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APE Social: guida all’anticipo pensionistico Inps

APE Social per l’ottenimento dell’anticpazione pensionistica dei lavoratori. In questo contributo tutte le informazioni utili sui requisiti di accesso e la presentazione della domanda all’INPS per l’anticipazione pensionistica delle categorie deboli.
L’APE Social e un finanziamento erogato mensilmente fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia e rimborsabile dal beneficiario a decorrere da tale data per una durata massima di venti anni, tramite una trattenuta mensile sul
trattamento pensionistico.
Sono disponibili le regole per l’accesso all’anticipazione pensionistica volontaria (APE), i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del fondo di garanzia fornita dallo Stato, in vigore dal 18 ottobre 2017.
L’APE non è, tecnicamente, un pensionamento anticipato bensì un finanziamento erogato mensilmente fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia e rimborsabile dal beneficiario a decorrere da tale data per una durata massima di venti anni, tramite una trattenuta mensile sul trattamento pensionistico. In caso di premorienza, il saldo è coperto dalla polizza assicurativa che l’interessato stipula in concomitanza con la richiesta di finanziamento.

E’ entrato in vigore il 18 ottobre 2017 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce le regole per l’accesso all’anticipo pensionistico volontario (APE) e fornisce la modulistica utile per chiedere all’INPS la certificazione del possesso dei requisiti richiesti per accedere all’anticipazione finanziaria (D.P.C.M. 4 settembre 2017, n. 150, in G.U. 17 ottobre 2017, n. 243).

Vediamo, tutte le caratteristiche e i requisiti di accesso all’APE Social.

APE Social: soggetti interessati

L’APE può essere richiesta dagli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata INPS del lavoro autonomo che, al momento della richiesta, abbiano un’età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purchè siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria.

Attenzione. Non possono ottenere l’APE Social coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto (Legge n. 232/2016, comma 167).

La certificazione del diritto all’APE

Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un patronato, deve richiedere per via telematica all’INPS la certificazione del diritto all’APE.

L’INPS, verificato il possesso dei requisiti di cui sopra, certifica al richiedente il diritto comunicandogli altresì l’importo minimo e l’importo massimo dell’APE ottenibile, calcolato sulla base dei coefficienti di trasformazione vigenti alla data della domanda di APE, e relativi all’età posseduta alla stessa data per i soggetti con anzianità contributiva dal 1º gennaio 1996 e relativi all’età di pensionamento di vecchiaia per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

La domanda per l’APE Social

Una volta in possesso della certificazione rilasciata dall’INPS, il soggetto interessato può presentare la domanda di APE all’Istituto previdenziale attraverso l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello, utilizzando i modelli allegati al decreto.

La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica ed inviata per via telematica tramite il sito istituzionale dell’INPS. Direttamente dall’interessato o tramite un soggetto autorizzato all’assistenza dei lavoratori dipendenti.

Nella domanda deve essere indicato:

  • Di voler accedere o meno al finanziamento supplementare. Al fine di poter garantire l’erogazione dell’APE fino all’effettiva età di pensionamento qualora nella fase di erogazione dell’APE intervenga l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita ai sensi della normativa vigente;
  • L’ammontare della quota mensile di APE, nei limiti dell’importo minimo e dell’importo massimo consentito;
  • L’importo di eventuali rate per debiti erariali;
  • L’ammontare di eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell’APE;
  • L’importo di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.

Certificazioni da inserire nella domanda

Il richiedente, inoltre, nella domanda è tenuto ad indicare sotto la propria responsabilità:

  • Di non avere, nei confronti delle banche o di altri operatori finanziari, esposizioni per debiti scaduti o sconfinanti. Intendendosi con ciò l’utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente, in assenza di apertura di credito, ovvero in eccedenza rispetto all’apertura di credito concessa, e non pagati da oltre novanta giorni;
  • Non essere a conoscenza di essere attualmente registrato negli archivi della centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia. E non aver ricevuto comunicazioni relative all’iscrizione in un sistema di informazioni creditizie gestito da soggetti privati, per l’inadempimentodi uno o più prestiti. Quali mutui, finanziamenti o altre forme di indebitamento;
  • Non aver avviato o essere oggetto di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
  • Non avere pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione dei creditori;
  • Di non avere protesti a proprio carico e non essere registrato nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d’Italia.

