deduzioni e detrazioni, che ne sarà della deducibilità per l’assegno di mantenimento? Secondo voi toglieranno pure questo?? Mi sembrerebbe assurdo visto che si tratta di denaro non nella disponibilità del percettore ma dell’ex coniuge..speriamo non facciano cavolate

  32. SONO UN CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL’ESTERO CHE VERSA MENSILMENTE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER L’EX CONIUGE.
    LE MIE ENTRATE DA PENSIONE SONO TASSATE ALLA FONTE IN ITALIA IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALIA-FRANCIA SULLE DOPPIE IMPOSIZIONI.
    L’IMPORTO EROGATO ALLA EX CONIUGE PAGANDO IO LE TASSE IN ITALIA SULLA MIA PENSIONE E’ DEDUCIBILE?
    GRAZIE PER LA CONSULENZA.

  33. Le regole di tassazione sono uguali a quelle dei soggetti residenti in questo caso, quindi si tratta di importo deducibile dal reddito imponibile in Italia.

  34. Buonaseta gentile Fiscomania ricevo una lettera da parte dell’Agenzia delle entrate che mi contesta contesta non avere dixhiaro nel.2014 spnme pwrcepite di euro 1.800 . Preciso che non ho mai percepito nessuna somma a titolo di mantenimento.la somma.mensilmente datami è indicata nell’omologa come 50% del cel locatizio perché il mio ex marito aveba trattenuto la casa. Inoltre in quel periodonon versava alcuna somms a titolo di mantenimento alla figlioletta in quanto avevamo l’affidamento condiviso settimanale.
    Queste donne pari al valore locatizio viste più con.risarcimento per la perdita della casa va dichiarato?
    Grazie mille.

  35. Bisogna leggere cosa ha stabilito il giudice, perché a quanto mi dice il 50% del canone di locazione che le veniva pagato per lei costituisce reddito che avrebbe dovuto tassare.

  36. Salve ma se il coniuge che paga il mantenimento sceglie di non portarselo in deduzione, l’altro coniuge che lo incassa deve ugualmente dichiararlo? In tal modo si pagherebbero due volte le tasse e mi sembrerebbe strano, quindi come funziona?

  37. Il soggetto che percepisce il reddito è sempre obbligato a tassarlo. Il soggetto che eroga il reddito ha facoltà di dedurlo. Se non si avvale di questa facoltà ci paga sopra le imposte. Non ci sono tassazioni doppie, un soggetto tassa l’altro beneficia di un agevolazione.

  38. Dunque, il soggetto che eroga il mantenimento non se lo deduce e ci paga sopra le imposte. Il soggetto che lo riceve ci pagherà pure lui le imposte. Questo “stesso” reddito si vedrà tassato due volte: la prima in capo a chi eroga e la seconda in capo a chi riceve. E’ normale tutto ciò? Mi conferma?

  39. Come le ho spiegato, il reddito è tassato solo al coniuge che lo percepisce. Il coniuge che eroga il reddito ha un’agevolazione fiscale. Non c’è assolutamente doppia tassazione.

  40. Sì ho compreso che c’è un’agevolazione. La mia domanda però andava in un’altra direzione: se il soggetto che eroga per qualsiavoglia motivo non sfrutta l’agevolazione pagherà le tasse su questo reddito giusto? Poi questo stesso reddito, in capo al percettore, pagherà nuovamente. Quindi, se l’agevolazione non viene sfruttata, la stessa cifra sarà tassata due volte. E’ corretto affermare questo? (Era il mio primo quesito)

  41. Non è comunque corretto affermare quello che sta dicendo. Non ci sono due redditi tassati per una stessa fattispecie. Il reddito tassato per questa fattispecie resta comunque soltanto uno.

