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Acquisti viaggiatori Extra UE: non imponibilità IVA

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Acquisti viaggiatori Extra UE: non imponibilità IVA. Con il Principio di diritto n. 8 del 16 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha effettuato alcune precisazioni circa le disposizioni riguardo la non applicazione dell’Iva o la possibilità del rimborso dell’imposta per le cessioni a favore di cittadini privati residenti Extra Ue.

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che i cessionari devono risultare domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea e non devono essere soggetti passivi d’imposta nel loro Paese.

Acquisti viaggiatori extra UE

Acquisti viaggiatori extra UE: non imponibilità IVA

Le cessioni, a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea, di beni per un importo complessivo, comprensivo di IVA, destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta.

Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura.

I cessionari devono essere domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea e non devono essere soggetti passivi d’imposta nel loro Paese.

I beni, inoltre, devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore ed “essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale”.

Valore della soglia limite

Il valore della soglia limite è pari a 154,94 euro Iva inclusa, il principio di diritto chiarisce che per determinare se la soglia di valore sia stata superata occorre basarsi “sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente“.

In ogni caso, il valore dei 154,94 euro può includere molteplici beni compravenduti tra gli stessi soggetti ma non può riferirsi a più cessioni, come le compravendite avvenute in momenti diversi, anche se documentate con una sola fattura.

Pertanto, le compravendite che concorrono alla soglia non possono avvenire in momenti diversi, anche se sono indicate nella medesima fattura.

Rimborso Iva

L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto in esame, chiarisce l’incompatibilità, con la normativa vigente, dell’esclusione del rimborso dell’Iva versata dal consumatore extra-Ue quando non siano rispettati vincoli contrattualmente imposti, non trovanti riscontro nell’articolo 38-quater del decreto Iva.

Nel caso in cui, sussistono le condizioni previste dalla norma, il rimborso dell’imposta dal venditore al viaggiatore è sempre dovuto, dovendosi escludere ogni illegittimo vantaggio per il venditore.

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