L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 213 del 14 luglio 2020 ha fornito alcuni chiarimenti sulle detrazioni fiscali per l’acquisto di case antisismiche.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce nella Risposta n. 213 del 14 luglio 2020 ha fornito chiarimenti sui soggetti beneficiari ed i requisiti richiesti dalla normativa per beneficiare delle detrazioni fiscali per l’acquisto di case antisismiche.

Nel caso di specie, la società istante ha come oggetto sociale l‘attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali e vuole eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio.

Acquisto case antisismiche

Acquisto case antisismiche: chiarimenti Ade

I dubbi proposti dall’istante, riguardano:

  • Sulla necessarietà dell’acquisto della proprietà dell’immobile su cui effettuare interventi antisismici;
  • Possibilità di affidare i lavori ad un’altra impresa di costruzioni;
  • Qualora sia possibile affidare i lavori ad un’altra impresa quali siano i requisiti richiesti alla società di costruzione che commissiona i lavori;
  • Se sia possibile lasciare la proprietà dell’edificio in capo agli attuali titolari, non esercenti attività d’impresa, effettuare direttamente i lavori o commissionare ad altra impresa l’effettuazione di tali lavori e provvedere alla successiva vendita a lavori ultimati;
  • Se è possibile cumulare questa agevolazione con altre.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’art. 16, co. 1-septies del D.L. n.63/2013, inserito nel contesto delle disposizioni normative che disciplinano il Sismabonus, fa riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati e determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico.

Per alcuni interventi di miglioramento degli edifici situati in zone a rischio sismico 1, 2 e 3, eseguiti mediante la demolizione e ricostruzione è prevista una detrazione del 75% e dell’85% del prezzo.

Tale detrazione è concessa per un importo massimo di 96.000 euro, con la condizione che le imprese provvedano ad alienare l’immobile entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori.

Per quanto riguarda i quesiti 2) e 3), l’Agenzia chiarisce che non è necessario che l’impresa istante esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico, in quanto possono essere commissionati, anche, ad un’altra impresa esecutrice, tuttavia, è necessario che l’impresa sia titolare della proprietà dell’edificio.

L’astratta idoneità, a titolo esemplificativo, è ritenuta sussistente attraverso la verifica del codice attività ATECO oppure attraverso la previsione espressa dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell’oggetto sociale.

Cumulabilità delle detrazioni

L’Agenzia delle Entrate sostiene che la detrazione possa essere fruita anche da soggetti titolari del reddito d’impresa in relazione ad immobili della società che siano oggetto dell’attività esercitata (beni merce).

L’Agenzia richiama quanto è previsto dalla Circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, l’agevolazione spetta ai soggetti che sostengono le spese, a condizione che le stesse siano rimaste a loro carico, e possiedano o detengano l’immobile in base ad un titolo idoneo.

La risoluzione numero 22/E del 12 marzo 2018 riconosce la possibilità di beneficiare dell’agevolazione per gli interventi che riguardano immobili non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società ma destinati alla locazione.

La risposta fornita inoltre chiarisce che la norma non pone altri vincoli di natura soggettiva, quindi si deve ritenere che:

“l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio.”

Pertanto, possiamo concludere che è riconosciuta la possibilità di cumulare la detrazione con un’altra agevolazione.

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