  42. La mia ex moglie percepisce da me un mantenimento di 3600 euro annui.a cui somma un reddito annuo di circa 3000 euro di lavoro dipendente saltuario come promoter nei supermercati.non ha altri redditi.deve fare la dichiarazione o ne è esentata poiché ha un reddito totale annuo inferiore ai 7500 euro?

  43. Salve, con il divorzio, il mio ex marito mi passa la somma ridicola di 150 euro al mese, che io devo dichiarare nel 730. Premetto che, prima di dichiararla. io andavo sempre in credito, mentre ora praticamente le tasse si mangiano la misera somma annua che percepisco. Avendo uno stipendio personale di 1.000 euro al mese, anche quel piccolo assegno poteva aiutarmi. Trovo ingiusta questa tassazione perché, se è stato stabilita una somma come necessaria al coniuge per vivere, non può poi esserle sottratta. Posso fare qualcosa per risolvere il problema? Grazie

  44. Purtroppo questa è la normativa e c’è niente da fare, l’assegno deve essere dichiarato come reddito e quindi su di esso devono essere pagate le imposte. Capisco il suo punto di vista che comprendo sicuramente, ma purtroppo da un punto di vista fiscale non vi sono alternative.

  45. Salve, a seguito della separazione consensuale pago euro 150,00 mensili per il mantenimento al coniuge separato, oltre il canone di locazione, luce e gas in cui risiede. Io ho residenza presso mia madre.gni
    Ogni mese do per contanti, previa ricevuta semplice firmata, l’importo dovuto di 150,00. E’ corretto ai fini della detrazione?

  46. La ricevuta deve riguardare esclusivamente l’importo erogato in contanti, è corretto. Gli altri oneri sostenuti sono già certificati tramite pagamenti tracciabili.

  47. Salve i miei genitori sono separati , mio padre corrisponde a mia madre un assegno di mantenimento per euro 220 mensili , nell’anno 2017 mia madre ha dato le dimissioni per impossibilità fisica al lavoro, è presenta un cud non superiore ai 700 euro, adesso qualcuno dice che è esonerata dalla dichiarazione dei redditi perché inferiore ai 7500 annui altri dicono che è obbligata a farla perché mio padre detrae gli importi corrisposti .. cosa deve fare ? Grazie mille per la disponibilità

  48. Da queste informazioni sicuramente sua madre è obbligata alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Se poi da essa non scaturiranno importi da versare, allora per quell’anno ne sarà esonerata dalla presentazione, a meno che non vi sia comunque convenienza alla presentazione perché da essa fuoriesce un credito di imposta.

  49. Buongiorno. Mi sono separata molti anni fa, ora divorziata. Mio marito per 10 anni, non ha mai pagato
    l’assegno di mantenimento. Solamente quando ha cominciato di percepire la pensione, mi è stato possibile pignorare
    presso l’INPS ….. 100 € mensili.
    Nel frattempo il giudice ha ordinato allINPS il pagamento diretto di 600 € + adeguamento ISTAT.
    Ora percepisco direttamente dal INPS due CU.
    CU di 7.755,72 € per il mantenimento e di
    CU di 1.300 € INDENNITA DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO
    La mia domanda è la seguente:
    IL CU DI 1300 € INDENNITA DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DANNO ……..
    E’ REDDITO DA DICHIARARE ?
    E’ SOTTOPOSTO A TASSAZIONE IRPEF ?
    Cordiali saluti. Grazie.
    /Anna

  50. Per rispondere alla domanda deve leggere quello che è indicato nella parte descrittiva della CU.

  51. Salve, sono separata legalmente da due anni e da sei mesi il mio ex “sulla carta” tenuto a versarmi il mantenimento non mi dà più nulla. Ora che dovrei fare l ISEE, sono obbligata a indicare queste somme che non sto affatto percependo? Grazie

  52. Verso ogni mese 450 euro al Mese a mia moglie per il mantenimento, quanto mi verrà rimborsato nel 730 a luglio?

  53. Salve sono separata, con due figlie. Ho avuto una richiesta da parte del mio ex marito, di un auto dichiarazione in cui specifico che nel mantenimento che percepisco di euro 400 è incluso anche il mio personale….. Mi domando, avendo un minimo di reddito, rischio qualcosa??

