HomeFisco NazionaleDichiarazione dei redditiUniversità non statali ed estere: limiti alla detrazione IRPEF

Università non statali ed estere: limiti alla detrazione IRPEF

Detrazione IRPEF legata alle spese sostenute per la frequenza di Università non statali. Criteri per l’individuazione dei limiti di spesa detraibile e le informazioni utili per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Università private e detrazione IRPEF in dichiarazione dei redditi.

La nostra disciplina fiscale prevede la possibilità di detrarsi il 19% delle spese legate alla frequenza di corsi universitari.

La detrazione può essere sfruttata direttamente dallo studente oppure dal soggetto di cui è fiscalmente a carico lo stesso.

La norma di riferimento è l’articolo 15 del DPR 917/86, per quanto riguarda la frequenza ad università pubbliche. Tuttavia, molto spesso si pone il problema di dover identificare la corretta detrazione applicabile alla frequenza di corsi universitari privati.

In questo articolo voglio spiegarti in maniera molto schematica e semplice la modalità con cui è possibile detrarsi le spese universitarie per la frequenza di università non statali.

Se sei pronto iniziamo!

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UNIVERSITÀ PRIVATE CON DETRAZIONE PARI ALLE UNIVERSITÀ PUBBLICHE

Come anticipato è l’articolo 15 del DPR n 917/86 a disciplinare la detrazione ai fini IRPEF delle Spese Universitarie.

Questo sia per quanto riguarda le università pubbliche che per quelle private. Naturalmente la detrazione segue regole diverse a seconda di ognuna di queste due fattispecie.

In particolare, in questa sede voglio occuparmi della detrazione ammessa per l’iscrizione alle Università non Statali.

Tale detrazione è ammessa:

in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Questo tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali

In pratica questa disciplina vuole fornire un punto di riferimento certo per determinare l’importo massimo detraibile per fruire della detrazione.

Chi frequenta una Università privata ha lo stesso diritto di detrazione dei costi di iscrizione annuale pari alla media per zona e per tipologia di facoltà.

Ogni anno il ministero pubblica una tabella contenente gli importi massimi detraibili per le università non statati che tiene conto di questi parametri.

DISCIPLINA PREVIGENTE SULLA DETRAZIONE PER SPESE UNIVERSITARIE IN ISTITUTI PRIVATI

Questa disciplina è stata introdotta nel 2015, e fino ad allora la detrazione avveniva in modo diverso.

In relazione alle Università private, infatti, la detrazione spettava in misura non superiore a quella stabilita in relazione alle tasse e ai contributi degli istituti statali.

A questo scopo, la Circolare n. 11/E/1987 aveva individuato i seguenti criteri:

    • Identità o affinità dei corsi di laurea tenuti presso l’Università libera con i corsi tenuti presso un’Università statale;
  • Equiparazione dei corsi così identificati, tenuti presso l’Università libera, con i corsi, identici od affini, tenuti presso l’Università statale ubicata nella stessa città ove ha sede l’Università libera. ovvero sita in una città della stessa Regione.

In caso di Università estere, occorreva fare riferimento a quella più vicina al domicilio fiscale del contribuente (Circolare n. 95/E/2000).

I suddetti criteri erano applicabili anche in caso di Università telematiche (Risoluzione n. 6/E/2007 Agenzia delle Entrate).

La ricerca di tale equiparazione tra Università statale e Università privata (o estera) poteva però rivelarsi difficoltosa, esponendo a contestazioni sull’effettivo ammontare delle spese detraibili.

In attuazione della nuova disciplina, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, pubblica ogni anno un decreto. All’interno di tale documento, sono individuati gli importi massimi detraibili per le spese legate alla frequenza di Università non statali.

La nuova disciplina introdotta dalla Legge n. 208/2015 si applica a partire dal periodo di imposta 2015.

