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Anticipo Cassa Integrazione 40%: domande entro il 3 luglio

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Anticipo Cassa Integrazione 40%: domande entro il 3 luglio 2020. L’INPS, con la Circolare del 27 giugno 2020, n. 78, l’INPS ha fornito le istruzioni circa l’anticipazione dei trattamenti salariali ordinari, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga.

Il Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di avere un anticipo del 40% delle ore, autorizzate per l’intero periodo, per le integrazioni salariali dei lavoratori in cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda a pagamento diretto.

L’anticipo Cassa Integrazione, trova applicazione per tutte le domande di Cassa Integrazione ordinaria, Assegno Ordinario dei fondi di solidarietà presentate dal 18 giugno e per le domande di Cassa integrazione in deroga presentate direttamente all’INPS.

Anticipo Cassa Integrazione

Nel caso in cui, il periodo di sospensione o riduzione abbia avuto inizio prima del 18 giugno, la domanda deve essere presentata entro il 3 luglio 2020.

Dal 18 giugno 2020 è possibile presentare domanda di cassa integrazione in deroga e la domanda di anticipazione da parte dell’INPS, dei trattamenti di integrazione salariale, tramite pagamento diretto.

Una volta ricevute le istanze, l’INPS effettua il pagamento dell’anticipazione entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

Per quanto riguarda le richieste di pagamento diretto senza anticipazione, possono essere presentate entro il termine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

Anticipo Cassa Integrazione: pagamento diretto

La domanda, per la richiesta di anticipo, deve essere presentata, anche tramite intermediario, in via telematica, nei seguenti modi:

  • Per la Cassa integrazione ordinaria: Servizi per aziende e consulenti > CIG e Fondi di Solidarietà > Cig Ordinaria.
  • Per la Cassa integrazione in deroga: Servizi per aziende e consulenti > CIG e Fondi di Solidarietà > CIG in Deroga INPS.
  • Assegno ordinario: Servizi per aziende e consulenti > CIG e Fondi di Solidarietà > Fondi di solidarietà.

Deve essere fornito:

  • Codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
  • IBAN dei lavoratori interessati;
  • Ore di cassa integrazione o di assegno ordinario.

L’INPS autorizza le domande e dispone il pagamento del 40% , nei confronti dei lavoratori entro 15 giorni dal ricevimento delle domande, con decorrenza a partire dalla data di trasmissione della domanda.

Qualora il periodo di sospensione o di riduzione è iniziato prima del 18 giugno 2020, la domanda deve essere presentata entro il il 3 luglio 2020.

Per l’anticipo del 40% deve essere confermata l’opzione, già impostata sul sì, oppure deve essere deselezionata, per farvi rinuncia.

Calcolo importo

L’importo dell’anticipo della Cassa Integrazione è calcolato prendendo a riferimento il 40% del valore orario del massimale, 1.199,72/173, moltiplicato per il numero di ore di prestazione richiesta dall’azienda.

CIG/GIGD/assegno ordinario1.199,72
Assegno ordinario per il Fondo Credito1.727,41

Per il pagamento a saldo, il datore di lavoro dovrà inviare all’INPS, un modello SR41 con tutti i dati necessari, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

Il lavoratore che ha beneficiato dell’anticipo della cassa integrazione ne troverà indicazione nel proprio Fascicolo previdenziale sul sito INPS.

E’ possibile inserire nella domanda un numero di ore complessivo maggiore del totale di quello indicato per i singoli lavoratori ai fini dell’anticipo del 40%.

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