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Abrogazione dei Registri IVA 2019: le implicazioni

Obbligo di emettere e ricevere fatture in formato elettronico e abrogazione dei Registri IVA. Agevolazione o complicazione per i contribuenti? Vediamo le implicazioni operative legate alla abrogazione dei Registri IVA dal 2019.

L’obbligo di fatturazione elettronica entrerà in vigore dal prossimo primo gennaio 2019. Con esso è collegata l’abrogazione dell’obbligo di tenuta dei Registri IVA per tutti i soggetti che operano professionalmente.

La Legge n 96/2018 ha previsto delle semplificazioni collegate all’obbligo di emissione della Fattura Elettronica da parte di imprese e professionisti.

In pratica tutti i soggetti obbligati all’emissione e alla ricezione delle fatture in formato elettronico vi è l’abrogazione dei Registri IVA. Questo vale sia per gli imprenditori che per i professionisti.

Da un punto di vista pratico, quella che in prima battuta potrebbe essere considerata una agevolazione, può comportare non poche difficoltà e complicazioni. I soggetti che adottano la Contabilità Semplificata potrebbero trovare ben poche semplificazioni derivanti da questa normativa. Per questo motivo, onde evitare di commettere errori, è opportuno fare alcune riflessioni importanti.

Vediamo con maggiore dettaglio a cosa faccio riferimento.

Abrogazione dei registri IVA

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ABROGAZIONE DEI REGISTRI IVA PER CHI EMETTE E RICEVE FATTURA ELETTRONICA: LA NORMATIVA

L’abrogazione dei Registri IVA a partire dal primo gennaio 2019 è contenuta nella Legge n 96/2018.

In particolare il comma 2, della Legge n 96/2018 prevede l’esonero dall’obbligo di annotazione delle fatture emesse e ricevute nei registri IVA. Faccio riferimento ai registri di cui agli articoli 23 e 25 del DPR n 633/72.

L’abrogazione dei Registri IVA riguarda tutti i soggetti:

“obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015”

L’agevolazione ha effetto dal 12 agosto 2018, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale.

Per la precisione vi era già stata una prima semplificazione di questo tipo già nel DL 148/2018. In particolare, il comma 6 dell’articolo 19-octies, ha previsto l’obbligatorietà della trascrizione su supporti cartacei. Ma soltanto ove specificatamente richiesta in sede di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

NORMATIVA VALIDA SOLO AI FINI IVA

L’obiettivo di questa norma è quello di introdurre una significativa riduzione degli adempimenti fiscali obbligatori per i soggetti che adottano la Fattura Elettronica.

Tuttavia, questa normativa presenta degli elementi che possono portare non ad una semplificazione, quanto piuttosto ad una complicazione della situazione.

In pratica questa normativa legata all’abrogazione dei Registri IVA riguarda solo l’Imposta sul Valore Aggiunto, ma non ai fini delle Imposte sui Redditi. Questo, inevitabilmente comporterà delle inevitabili complicazioni per i soggetti che decideranno di avvalersi di questa norma.

L’applicazione della norma che prevede l’abrogazione dalla tenuta dei Registri IVA rende necessario comprendere anche come devono essere gestite le registrazioni contabili. Mi riferisco alla registrazioni che riguardano i componenti reddituali positivi e negativi irrilevanti ai fini IVA in ragione del reddito prodotto e delle modalità di tenuta dei Registri IVA.

COMPLICAZIONE PER LE IMPOSTE SUI REDDITI

Come anticipato, la prima problematica legata all’abrogazione dei Registri IVA si ha per le imposte sui redditi. Infatti, per la Contabilità Semplificata normativa IVA e normativa sui Redditi sono legate tra loro.

Questo deriva dal fatto che l’articolo 18 del DPR n 600/73 in materia di tenuta della Contabilità Semplificata prevede l’annotazione dei componenti reddituali nei Registri IVA.