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UNIVERSITÀ NON STATALI: AMMONTARE DELLE SPESE DETRAIBILI

Ogni anno il Ministero dell’Università e della Ricerca pubblica un decreto con l’importo massimo della detrazione spettante ai fini IRPEF.

Gli importi indicati rappresentano il valore massimo delle spese relative alle tasse e dei contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali:

  • Per ciascuna area disciplinare di afferenza (sulla base della classificazione contenuta in allegato al presente DM e di seguito riportata);
  • In base alla Regione in cui ha sede il corso di studio.

L’importo massimo della spesa detraibile al 19% per la frequenza di Università non statali è riportato nella tabella seguente:

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Per permettere di identificare le aree geografiche, riportiamo di seguito la distinzione fornita dal Decreto:

    • Nord“: la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l’Emilia Romagna;
    • Centro“: la Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e il Lazio;
  • Sud e Isole“: la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.

Agli importi detraibili previsti dal Decreto deve essere sommato l’ammontare relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Tassa di cui all’articolo 3, commi da 20 a 23 della Legge n. 549/95.

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UNIVERSITÀ NON STATALI: DETRAZIONE PER DOTTORATO DI SPECIALIZZAZIONE E MASTER

Accanto alla detrazione massima per gli studenti di università non statali ci sono altre fattispecie.

Mi riferisco, in particolare, agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello, in Università non statali.

Anche in questo caso ogni anno viene pubblicato un apposito decreto.  La spesa massima detraibile al 19%, prevista è pari alle seguenti soglie:

    • € 3.700,00, per i corsi e i master aventi sede nelle Regioni del Nord;
    • € 2.900,00, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Centro;
  • € 1.800,00, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Sud e delle Isole.

La detrazione è quindi ammessa nel limite sopra indicato avendo cura di conservare tutta la documentazione afferente la spesa sostenuta.

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PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SPESE DI FREQUENZA UNIVERSITARIA: UNIVERSITÀ ESTERE E UNIVERSITÀ TELEMATICHE

Vediamo adesso alcune particolari tipologie di spese legate alla frequenza di corsi universitari.

Mi riferisco, in particolare, alla detrazione IRPEF ammessa per la frequenza di università estere, università telematiche. Ma anche la detrazione prevista per il corso di laurea in teologia.

Vediamo in dettaglio le singole casistiche in dettaglio.

DETRAZIONE IRPEF PER LA FREQUENZA DI UNIVERSITÀ ESTERE

Le spese legate alla frequenza di università estere sono detraibili ai fini IRPEF sempre nel limite del 19% della spesa sostenuta.

Anche in questo caso la detrazione non è libera, ma parametrata a quella di corsi universitari italiani.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E/16 ha chiarito che per la detrazione occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per:

    • La frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare;
  • La zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.

In pratica il principio di detrazione della spesa valido per la frequenza di università estere è lo stesso previsto per la frequenza di istituti privati in Italia.

La detrazione IRPEF massima del 19% può essere applicata fino agli importi massimi previsti della tabella del decreto del Ministero.

DETRAZIONE IRPEF PER LA FREQUENZA DI UNIVERSITÀ TELEMATICHE

Anche la frequenza di università telematiche prevede un limite massimo di detrazione. La detrazione, massima applicabile, anche in questo caso non si discosta da quanto visto sinora.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E/2016 ha chiarito che tali spese, al pari di quelle per la frequenza di altre Università non statali, possono essere detratte facendo riferimento:

    • All’area tematica del corso;
  • Per l’individuazione dell’area geografica, alla Regione in cui l’Università ha la sede legale.

In pratica il principio di detrazione della spesa valido per la frequenza di università telematiche è lo stesso previsto per la frequenza di istituti privati in Italia.

La detrazione IRPEF massima del 19% può essere applicata fino agli importi massimi previsti della tabella del decreto del Ministero.