  54. Esiste un limite di reddito derivante dall’assegno di mantenimento al di sotto del quale non è necessario presentare il Mod. 730 ? Ovvero, se ricevo un assegno di mantenimento di 600 e. al mese per un totale di 7200 e. annui sono obbligata a presentare il Mod. 730 anche se presumibilmente, possedendo solo la quota del 50 % della casa coniugale, non dovrei pagare alcuna somma a titolo di tassazione ?

    A proposito ….. ! In seguito alla separazione mi sono trasferita in affitto in un piccolo monolocale ; la rendita catastale della precedente prima casa coniugale di cui son ancora proprietaria al 50 % fa reddito tassabile ?

    Grazie sentite
    Patrizia

  55. Salve Patrizia, non esistono limiti minimi di esenzione. L’assegno di mantenimento deve essere sempre dichiarato. Se l’ex casa coniugale è affidata a lei, spetta il pagamento IMU e se non è abitazione principale, concorre anche alla tassazione IRPEF.

  56. Grazie mille per la sua risposta, ma chi riceve soltanto l’assegno di mantenimento pare sia esonerato dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi … è così ?
    Mi perdoni e grazie di cuore per la sua attenzione
    Patrizia

  57. Salve Patrizia, in assenza di altri redditi (e possesso di immobili non abitazione principale) e sotto la soglia di € 8.000 è possibile essere esonerati dalla dichiarazione.

  58. Salve, un quesito a cui non sono riuscito a trovare risposta: se in un anno ho guadagnato 30.000 euro e ne verso 10.000 alla ex moglie per il mantenimento quando si vanno a calcolare le “detrazioni per redditi da pensione o lav dipendente” su quale cifra si farà il calcolo? sul reddito di 30.000 o su 20.000? Cioè il mio reddito vero tolti i 10.000 alla ex?

  59. Salve Franco, la detrazione per redditi da lavoro dipendente si fanno sempre sul reddito erogato dal datore di lavoro. Poi in dichiarazione ha diritto ad una ulteriore deduzione per l’assegno versato.

  60. Salve; io, cittadino Italiano sono residente in Portogallo dal 2018. Ho una pensione privata INPS che percepisco in Portogallo e, per la convenzione tra Italia e Portoglallo, non é tassata in Italia. Ma, essendo proprietario di Immobili in Italia devo presentare la dichiarazione PF 2019. Sono divorziato e corrispondo assegno mensile alla mia ex moglie. Fino alla dichiarazione dell’anno scorso, come da disposizioni, inserivo l’importo nella riga RP22 “Assegno al coniuge”. Quest’anno, inserendo l’importo allo stesso rigo RP22 della dichiarazione PF2019 Modello Telematico, al momento della conferma e del salvataggio dei dati inseriri, il sistema mi dice: Quadro RP, rigo 22 -Assegno al Coniuge: IL RIGO NON PUO ESSERE PRESENTE IN CASO DI SOGGETTO NON RESIDENTE. Quale é il motivo? e perché, in quanto corrispondo l’assegno con i miei redditi italiani, ritengo aver diritto alla deduzione dal reddito. Grazie, Renzo Carbonaro

  61. Salve Renzo, i soggetti non residenti non hanno diritto a tutte le deduzioni e le detrazioni previste per i soggetti residenti. La ratio è che vivendo all’estero stabilmente non può dedursi in Italia tale reddito. Eventualmente la deduzione le spetterà nel Paese di residenza, se prevista, ma nel suo caso la detrazione non può essere applicata.

