Arrivano nuove norme a regolamentare l’operato degli amministratori di SPA e SRL: si tratta di nuove regole relative direttamente alla nomina di amministratore per società e cooperative. Secondo le nuove norme, da oggi gli amministratori che vengono nominati per SPA (Società per Azioni), SRL (Società a Responsabilità Limitata) o cooperative dovranno rispettare nuovi impegni.

Si tratta di comunicare alla società un documento che contiene una dichiarazione che attesta che l’amministratore può essere eletto, in quanto non sussistono eventuali cause di ineleggibilità dello stesso. La norma di riferimento è l’articolo 2382 del codice civile.

La nuova norma è attiva dal 14 dicembre 2021 tramite un decreto specifico che è rivolto a tutti i soggetti che intendono essere nominati come amministratori nelle diverse imprese descritte sopra. La norma è relativa alla comunicazione in Gazzetta Ufficiale del 29/11/2021 n. 183.

Nella pratica questo cambiamento determina la presentazione di un documento come certificazione verso la società, per il soggetto che intende essere nominato come amministratore. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, a chi è rivolta la novità e come è possibile procedere per rispettare la norma.

Cause di ineleggibilità e decadenza: art. 2382 del Codice Civile

L’Articolo a cui si fa riferimento quando si parla di ineleggibilità e decadenza è il n. 2382 del Codice Civile, che citiamo qui brevemente:

“Non puo’ essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi e’  stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche  temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacita’ ad esercitare uffici direttivi.”

Secondo questo articolo del Codice Civile, non è possibile che venga nominato un nuovo amministratore, o che un amministratore possa continuare a tenere la carica tale in una società o cooperativa se sussistono determinate situazioni.


Primo motivo di ineleggibilità può essere la minore età del soggetto: in questi casi può essere eletto amministratore solamente se ha ottenuto autorizzazioni specifiche. Tuttavia esistono altri casi per cui un amministratore non può essere eletto: in caso di incapacità, incompatibilità, o nel caso di presenza di una pena specifica.

Chi è l’amministratore di una impresa?


L’amministratore di una SRL, SPA o Cooperativa, che in linea generale definiamo come amministratore di una impresa, è il soggetto che si occupa di organizzare e dirigere l’attività dell’impresa, ponendosi sia nei confronti dei soci dell’impresa che verso altri soggetti come amministratore di riferimento per tutte le attività svolte dalla stessa.

Di fatto l’amministratore di una impresa ne è anche il rappresentante legale, ovvero colui che può apporre la propria firma per conto dell’azienda. Tuttavia le imprese non prevedono la costituzione di una unica figura di amministrazione, perché ce ne possono essere diverse.

Risulta quindi possibile che una impresa abbia un unico amministratore, oppure un gruppo di soci per l’amministrazione, e tale gruppo può avere diverse caratteristiche in base all’impresa specifica. Non è raro che a dirigere le aziende non sia un unico amministratore, ma un consiglio di amministrazione, che si occupa di dirigere le attività dell’impresa. Gli amministratori scelti possono scegliere per una amministrazione congiunta o disgiunta:

  • Amministrazione congiunta: in questo caso le decisioni vengono prese solamente con l’accordo tra tutti gli amministratori;
  • Amministrazione disgiunta: in questo caso ogni amministratore può procedere autonomamente in modo disgiunto dagli altri amministratori, nell’interesse dell’impresa, senza l’accordo con gli altri.

L’amministratore unico, o gli amministratori, possono compiere diverse azioni per l’impresa: prendere decisioni, rappresentare legalmente l’impresa, dirigere e organizzare la stessa.


Nuove norme per gli amministratori


Le nuove norme per gli amministratori di SPA e SRL fanno riferimento all’articolo 6 del decreto legislativo dell’8 novembre 2021 n.183, presente in Gazzetta Ufficiale al 29/11/2021 n.284. Le modifiche stabiliscono che il nuovo amministratore dovrà presentare una documentazione volta a escludere eventuali cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 del Codice Civile:

«La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea».


Secondo queste nuove norme sarà necessario che la dichiarazione di ineleggibilità venga aggiunta al verbale di assemblea per la nomina degli amministratori, prima dell’accettazione della carica stessa.Questa dichiarazione sarà da rilasciare nel momento in cui l’impresa (società RSL, o SPA, o Cooperativa) viene costituita, e che questa venga presentata in via scritta e non tramite comunicazione a voce.

Questo documento dovrà essere conservato anche successivamente, come documento importante per la società stessa, anche nel momento in cui viene stipulato l’atto costitutivo dell’impresa.

A chi è rivolta la nuova norma


La nuova norma include tutti gli amministratori di SRL, SPA, Cooperative, e si tratta di una nuova documentazione utile per tutte le imprese che vengono costituite da nuovo, ma non escludono le imprese già costituite. Ecco una panoramica delle diverse imprese a cui questa regola viene applicata:

  • SPA: la Società per Azioni è un tipo di impresa organizzata secondo le norme capitalistiche come modello organizzativo che può prevedere soci, quote e azioni. Si tratta di una società per capitali in cui si riconoscono moltissime aziende e imprese;
  • SRL: Società a responsabilità Limitata è un tipo di impresa il cui ruolo dei soci è al centro, e il capitale sociale viene suddiviso per quote di partecipazione, che si differenziano dalle azioni; Il capitale sociale minimo qui è di 10.000 euro;
  • Cooperative: queste imprese non hanno come fine ultimo il guadagno, ma sono enti o attività senza scopo di lucro con finalità mutualistiche, ovvero per fornire beni o servizi agli stessi soci.

    La nuova norma si riferisce a tutti gli amministratori di queste realtà, sia che si tratti di amministratore unico che di un gruppo di amministratori, sia in amministrazione congiunta che in amministrazione congiunta.
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Valeria Oggero
Classe 1992, laureata in Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Torino, da sempre sono appassionata di scrittura. Dopo alcune esperienze all'estero, ho deciso di approfondire tematiche inerenti la fiscalità nazionale relativa alle persone fisiche ed alle partite Iva. Collaboro con Fiscomania.com per la pubblicazione di articoli di news a carattere fiscale. Un settore complesso quello fiscale ma dove non si finisce mai di imparare.

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