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4 maggio: ripartenza delle attività produttive

Inizio della Fase 2, riapertura graduale delle attività produttive con il rispetto del protocollo anti contagio.

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Le attività produttive del Paese riprenderanno gradualmente a partire dal 4 maggio. Il 27 aprile potranno riprendere le attività in grado di garantire un’adeguata protezione sanitaria. Ad annunciarlo è il capo della task force Vittorio Colao. Per la fase 2, che permetterà la riapertura graduale delle aziende, la Prefettura ha predisposto una serie di controlli, alle aziende, sul rispetto del protocollo anticontagio. 

La fase 2 in arrivo dal maggio, prevederà un allentamento delle misure restrittive, non uno stravolgimento, la riapertura delle attività avverrà con le dovute cautela e tenendo conto della curva epidemiologica.

Le aziende del manifatturiero, delle costruzioni e di una parte significativa dei servizi potranno riprendere le attività a partire dal 4 maggio. Ad essere coinvolti saranno 3,8 milioni di lavoratori.

I lavoratori che torneranno al loro posto di lavoro saranno non più di 2,7 tenendo conto di chi continuerà a lavorare in smart working e di chi “per condizioni di età o mediche sarebbe meglio non coinvolgere in prima battuta”.

4 maggio

I negozi al dettaglio potranno riprendere la propria attività dall’11 maggio mentre i ristoranti ed i bar riapriranno, gradualmente dal 18 maggio.

Nella riunione del Governo con il capo della task force Vittorio Colao, è stato ipotizzato anche un anticipo di ripresa dal 27 aprile per singole attività che possono dare garanzie per quel che riguarda la protezione sanitaria e per cui si presuppone un basso rischio di contagio.

La posizione degli Enti locali

Non sono state prese, ancora, decisioni definitive tuttavia, l’orientamento prevalente è quello di permettere gli spostamenti anche fuori dal proprio Comune e all’interno delle singole Regioni dal 4 maggio, lasciando però in vigore i limiti alla mobilità intra-regionale.

Tra le richieste degli Enti locali la fissazione di un prezzo calmierato delle mascherine, la individuazione di una capienza massima sui mezzi pubblici usati dai lavoratori cui proporre anche incentivi per l’acquisto di bici e monopattini elettrici, l’offerta di servizi di baby sitter e terzo settore per i bambini di chi tornerà al lavoro.

Quali attività produttive riapriranno il 4 maggio?

Le imprese che sono pronte e che rispettano i criteri di sicurezza per i dipendenti, potrebbero riaprire anche prima del 4 maggio: il 27 aprile, come i settori della moda, i cantieri edili etc…

Per questi settori che verranno definiti tramite i codici ATECO sarà possibile inviare un’autocertificazione per dimostrare di aver rispettato i criteri che verranno definiti questa settimana dal governo, per poi attendere eventuali controlli che saranno fatti comunque a campione.

Indipendentemente dalla data di ripresa delle attività produttive, le aziende, fabbriche e gli uffici (questi possibilmente in smart-working) per riaprire dovranno adottare tutte le misure previste dal Protocollo anti contagio, garantendo la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro, misurazione della saturazione all’ingresso, distanza di sicurezza e protezioni personali.

L’obiettivo è quello di contemperare le esigenze di ripresa produttiva con quelle di protezione sanitaria ricordando che la strategia del Governo illustrata dal Presidente del Consiglio nell’intervento alla Camere si articola in 5 punti essenziali:

  • Distanziamento sociale e utilizzo diffuso dei dispositivi di protezione individuale;
  • Rafforzamento delle reti sanitarie del territorio;
  • Intensificazione della Covid hospital come strumento fondamentale della gestione ospedaliera dei pazienti;
  • Uso corretto dei test;
  • Rafforzamento della strategia di mappatura dei contatti sospetti.

4 maggio: Messa in sicurezza dei luoghi di lavoro

In vista della fase 2, in arrivo dal 4 maggio, che permetterà la riapertura graduale delle attività produttive, la Prefettura ha predisposto una serie di controlli sul rispetto, da parte delle aziende, del protocollo anti-contagio. Tra gli organi deputati ai controlli c’è l’Ispettorato del lavoro

Quest’ultimo, ha emanato, la nota n. 149 del 20 aprile 2020, con la quale ha fornito una check list sulle verifiche che verranno effettuate, su richiesta della Prefetture, sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo sottoscritto dal Governo, il 14 marzo 2020, con le parti sociali (associazioni dei datori di lavoro e sindacati).

Si tratta di una serie di precauzioni idonee per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e per la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.

Pulizia e sanificazione dei locali aziendali

L’aziende potranno riprendere le propria attività e ricevere al proprio interno, i lavoratori, qualora svolgano una sanificazione periodica, con adeguati detergenti, dei locali, degli ambienti, dei reparti produttivi, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

In particolare, dovranno essere periodicamente sanificate attrezzature utilizzate da più lavoratori, come tastiere di computer, schermi touch screen, mouse, telefoni, ecc.

Nel caso in cui le operazioni di sanificazione dovessero richiedere una tempistica importante, il datore di lavoro potrà ricorrere agli ammortizzatori sociali (anche in deroga) previsti dal Decreto Cura Italia n. 18/2020.

