Le agevolazioni fiscali per i lavoratori “impatriati” e i chiarimenti forniti dall’agenzia delle entrate riguardo alla sua applicazione. Verranno di seguito analizzate le principali indicazioni riguardo la loro corretta applicazione.
Il decreto “recante misure per la crescita e l’internalizzazione delle imprese” di cui al D.lgs. del n. 147 del 2015, all’art. 16, ha introdotto una specifica agevolazione fiscale per i lavoratori “impatriati“.
Per lavoratori impatriati si intendono i soggetti che trasferiscono la loro residenza in Italia per realizzare un’attività lavorativa nel territorio Italiano, dopo aver trascorso un periodo di almeno due anni all’estero.
L’applicazione dell’agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati consente la possibilità di adottare una tassazione agevolata pari al 70%. Tassazione che se ci si trasferisce in una delle regioni del Sud d’Italia arriva al 90% del reddito.
Come avrai capito si tratta di una agevolazione molto importante, che prevede il rispetto di diversi requisiti. Per questo motivo ho deciso di racchiudere in questo articolo i principali riferimenti di prassi emessi dall’Agenzia delle Entrate su questa agevolazione fiscale.
In particolare, ho deciso di raccogliere e catalogare e spiegare le interpretazioni fornite dall’Agenzia per sciogliere diversi dubbi che ancora rimangono sull’applicazione della norma.
L’obiettivo di questo contributo è di essere costantemente aggiornato con i nuovi riferimenti di prassi emessi dall’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati in Italia.
Cominciamo!
Indice degli Argomenti
- Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 492 del 2019: rientro in Italia del lavoratore distaccato
- Parere di prassi sulle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati in rientro da distacco all’estero
- Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 495 e 497 del 2019 sulla mancata iscrizione all’AIRE
- Parere di prassi sulle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati senza iscrizione AIRE
- Risposta dall’Agenzia delle Entrate n. 475 del 2019: Applicazione dell’agevolazione fiscale al funzionario UE
- Parere di prassi sulle agevolazioni per i lavoratori impatriati in caso di funzionari all’estero
- Le agevolazioni fiscali per i lavoratori “impatriati” e i chiarimenti dall’Agenzia delle entrate: conclusioni
Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 492 del 2019: rientro in Italia del lavoratore distaccato
Nel caso di specie, L’Agenzia delle Entrate riconosce l’applicazione dell’agevolazione in favore di un lavoratore distaccato. Vediamo nel dettaglio i motivi di tale decisione.
Quesito
Il quesito è stato posto da parte di un cittadino italiano, che in data 14 marzo 2016 è stato assunto, con contratto a tempo indeterminato, dalla società italiana ALFA, con qualifica di “Impiegato“.
Dal 1° aprile 2017, è stato distaccato in Francia per ventiquattro mesi presso la società del gruppo BETA con una funzione di controller nella finanza aziendale.
In conseguenza del trasferimento in Francia, dichiara di essere iscritto all’ AIRE con decorrenza 28 giugno 2017.
Al termine del biennio di distacco, la società italiana gli ha proposto di mantenere il ruolo presso la sede francese per un periodo di ulteriori tre anni a decorrere da luglio 2018.
La società francese, per rimanere all’estero sotto le proprie dipendenze a decorrere dal 1 aprile 2019.
Esso sceglie l’offerta proposta da parte della società italiana, consistente nella proposta di rientrare in Italia, con il passaggio di qualifica da impiegato a “Quadro“.
Inoltre, gli viene offerta la possibilità di un trasferimento presso un’altra società del gruppo a decorrere dal 1° luglio 2019.
Rientrato in Italia il 1° aprile 2019, l’Istante chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di fruire dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati.
Parere di prassi sulle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati in rientro da distacco all’estero
Preliminarmente, occorre ricordare che l’art. 16 del D.lgs. n. 147/2015 è stato modificato nel corso del 2019 da parte del cd. “Decreto Crescita“ (DL n 34/19).
Se il trasferimento della residenza fiscale in Italia nel periodo d’imposta 2019 sia avvenuto entro il 2 luglio 2019, trova applicazione la disciplina vigente fino al 30 aprile 2019.