DETRAZIONE IRPEF PER LA FREQUENZA DI CORSO DI LAUREA IN TEOLOGIA

La normativa fiscale prevede la possibilità di usufruire di una detrazione IRPEF pari al 19% anche per le spese legate al corso di laurea in Teologia.

In particolare la spesa legata alla frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università pontificie è detraibile con alcune limitazioni.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n 18/E/2016 ha chiarito che la spesa è detraibile nella misura stabilita per i corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinareUmanistico – Sociale“.

Per quanto concerne la zona geografica di riferimento, l’Agenzia ritiene che, per motivi di semplificazione, debba essere individuata nella Regione in cui si svolge il corso di studi.

Questo anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.

DETRAZIONE IRPEF PER SPESE UNIVERSITARIE PER FAMILIARI A CARICO

Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del DPR n 917/86, le spese legate alla frequenza di corsi universitari sono detraibili anche se sono sostenute nell’interesse dei familiari (classico caso dei figli).

La detrazione è consentita condizione che siano fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12 del DPR n 917/86.

Un figlio è considerato a carico se nel corso del periodo di imposta non hanno percepito redditi superiori alla soglia di:

    • € 4.000,00 se l’età è inferiore ai 24 anni;
  • € 2.840,52 se l’età è superiore ai 24 anni.

Per approfondire: Detrazioni Irpef per familiari a carico

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UNIVERSITÀ NON STATALI: AGGIORNAMENTO ANNUALE DEGLI IMPORTI DETRAIBILI

Gli importi detraibili ai fini Irpef delle spese relative alla frequenza delle Università non statali sono aggiornati ogni anno.

Nel mese di dicembre di ogni anno in riferimento all’annualità in corso viene pubblicato un decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Si tratta del decreto con cui annualmente viene determinato l’importo massimo delle spese universitarie detraibili per università non statali.

Per approfondire: Detrazione Irpef per spese universitarie

Valentina Gracci
Valentina Gracci
Dottore Commercialista e Revisore Legale.

4 COMMENTI

  1. Buongiorno, chiedo gentilmente se secondo voi è possibile portare in detrazione le spese sostenute per l’iscrizione ad un master nato dalla collaborazione di Gruppo24ore e dell’alta formazione di Università cattolica di Milano
    I miei dubbi riguardano
    – la natura del master stesso: Il fatto che sia gestito da un ente privato e dalla società di alta formazione di un università privata costituisce un ostacolo alla condizione “…sia gestito da istituti universitari, pubblici o privati (circolare n. 101/E/2000).”?
    – la misura della detrazione: Si fa riferimento al “Decreto Ministeriale 29 aprile 2016 n. 288
    Spesa massima corsi di istruzione per le Università non statali di cui all’art. 15, comma 1, lettera e) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917” oppure al “Decreto Ministeriale n. 288/2016”?
    Grazie.

  2. Salve, per la detraibilità di un master è necessario che lo stesso sia post-universitario, gestito da istituti universitari, pubblici o privati. Se viene rispettato questo requisito iniziale l’importo detraibile è quello previsto dal D.M. 288/2016. Nel suo caso mi sembra di capire che il master sia gestito da un ente privato, cosa non ne permette la detraibilità.

  3. Buongiorno e complimenti per il sito!
    Mia figlia (fiscalmente a carico) sta frequentando un master post-universitario in una università francese. Ho ricevuto la quietanza di pagamento dall’istituto intestata a mia figlia. Materialmente il bonifico è stato fatto da mia moglie che non è a mio carico e che non ha redditi sufficienti per poter beneficiare della detrazione. Posso beneficiare io della detrazione dato che comunque la quietanza è a nome di mia figlia?
    Grazie e cordiali saluti.

  4. Salve Marco, grazie prima di tutto. Può beneficiare della detrazione per il 50% della spesa. Per il restante 50% le serve una dichiarazione da parte di sua moglie che la autorizza ad utilizzare il 100% della detrazione.

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