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Agevolazioni rientro dei cervelli, anche per ricercatori stranieri

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L’agevolazioni rientro dei cervelli trova applicazione nel caso di un cittadino straniero che dal 1° gennaio 2020 trasferisce la residenza in Italia per svolgere attività di ricerca presso un’università italiana.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’Interpello n. 307 del 3 settembre 2020, ha chiarito che, un cittadino straniero che, trasferisce la residenza in Italia per svolgere attività di ricerca presso un’università italiana può beneficiare dell’agevolazione fiscale sul rientro dei cervelli.

Tale agevolazione non trova applicazione solo per i connazionali, in quanto, è finalizzata a incentivare tutti i docenti che, attraverso le loro conoscenze scientifiche, possono  favorire lo sviluppo della ricerca nel nostro Paese.

Agevolazioni rientro dei cervelli

Agevolazioni rientro dei cervelli anche per i ricercatori stranieri

L’Istante è un cittadino straniero, ricercatore in Italia presso un’Università, il quale, dopo aver completato il dottorato nel suo Paese e aver lavorato come ricercatore per 34 mesi, prima, e 26 mesi, dopo, in due Paesi europei si è trasferito in Italia dal 1° gennaio 2020.

Esso, chiede all’Agenzia delle Entrate se può beneficiare del regime agevolativo, anche se non ha mai avuto la residenza in Italia.

L’Agenzia delle Entrate, fa un quadro generale della disciplina sul rimpatrio dei ricercatori, il quale, trova applicazione nei confronti dei soggetti che acquisiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020.

L’art. 44, comma 1 del Dl n. 78/2010 prevede un’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo pari al 90% dei compensi dei docenti e dei ricercatori in possesso di una laurea e non occasionalmente residenti all’estero, ove hanno svolto attività di ricerca o docenze per almeno due anni, che decidono di lavorare e acquisire la propria residenza in Italia.

Il beneficio trova applicazione dal periodo d’imposta in cui si verifica il cambio di residenza fino ai 5 periodi successivi, a patto che il soggetto mantenga la residenza in Italia.

Sono considerati residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, 183 giorni, o 184 nell’anno bisestile, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno la residenza o il domicilio secondo le  disposizioni del codice civile.

Ricercatori stranieri

Il regime di favore “rientro dei cervelli” richiede il:

  • possesso di una laurea;
  • Residenti all’estero in via non occasionale;
  • Aver svolto attività di ricerca in via continuativa per almeno un biennio;
  • Svolgere attività di docenza e ricerca in Italia, acquisire la residenza nel nostro Paese.

Essendo l’istante trasferitosi in Italia, dal 1 gennaio 2020, pertanto, nel periodo d’imposta 2020 per effettuare attività di ricerca presso un’università italiana, può beneficiare del regime di favore per i redditi prodotti in Italia a decorrere dal 2020 e per i 5 periodi successivi, a condizione che risultino soddisfatti tutti i requisiti previsti.

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