Quindi l’agevolazione è pari al 50% sui redditi da lavoro dipendente o autonomo, prodotti in Italia, in presenza di determinate condizioni, per un quinquennio e a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia.
Inoltre, il richiedente non deve essere stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio e deve impegnarsi a rimanervi per almeno due anni, a pena di decadenza dall’agevolazione.
Oltre a ciò, l’agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati troverà applicazione, secondo quanto previsto dalla la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, soltanto nell’ipotesi in cui non via sia una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.
Ammissione dell’agevolazione impatraiti in caso di rientro da distacco all’estero condizionata
Tale limite è stato poi superato con la Risoluzione 5 ottobre 2018, n. 76/E. nella quale si apre la possibilità di valutare specifiche ipotesi nelle quali il rientro in Italia non è conseguenza della naturale scadenza del distacco ma è determinato da altri elementi, come:
- Nel caso in cui il contratto di distacco sia più volte prorogato, comportando un radicamento nel territorio estero;
- Il rientro in Italia non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.
L’agenzia delle Entrate, osserva come nel caso di specie, coincidendo l’inizio del nuovo rapporto contrattuale in Italia con la scadenza naturale del distacco all’estero, il rientro del lavoratore in Italia con la qualifica di Quadro non si pone in continuità con la precedente posizione lavorativa di Impiegato.
Il lavoratore, assume, in tal modo, un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.
Ne consegue che in presenza di tutti i requisiti richiesti dal co. 2 dell’art. 16 del citato decreto, l’Istante è ammesso a beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 (nella versione in vigore fino al 30 aprile 2019), a partire dal periodo d’imposta 2019 e per i successivi quattro periodi d’imposta.
Se vuoi approfondire questo argomento ti lascio a questo contributo dedicato:
Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 495 e 497 del 2019 sulla mancata iscrizione all’AIRE
Tramite le Risposte n. 495 e 497 del 2019, l’Agenzia delle Entrate afferma che l’agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati può essere fruito dai soggetti che non risultano iscritti all’AIRE.
Di seguito la possibilità di scaricare i testi dei due documenti di prassi citati.
Vediamo però a quali condizioni è possibile per l’Agenzia delle Entrate applicare l’agevolazione impatriati in caso di mancata iscrizione AIRE.
Quesito
Nella risposta n. 495 del 2019, l’istante dichiara di essere una cittadina italiana residente in Irlanda da oltre sei anni e che il contratto di lavoro all’estero avrà termine in agosto 2019, con la previsione di rientrare in Italia a settembre 2019, acquisendo la residenza fiscale.
Essa richiede chiarimenti sulla possibilità di poter fruire della speciale agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati.
Nella risposta n. 497 del 2019, l’istante dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti per fruire dell’agevolazione per i lavoratori impatriati.
In particolare, dichiara di essere cittadino italiano, in possesso di titolo di laurea, di aver svolto continuativamente attività di lavoro dipendente in Norvegia nel periodo da luglio 2015 a gennaio 2018, ivi trasferendo la propria residenza, pur non cancellandosi dal registro anagrafico italiano.
Nel mese di marzo 2018 è rientrato in Italia ed ha iniziato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società ALFA.
Esso richiede chiarimenti in ordine alla possibilità di fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, anche in assenza di iscrizione all’AIRE.
Parere di prassi sulle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati senza iscrizione AIRE
L’Agenzia delle Entrate ha sempre ritenuto che la mancata iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) per il periodo di permanenza all’estero, oppure qualora l’iscrizione non risulti sufficiente, non consentisse l’utilizzo dell’agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati.
Molti lavoratori italiani, pertanto, pur essendo effettivamente fiscalmente non residenti in Italia non hanno potuto, una volta rientrati, vedersi applicato lo speciale regime fiscale, in mancanza dell’iscrizione all’AIRE.