L’Agenzia delle Entrate, poi con la Circolare n 11/E/2018 ha fornito ulteriori precisazioni. Infatti, i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa in base al principio di cassa, ma che si sostanziano come operazioni fuori campo IVA, devono essere annotati entro 60 giorni dall’avvenuto pagamento. L’annotazione deve essere effettuata nei Registri IVA.

Da questo non si può che dedurre come la liquidazione periodica IVA e la tenuta della contabilità al fine di determinare il reddito imponibile per la determinazione delle imposte sui redditi siano legati. I registri IVA, infatti, contengono le informazioni indispensabili per la determinazione del reddito di impresa e professionale in regime di Contabilità Semplificata.

ABROGAZIONE DEI REGISTRI IVA: IMPLICAZIONI PRATICHE

Una volta individuata la problematica andiamo a vedere come nello specifico questo aspetto può essere affrontato.

SISTEMA DEI REGISTRI IVA INTEGRATI

Per gli imprenditori che adottano la Contabilità Semplificata che hanno adottato il sistema dei Registri IVA integrati, la semplificazione non può trovare concreta applicazione. Con questa modalità di tenuta della contabilità, le fatture emesse e ricevute registrate nei Registri IVA si presumono incassate o pagate nell’anno di registrazione. Alla fine dell’esercizio nei Registri IVA devono essere annotati i mancati incassi e pagamenti delle fatture registrate nell’anno in corso.

Come detto, il fatto che la norma di abrogazione dei Registri IVA sia valida ai soli fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto impone una sua inefficacia. Indipendentemente dall’abrogazione i contribuenti che hanno scelto questa possibilità devono continuare ad effettuare le registrazioni previste dal DPR n 633/72, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi.

REGISTRO CRONOLOGICO DI INCASSI E PAGAMENTI

Anche per gli imprenditori e i professionisti che in Contabilità Semplificata hanno adottato il regime del Registro Cronologico di incassi e pagamenti vi sono problemi.

L’abrogazione dei registri IVA pone il problema di riportare comunque nel registro degli incassi e pagamenti, per le operazioni non rilevanti ai fini IVA, i nominativi di fornitori e clienti. Tutti gli elementi validi per la determinazione del reddito di impresa o professionale devono infatti transitare comunque da questo registro.

Si tratta di procedure adottate nei principali programmi di contabilità più diffusi che prevedono l’integrazione delle operazioni con registrazioni valide sia ai fini IVA che per le imposte sui redditi.

In questo caso, il problema è minore, ma non vi è sicuramente una semplificazione concreta.

METODO DELLA REGISTRAZIONE

Per gli imprenditori e i professionisti che adottano la contabilità semplificata con il Metodo della Registrazione l’effetto sarà la mancata registrazione delle fatture emesse e ricevute.

Tali fatture se emesse risultano automaticamente incassate, e quelle ricevute, risultano automaticamente pagate.

Per questo i registri continueranno comunque ad accogliere le sole operazioni non rilevanti ai fini IVA.

ABROGAZIONE DEI REGISTRI IVA: CONCLUSIONI

Che indicazioni operative possiamo trarre dall’abrogazione dei Registri IVA?

Sicuramente, in assenza di altri interventi a supporto di questa norma, per imprese e professionisti in contabilità semplificata non cambierà molto. Si tratta, inevitabilmente di una norma che operativamente è inapplicabile.

È vero che la norma prevede l’esonero dai registri IVA, ma complicazioni normative e modalità di funzionamento dei programmi ne impongono comunque la tenuta.

Ciò che sembra fuori di dubbio è che l’Agenzia delle Entrate non potrà richiedere in sede di accertamento i Registri IVA. Così come non potranno più essere richieste le fatture emesse e ricevute. Posto che le stesse transitano dal sistema di interscambio e sono tutte già nella disponibilità dei verificatori.

Marco Corti
Marco Cortihttps://fiscomania.com/
Laureato in economia e commercio all'Universita di Pisa nel 2015 ha nel tempo approfondito temi a carattere fiscale per diversi quotidiani online. Attualmente consulente aziendale nel settore della finanza agevolata. Appassionato da sempre di economia e finanza ha iniziato la collaborazione con Fiscomania.com dal 2018.

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