  62. Buongiorno,
    avrei bisogno di una delucidazione.
    Devo dichiarare nel 730 e se si in che punto, i redditi percepiti da un pignoramento al mio ex marito per assegni di mantenimento figli non versati?
    Grazie

  63. BUONGIORNO,
    DEVO DICHIARARE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO CHE PERCEPISCO DAL PROVVEDIMENTO PROVVISORIO DERIVANTE DALL’ UDIENZA PRESIDENZIALE PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE? AL MOMENTO NON RISULTIAMO ANCORA SEPARATI LEGALMENTE E NON ABBIAMO ANCORA LA SENTENZA DEFINITIVA.
    DA QUELLO CHE NE CAPISCO LUI NON LA PORTA IN DEDUZIONE QUINDI IO NON DOVREI TASSARLA.. A LOGICA
    LA RINGRAZIO
    STEFANIA

  64. Buongiorno,
    sono alle prese con il 730 precompilato. Sono separata e ho un figlio. L’atto di separazione prevede un assegno di mantenimento di € 800,00 al mese per un totale di € 9.600,00 annui. Da quest’anno mio figlio è andato all’università e l’assegno annuale è variato, per l’esatezza è di € 10.215. Adesso in dichiarazione devo indicare € 9.600,00 oppure € 10.215,00? Le tasse devo pagarle su 8.000×23% o su 10.215×23%?
    Grazie

  65. Salve Veronica, la quota di assegno che deve essere inserita in dichiarazione è quella relativa al mantenimento proprio, e non anche la quota relativa ai figli. Su questa quota pagherà IRPEF in relazione alla sua aliquota marginale.

  66. Buongiorno
    Faccio una domanda banale, lo Stato italiano tassa 2 volte lo stesso reddito già tassato quando il coniuge erogante ha guadagnato i soldi e la seconda volta gli stessi soldi sono tassati al coniuge che percepisce assegno divorzile. Pensavo fossero soggetti a tassazione solo i soldi guadagnati da se stessi e non quelli guadagnati da altri e già tassati. Negli altri Stati funziona allo stesso modo? Grazie

  67. Salve Barbara, il reddito percepito da un soggetto viene tassato e diventa risparmio. Nel momento in cui una parte di esso viene speso per il mantenimento del coniuge, per questi diventa reddito, e quindi nuovamente soggetto a tassazione. E’ lo stesso principio che muove in ogni ambito la tassazione del reddito, è così anche negli altri Paesi.

  68. Ho ricevuto nel 2018 una somma che corrisponde alle differenze maturate per gli anni 2013-2016 in base alla nuova misura dell’assegno di mantenimento decisa con provvedimento giudiziario. Vorrei assoggettare tali somme a tassazione Separata trattandosi di arretrati spettanti in base a provvedimento giudiziario. Leggo pareri divergenti in merito.

  69. Salve, sono divorziata e ricevo un assegno di mantenimento da anni dal mio ex marito. La sentenza prevedeva una somma ed ora il mio ex marito mi chiede di ridurre l’importo, dobbiamo tornare dal giudice o semplicemente io metto in dichiarazione (e tasso) e lui mette in dichiarazione (e deduce) la nuova somma pattuita tra noi consensualmente? Fiscalmente vale il principio di cassa per entrambi? Grazie

  70. Buona sera, sono separato da quattro anni, con accordo stragiudiziale firmato dalle parti, con i rispettivi avvocati, e firmato anche dalla procura. Verso un mantenimento mensilmente alla mia moglie (per lei ed i bimbi). a seguito di un controllo dell agenzia delle entrate mi chiedono copia del decreto di omologazione della sentenza. Io ho soltanto copi dell’accordo di separazione e non sono più in contatto con l’avvocato che mi aveva seguito. Devo richiedere questa documentazione al tribunale?