Inoltre, dovrà effettuata una pulizia completa giornaliera, ripetuta, all’interno della giornata, qualora l’azienda svolga l’attività su più turni di lavoro.

Infatti, dovrà essere replicata alla fine di ogni turno.

Affissione dei volantini informativi

Le aziende dovranno, informare i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi volantini informativi.

Nel volantino informativo deve essere indicato:

  • Il divieto di ingresso nei locali, qualora la persona abbia febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali;
  • Obbligo per il soggetto di dichiarare tempestivamente uno stato febbrile o comunque influenzale, che dovrà comportare l’allontamento dalle altre persone e dai locali aziendali e l’obbligo di permanenza presso il proprio domicilio oltre che l’informativa alle autorità mediche competenti;
  • Impegno di rispettare tutte le disposizioni che l’azienda ha emanato per coloro i quali accedono nei locali aziendali (mantenere la distanza di sicurezza, indossare i dispositivi di protezione individuale (es. mascherina e guanti);
  • Divieto di accesso in azienda a coloro i quali abbiano, negli ultimi 14 giorni, avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale Sanità.

Modalità di ingresso in azienda dei lavoratori

Secondo il protocollo anti-contagio, il datore di lavoro deve effettuare il controllo obbligatorio della temperatura corporea ai propri lavoratori.

Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5°, non dovrà essere consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Dovrà essere fornita una mascherina protettiva e dovrà essere consigliato di contattare il proprio medico curante, il quale attiverà i protocolli previsti in tali occasioni.

Modalità di ingresso di soggetti esterni

Il Protocollo del 14 marzo 2020 anti- contagio, effettua alcune prescrizione in caso di accesso di soggetti esterni all’azienda nei luoghi di lavoro.

Dette prescrizioni si estendono anche alle aziende appaltatrici laddove esista un contratto di appalto cosiddetto endo-aziendale, cioè all’interno dei siti e delle aree produttive dell’azienda committente.

Dovranno essere attuate:

  • La limitazione dell’accesso dei visitatori ai soli casi necessari (esempio: impresa di pulizie, manutenzione, ecc.). Dovranno, comunque, seguire tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali;
  • Individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici;
  • Divieto, da parte degli autisti dei mezzi di trasporto, di scendere dagli automezzi una volta entrati nell’ambito aziendale;
  • Il divieto, da parte degli autisti dei mezzi di trasporto, di accedere agli uffici;
  • Individuazione o installazione di servizi igienici dedicati a soggetti esterni all’azienda (es. fornitori, trasportatori, ecc.), con relativo divieto di utilizzo, per questi ultimi, dei servizi igienici utilizzati ordinariamente dal personale dipendente.

Per tutti i servizi igienici deve essere garantita una adeguata pulizia giornaliera.

L’azienda deve, inoltre, prevedere orari di ingresso e di uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comun. Detti ambienti dovranno avere detergenti e dispositivi di protezione individuale.

Dispositivi di protezione individuale

L’azienda, inoltre, è tenuta a controllare che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare la pulizia delle mani e l’uso di detergente igienizzante.

A tal scopo dovrà mettere a disposizione, in tutti i locali aziendali, detergenti e raccomandare una frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

Dovranno essere fornite ai lavoratori e, in generale, a tutte le persone che vorranno accedere in azienda, dispositivi di protezione individuale idonei a limitare il contagio, come guanti e mascherine.

Spazi comuni

L’accesso agli spazi comuni, come i locali mensa, spogliatoi, deve essere necessariamente contingentato.

Potranno essere utilizzati per il tempo strettamente necessario al loro uso, al fine di farli utilizzare a tutti, e mantenendo la distanza minima di sicurezza di un metro tra le persone.

Gli spazi comuni, devono essere continuamente areati e tenuti puliti, al fine di mantenere idonee condizioni igieniche e provvedere anche alla sanificazione dei locali.

Non dovranno essere consentite le riunioni in presenza, ma solo attraverso collegamento a distanza.

Sospensione delle trasferte e viaggi di lavoro

Restano comunque sospese le trasferte ed i viaggi di lavoro, comunque denominati, anche se già concordati e/o organizzati, dovrà, in applicazione di quanto previsto dal DPCM 10 aprile 2020, utilizzare, per quanto possibile, la modalità di lavoro in smart working.

Indipendentemente dal fatto che le attività produttive siano state sospese in conseguenza delle disposizioni emergenziali, ciò in quanto il legislatore ha previsto la sospensione dell’attività in loco ma non il divieto di prosecuzione da remoto della prestazione lavorativa.

Qualora non sia possibile porre in smart-working i propri dipendenti, stante le attività da svolgere, l’azienda dovrà provvedere almeno ad una rimodulazione dei livelli produttivi, anche attraverso un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione, con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti, distanziando il più possibile i lavoratori.

Infine, laddove non si riesca a ricollocare in sicurezza i lavoratori, l’azienda potrà utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali disponibili, usufruendo preliminarmente di tutti gli istituti contrattuali in possesso dei lavoratori (esempio: ferie arretrate e non ancora fruite, rol e banca ore).

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