Tuttavia, il comma 5-ter, introdotto nell’art. 16 del D.lgs. n. 147 del 2015, dal D.L. n. 34 del 2019, prevede che:
Agevolazione impatriati anche senza iscrizione AIRE retroattiva
La ratio è valorizzare per i soggetti che non risultano iscritti all’AIRE (o che vi risultano iscritti per un periodo inferiore a quello richiesto dal comma 1 dell’articolo 16) la possibilità di comprovare il periodo di residenza all’estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Nella risposta n. 495 del 2019, l’istante potrà beneficare dell’agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati.
Questo solo se è in grado di provare la residenza estera per gli anni di imposta 2018 e 2019 sulla base della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Irlanda e risultino soddisfatti gli altri requisiti, a decorrere dall’anno di imposta 2020.
Quindi i redditi percepiti in Italia, nell’anno di imposta 2019, non potranno godere dell’agevolazione in esame in quanto soggetto non residente.
Diversamente, i redditi prodotti prevalentemente in Italia per il periodo d’imposta 2020, in presenza delle condizioni sopra delineate, potranno invece fruire del regime agevolato in questione.
Nella risposta n. 497 del 2019, l’istante potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati se è in grado di provare la residenza estera per gli anni di imposta 2016 e 2017 e se risultino soddisfatti gli altri requisiti richiesti, a decorrere dall’anno di imposta 2018.
Pertanto, secondo le due risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate, la disposizione trova applicazione sia per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020 sia per i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia entro il periodo di imposta 2019.
Risposta dall’Agenzia delle Entrate n. 475 del 2019: Applicazione dell’agevolazione fiscale al funzionario UE
Con la risposta n. 475 del 2019 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’applicabilità dello speciale regime fiscale qualora il lavoratore sia un funzionario UE e sia soggetto al protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea.
Quesito
L”istante dichiara di essersi laureato nel 2011, di essersi trasferito in Lussemburgo dal 16 ottobre 2017 per lavorare presso la Banca Europea degli Investimenti (BEI), di essersi iscritto all’AIRE dal 04 gennaio 2018, di essere soggetto all’articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea, di tornare spesso nel week end per motivi familiari e di aver maturato l’intenzione di rientrare in Italia.
Chiede, quindi, alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità di fruire dell’agevolazione fiscale per lavoratori impatriati.
Parere di prassi sulle agevolazioni per i lavoratori impatriati in caso di funzionari all’estero
In questo caso, L’Agenzia delle Entrate non ha ritenuto applicabile l’agevolazione, in quanto non era rispettato il presupposto del periodo minimo di permanenza all’estero.
Chiarisce l’Agenzia che, con riferimento al requisito della residenza fiscale, agli agenti UE si applica l’articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea.
Il quale recita che:
In base a quanto sopra citato, l’Istante deve essere considerato fiscalmente residente in Italia nei periodi di imposta 2018 e 2019.
Agevolazione impatriati negata per funzionari italiani nel mondo
Pertanto, nel caso di specie, nonostante l’iscrizione all’AIRE nei suddetti periodi di imposta, non ci sono i requisiti per l’applicazione dell’agevolazione fiscale. Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è molto importante e riguarda tutti i funzionari italiani che lavorano per enti dell’Unione Europea o per ambasciate o consolati italiani nel mondo.
Questi funzionari, infatti, godendo di particolari privilegi ed immunità continuano a mantenere residenza fiscale italiana. Nel periodo di lavoro estero, quindi, non viene a maturare residenza fiscale estera e per questo motivo l’agevolazione fiscale non trova applicazione.
Le agevolazioni fiscali per i lavoratori “impatriati” e i chiarimenti dall’Agenzia delle entrate: conclusioni
In questo articolo ho racchiuso le principali disposizioni di prassi emesse dall’Agenzia delle Entrate sull’agevolazione impatriati.
I chiarimenti che rilascia l’Agenzia delle Entrate sono molto importanti in quanto rappresentano delle linee guida da rispettare per evitare di incorrere in contestazione. Considerato che, comunque, l’agevolazione impatriati è soggetta a controlli costanti da parte dei verificatori conoscere prima quanto l’Agenzia delle Entrate interpreta è molto importante per sapere in anticipo la posizione da tenere in caso di controllo.
Se hai dubbi o desideri verificare la possibilità di applicare l’agevolazione con un consulente esperto, non esitare, contattami!
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