    Grazie in anticipo
    Saluti

  71. Salve, verso annualmente alla mia ex la somma di 9100€ quale alimenti. Io so che questa somma posso scaricarla dal mio imponibile sulla dichiarazione del 730. Vorrei sapere in che misura la mia ex andrebbe a pagare la tasse, se sull’intera somma oppure sulla parte eccedente gli 8145€, somma entro i quali non si pagano le tasse?

  72. Buonasera, da richiesta del giudice in fase di divorzio,dovevo ricevere 300 euro per mia figlia che vive con me e 100 come aiuto economico per me che non

    Poiché il mio ex ha sempre fatto fatica ad essere puntuale, abbiamo chiesto che gli assegni mi venissero accreditati dal datore di lavoro del mio ex. Ma invece di ricevere 400 al mese ne ricevo 380 poiché mi tassano le mie 100 euro – 20 euro.
    Vorrei sapere se è giusto tassare il mio minimo assegno? Considerando così che in un anno perdo 240 euro.. mi sembra assurda che l’equivalente di due mesi e mezzo io li debba perdere per tasse?
    Grazie mille

  73. Buongiorno sono lavoratore dipendente, con un versamento mensile di 1.000 euro da effettuare a coniuge legalmente separato: poiché percepisco dallo stesso datore di lavoro un compenso come amministratore, posso chiedere di far applicare aliquota minima IRPEF su quest’utimo compenso senza che in sede di conguaglio annuo egli debba fare un conguaglio fiscale coi redditi cumulati senza poter dedurre i 12.000 euro pagati? In altre parole il rimborso del 43% dei 1.000 euro può avvenire solo in dichiarazione dei redditi o il datore di lavoro può tenerne conto in sede di calcolo del conguaglio dell’anno?

  74. Buongiorno. Vorrei avere delle informazioni sono separata legalmente da quasi 10 anni e di comune accordo il mio ex marito passata in tot ai miei tre figli e 100 euro per me …in quel periodo lavoravo part time per occuparmi dei figli poi ho dovuto iniziare a tempo pieno perché economicamente non riuscivo ad affrontare le spese e da quel momento il mio ex ha smesso di passare i 100 euro dicendo che guadagnavo abbastanza. E giusto considerando che lui ha una ditta
    Resto in attesa di un ge utile riscontro..saluti

  75. Salve vorrei avere dei chiarimenti perché nell’articolo non ho trovato riferimento a ciò che vorrei sapere.
    Se il mantenimento versato dall’ex coniuge anziché essere mensile si concorda di versarlo con un importo “X “ in un unica soluzione o diviso in 2/3 soluzioni quale UNA TANTUM, è soggetto a tassazione ?

  76. Buonasera Dottore
    Ho ricevuto in fase di separazione (giudiziale) un assegno di “soddisfo” quale accordo tra me e il mio ex marito al fine di chiudere consensualmente la separazione.
    Come devo comportarmi con la dichiarazione dei redditi e soprattutto ho l’obbligo di dichiarare? Non è un mantenimento ed è stato anche annotato sul verbale.
    Qualora io debba dichiarare, in che misura devo pagare le tasse?

  77. Per poterle rispondere occorre verificare bene cosa ha indicato il giudice e a quale titolo, così è molto difficile darle una risposta certa. Se non si tratta di mantenimento non c’è tassazione.

  78. Salve sono separata legalmente e percepisco assegno di mantenimento mensile di €500 di cui 300 € per contributo alloggio.
    Vorrei sapere se per calcolare il reddito devo considerare l’intero importo dell’assegno.
    Grazie

  79. Buonasera,in sede di separazione il giudice decise che mio marito doveva versarmi 250€ al mese ma sono 4 anni che non mi versa niente. Vivo con mia madre pensionata al minimo e non lavoro, devo comunque dichiarare queste somme che non percepisco? Non lavorando sono già in difficoltà. Non ho denunciato la cosa in quanto non voglio problemi con mio marito con cui non sono più in contatto.