Contestualmente alla domanda di APE, il richiedente presenta all’INPS domanda di pensione di vecchiaia, utilizzando il modello allegato al decreto in commento.

L’importo dell’APE

L’importo minimo della quota di APE ottenibile è pari a €. 150 mensili.

L’importo massimo della quota mensile ottenibile non può superare:

  • Il 75 per cento dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata dell’erogazione dell’APE è superiore a 36 mesi;
  • L’80 per cento dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è compresa tra 24 e 36 mesi;
  • L’85 per cento dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è compresa tra 12 e 24 mesi;
  • Il 90 per cento dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è inferiore a 12 mesi.

Inoltre, la pensione di vecchiaia che sarà erogata al momento della maturazione del diritto, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, dovrà risultare pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria.

In aggiunta ai suddetti limiti, il decreto in argomento dispone che l’ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile deve essere tale da determinare, al momento della domanda di APE, una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell’APE, non risulti superiore al 30 per cento dell’importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi (D.P.C.M. n. 150/2017, art. 6).

Le operazioni di finanziamento

L’INPS trasmette all’istituto finanziatore indicato dal richiedente la domanda di APE con la proposta di contratto di finanziamento e con evidenza dell’importo della commissione di accesso al fondo di garanzia (D.PC.M. n. 150/2017, art. 13).

Il fondo di Garanzia interviene, infatti, nella misura massima dell’80% del debito residuo, in caso di revoca della pensione o di perdurante morosità del beneficiario o quando l’impresa assicuratrice non adempia all’obbligazione in caso di premorienza del richiedente dell’APE.

L’INPS trasmette, infatti, la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza all’impresa assicuratrice scelta dal richiedente, che deve essere fra quelle con le quali l’Istituto ha stipulato un accordo quadro.

Il perfezionamento e l’estinzione anticipata del finanziamento

L’APE si perfeziona alla data in cui sono pubblicate in formato elettronico, nella sezione riservata al richiedente sul sito istituzionale INPS, l’accettazione del contratto di finanziamento e l’accettazione della proposta di assicurazione.

I percettori dell’APE possono fare domanda di estinzione anticipata parziale o totale del finanziamento all’istituto finanziatore tramite il sito istituzionale dell’INPS. L’estinzione anticipata totale comporta l’estinzione della relativa copertura assicurativa e della relativa garanzia del fondo.

Qualora l’estinzione anticipata totale intervenga nella fase di erogazione del finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia si intende priva di effetti. A seguito della presentazione della domanda di estinzione anticipata, l’istituto finanziatore determina l’importo da restituire e lo comunica al richiedente.

In caso di estinzione anticipata parziale, l’istituto finanziatore comunica all’INPS, che ne informa il richiedente, e all’impresa assicuratrice, il nuovo piano di ammortamento. Assieme all’importo della nuova rata di ammortamento da trattenere sulla pensione. L’estinzione anticipata si perfeziona con il pagamento dell’importo da restituire, da parte del richiedente. In un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’istituto finanziatore.

APE Social: scadenza

I requisiti debbono essere maturati nell’arco temporale dal 1º maggio 2017 al 31 dicembre 2018, data che sarà probabilmente prorogata al 31 dicembre 2019 dalla legge di Bilancio 2019.

Periodo transitorio

Coloro che hanno maturato i requisiti in una data compresa tra il 1º maggio 2017 e il 18 ottobre 2017 presentando la domanda di APE possono richiedere, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati.

Attenzione. Occorre, ancora, attendere la sottoscrizione degli accordi quadro con gli istituti finanziari e con le imprese assicuratrici e la circolare con cui l’INPS comunicherà le modalità di presentazione delle istanze.

Marco Corti
Marco Cortihttps://fiscomania.com/
Laureato in economia e commercio all'Universita di Pisa nel 2015 ha nel tempo approfondito temi a carattere fiscale per diversi quotidiani online. Attualmente consulente aziendale nel settore della finanza agevolata. Appassionato da sempre di economia e finanza ha iniziato la collaborazione con Fiscomania.com dal 2018.

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