Adempimenti IVA e-commerce. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su i soggetti obbligati, le tipologie di dati da trasmettere e la possibilità di inviare una comunicazione sostitutiva. Circolare n. 13 del 1° giugno 2020.

Nella Circolare n. 13 del 1° giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, su i soggetti obbligati, le tipologie di dati da trasmettere e la possibilità di inviare una comunicazione sostitutiva, per quanto riguarda gli adempimenti IVA e-commerce.

Il Decreto Crescita, ha introdotto un obbligo di comunicazione per i soggetti passivi, residenti e non residenti, che gestiscono le piattaforme attraverso le quali sono facilitate le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea tra fornitori e acquirenti.

E’ una disposizione transitoria in attesa dell’entrata in vigore dell’articolo 14-bis della Direttiva 2006/112/CE.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. Il primo appuntamento con gli adempimenti IVA per l’e-commerce è stato il 31 ottobre 2019.

Adempimenti IVA e-commerce

Tre le tipologie di dati da comunicare per ciascun fornitore:

  • La denominazione o i dati anagrafici completi;
  • Numero totale delle unità vendute in Italia;
  • Per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in Euro.

Adempimenti IVA e-commerce

La Circolare numero 13 del 1° giugno 2020 ha fornito alcuni chiarimenti sugli adempimenti IVA e-commerce.

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, l’obbligo di provvedere agli adempimenti IVA per l’e-commerce di tutti i soggetti passivi IVA che operano nell’ambito delle vendite a distanza, inclusi quelli che, aderendo o applicando regimi speciali, non sono debitori d’imposta.

Ad esempio, chi applica il Regime Forfettario è escluso dalla comunicazione dei dati IVA per l’e-commerce, dall’altro non ne è escluso chi applica regimi speciali, come quello previsto per l’editoria.

Per “soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato occorre considerare due categorie:

  • I gestori delle piattaforme che non effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, che devono richiedere all’Agenzia delle entrate di un codice fiscale;
  • I gestori (non stabiliti) che realizzano le operazioni e sono tenuti a procedere con l’identificazione diretta, ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale.

Adempimenti IVA e-commerce: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Per quanto riguarda la tipologia di dati da inserire nella comunicazione, possono essere distinte due tipologie di informazioni effettivamente presenti sulla piattaforma e comunicate digitalmente dal fornitore in relazione alle vendite a distanza facilitate dalla piattaforma:

  • Dati che afferiscono alle cessioni aventi ad oggetto qualsiasi bene oggetto di vendita a distanza;
  • Dati relativi alle cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.

La Circolare, precisa che:

Alla luce dell’esigenza di garantire un pronto adempimento degli obblighi di comunicazione delle piattaforme, si ritiene che le stesse possano comunicare i dati delle vendite, prescindendo dal valore della soglia prevista dallo Stato di destinazione del bene.

La singola piattaforma, infatti, conosce i dati relativi alle vendite che essa stessa facilita, ma potrebbe non essere a conoscenza del dato complessivo riferibile all’operatore e comprensivo di vendite facilitate da altre piattaforme o effettuate senza l’intervento “facilitatore” di una piattaforma elettronica.

Pertanto, le piattaforme potranno comunicare anche i dati delle vendite relative alle operazioni cosiddette “sovra soglia”.

La circolare chiarisce che per ciascuna vendita è necessario comunicare il prezzo della transazione così come visualizzato dell’utente al momento dell’acquisto tramite la piattaforma che facilita la transazione, comprensivo di eventuali servizi accessori come ad esempio, la spedizione o il trasporto, anche se vengono effettuati da terze parti.

E’, comunque, necessario comunicare il totale della transazione conclusa dalla piattaforma al lordo dell’IVA, anche per le cosiddette “vendite complesse“.

Mentre sono considerate vendite separate quelle che hanno per oggetto accessori (cuffie, custodia etc.) afferenti ad altri beni, quali ad esempio tablet e cellulari.

Nessun adempimento IVA per i dati relativi alle cessioni di beni effettuate a titolo gratuito e ai campioni omaggio.

Adempimenti IVA e-commerce: comunicazione sostitutiva

Il Provvedimento n. 660061 del 31 luglio 2019, aveva fornito istruzioni sugli adempimenti IVA per l’e-commerce.

In particolare, era stato chiarito che, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, i soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere i seguenti dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento:

  • La denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente , l’indirizzo di posta elettronica;
  • Il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • La scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in Euro.

Per quanto riguarda i prezzi di vendita, è stato chiarito che:

“I prezzi di vendita devono essere espressi in Euro e le interfacce elettroniche sono legittimate a operare la conversione in Euro delle valute estere secondo i loro sistemi interni; sarà pertanto ugualmente accettata la conversione secondo il tasso di cambio della data dell’operazione o quello di fine mese, purché effettuata da ciascuna piattaforma secondo un criterio costante, esplicitato nella documentazione dalla stessa predisposta”.

In caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati, i soggetti passivi possono trasmettere una nuova comunicazione sostitutiva, che annulla integralmente quella inviata in precedenza.

La scadenza per l’invio della nuova comunicazione è fissata entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione e deve contenere l’indicazione del trimestre di riferimento.

Necessaria una nuova trasmissione di dati anche nel caso di resi. I termini per la presentazione decorrono dal momento in cui la piattaforma è a conoscenza del reso.

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