  80. Sono pensionata minima percepisco un assegno mantenimento di €300 mensili. Secondo lei devo dichiarare pagando il 23% di tasse? Mio ex vive in Malesia e non dichiara in Italia quindi non deduce il mio reddito si ridurrebbe al di sotto del reddito o pensione di cittadinanza per cui poi dovrei farne richiesta. Non lo trovo giusto . Grazie

  81. La regola generale vale anche nel suo caso, il mantenimento deve essere dichiarato, poi a quel punto può verificare se il suo reddito è inferiore alle detrazione e se non ha imposta da versare è esonerata dalla dichiarazione. La procedura da seguire è questa.

  82. Buongiorno.
    Nella mia sentenza di divorzio il giudice ha stabilito chiaramente quali sono le quote spettanti all’ex coniuge e al figlio autorizzando il terzo datore di lavoro a versare sul conto corrente dell’ex coniuge l’intero importo.
    Mi accorgo solo ora, ai fini della certificazione unicai, che il datore di lavoro ha autonomamente attribuito la quota al 50% tra l’ex coniuge e il figlio mentre il giudice aveva disposto 1/7 per il coniuge e 6/7 per il figlio. Come mi comporto? Ho già fatto richiesta al datore di lavoro di sistemare la situazione ma in che sanzioni posso incorrere io da parte del fisco?

  83. Buongiorno,
    Nel caso in cui si riesca a percepire una parte del mantenimento come coniuge solo a seguito di pignoramento, valgono le regole generali? Nella fattispecie: se nel febbraio 2020 ho incassato il mantenimento dei quattro anni precedenti grazie a un pignoramento, dovrò dichiarare tali cifre nella dichiarazione dei redditi che si compila nel 2021? Pagherò le tasse in un’unica soluzione? Grazie mille

  84. Prendero un assegno di 1100 euro al mese dal mio ex marito, volevo sapere quante tasse dovrò pagare con la denuncia dei redditi?

  85. Se l’assegno di mantenimento deve essere tassato in base al principio di cassa significa che se non viene percepito in quanto il coniuge non viene nemmeno tassato. E’ corretto?

  86. Buongiorno, il mio ex coniuge mi versa un mantenimento annuo di 6.000 euro. E’ titolare di una società SRL. Chiaramente questa cifra è deducibile dal suo reddito imponibile. Ma come funziona per chi ha una società? Cioè, volendo provare a quantificare il suo risparmio, anche per lui vale il discorso scaglioni Irpef oppure per le società è un criterio totalmente differente di determinazione delle tasse? Purtroppo ne so zero. Grazie

  87. Salve, passavo alla mia ex un assegno di mantenimento fino al 30/06/2020, in seguito ho interrotto perchè sono andato in pensione e ho ricevuto il TFR dal mio datore di lavoro. il giudice ha stabilito che io erogassi una quota del mio TFR alla mia ex vorrei saper se anche questa quota è deducibile.
    grazie

  88. Al di là delle somme corrisposte a titolo di assegno periodico di mantenimento e/o di contributo casa, le restanti somme dovute a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili non sono deducibili.

  89. Salve , ho ricevuto una sentenza di precetto relativa ad arretrati non corrisposti negli anni come assegni ex moglie ( definiti da sentenza di separazione ) . Ho versato la quota totale alla ex moglie onde evitare pignoramento . La
    somma , derivante da assegni ex moglie non versati , è deducibile ? Grazie

  90. L’assegno divorzile concordato in sede di divorzio in comune è deducibile? Preciso che l’importo è il medesimo pattuito in sede di separazione legale.
    Grazie

  91. Perché le detrazioni da “pensione” vengono calcolate sul reddito imponibile “lordo”, quello cioè risultante da “dichiarazione unica INPS”, e non su quello al netto delle deduzioni per assegno di mantenimento al coniuge (come da sentenza di separazione)?
    C’è la possibilità di recuperare gli arretrati in caso di importi a credito?
    Grazie. Omero.

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