Il lavoro autonomo occasionale è quell’attività lavorativa disciplinata dall’art. 2222 c.c., che si realizza “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. Il Decreto Fiscale, collegato alla Legge di Bilancio 2022, ha introdotto una serie di obblighi di comunicazione ulteriori. In particolare, la normativa ha previsto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale imposto dal D.L. n. 146/2021.

La comunicazione preventiva comporta un onere di inoltro dell’assunzione di un lavoratore autonomo occasionale all’Ispettorato del del lavoro, che può essere effettuato dal datore di lavoro, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. Tale operazione può essere adempiuta anche mediante posta elettronica o perfino SMS.

L’inadempimento, invero, è gravemente sanzionato mediante una sanzione amministrativa pecuniaria, per un somma compresa tra euro 500 ad euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di diffida. All’irregolarità può anche conseguire l’ulteriore sanzione consistente nella sospensione dell’attività lavorativa. Vediamo cosa c’è da sapere in merito a questa novità del 2022, mentre se desideri approfondire l’argomento ed avere una guida sulla prestazione occasionale ti lascio a questo articolo dedicato: “Prestazioni occasionali: funzionamento e limiti“.

Cos’è il lavoro autonomo occasionale?

Il lavoro autonomo occasionale è quell’attività lavorativa disciplinata dall’art. 2222 c.c., che si realizza “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

I presupposti per parlare di lavoro autonomo occasionale si concretizzano quando l’attività svolta non ha il carattere di abitualità e la prestazione lavorativa si esegue con il proprio lavoro e i propri mezzi, senza alcun vincolo di subordinazione. Siamo in presenza di una prestazione di lavoro autonomo con la specificità dell’occasionalità e non è richiesta l’apertura di una posizione Iva.

L’attività lavorativa viene esercitata in modo occasionale e quindi senza continuità.

La materia del lavoro autonomo è disciplinata dalla Legge n. 30/2003, la quale prevede che la prestazione di lavoro autonomo occasionale sia una “qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione”.

Invero, possiamo sinteticamente individuare alcune caratteristiche proprie del lavoro autonomo occasionale.

  • Coordinamento della prestazione: la prestazione non deve essere svolta all’interno dell’azienda o nell’ambito lavorativo del committente
  • Continuità ed abitualità: l’attività da svolta deve essere sporadica, svincolata dall’attività produttiva del committente.

Le novità del Decreto fiscale: comunicazione preventiva nel lavoro autonomo occasionale

Il Decreto Fiscale, collegato alla Legge di Bilancio 2022, ha introdotto una serie di obblighi di comunicazione ulteriori. In particolare, la normativa ha previsto un nuovo obligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale imposto dal D.L. n. 146/2021.

L’onere diventerà immediatamente operativo non appena il decreto sarà convertito in legge con approvazione dell’identico testo da parte della Camera dei Deputati.

I committenti o datori di lavoro, nel momento in cui ingaggiano un lavoratore autonomo occasionale, è tenuto ad alcuni obblighi di comunicazione. Infatti, questi saranno tenuti, pertanto, a comunicare preventivamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro l’avvio della prestazione, mediante sms o tramite e-mail, secondo le regole previste dall’art. 15, c. 3 D.Lgs. 81/2015. La norma prevista per il lavoro intermittente recita:

Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie”.

Prima dell’inizio dello svolgimento di una prestazione di lavoro occasionale, il committente dovrà comunicare all’Ispettorato del lavoro i dati fondamentali relativi alla prestazione. Il legislatore ha inteso “contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale”,  in ogni i settori produttivi e commerciali.

La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di diffida (art. 13 D.Lgs. n. 124/2004).

Come effettuare la comunicazione preventiva nel lavoro autonomo occasionale?

La comunicazione di inizio di attività di lavoro autonomo occasionale deve essere effettuata attraverso l’invio di una email all’indirizzo di posta elettronica dell’ispettorato territoriale del lavoro (indirizzo di posta elettronica ordinario). Il corpo della email (alla quale non deve essere allegato niente) deve contenere le informazioni seguenti:

  • Dati del committente e del prestatore;
  • Luogo della prestazione;
  • Sintetica descrizione dell’attività;
  • Data di inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio. E’ opportuno precisare che, qualora la prestazione non sia compiuta nell’arco temporale indicato si rende necessaria una nuova comunicazione;
  • Ammontare del compenso stabilito tra le parti.

Per quanto riguarda la comunicazione preventiva è opportuno indicare che la stessa comunicazione può essere oggetto di annullamento o di modifica dei dati prima che l’attività lavorativa del prestatore abbia inizio.

Sospensione dell’attività in caso di accertamento di lavoro irregolare

Tra le novità introdotte dal Decreto Fiscale vi è anche la sospensione del lavoro irregolare. A tal proposito, la normativa dispone che laddove il committente abbia instaurato rapporti irregolari per oltre all’ipotesi di almeno il 10% dei lavoratori occupati, al momento dell’accesso ispettivo, verrà erogata la sanzione della sospensione. A tal proposito, il decreto prevede che la sanzione p subordinata ad un accertamento. In particolare, è necessario che “inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”. Tale disposizione pone tuttavia alcuni dubbi interpretativi dal punto di vista giuridico.

Senza dubbio va collegata col nuovo obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale, assegnando alla comunicazione preventiva un ruolo di legittimazione. La comunicazione, dunque, è un “requisito necessario” per lo svolgimento dell’attività. In assenza di essa, dunque, è previsto un articolato quadro sanzionatorio imponente per chi utilizzi lavoratori autonomi occasionali. All’omessa comunicazione si aggiungerà il provvedimento di sospensione, anche per la presenza di un solo lavoratore autonomo occasionale non preventivamente comunicato, alla quale si aggiunge la sanzione amministrativa a prescindere dalla percentuale di irregolarità non prevista.

Le altre previsioni del Decreto fiscale

Il decreto fiscale ha, inoltre, introdotto alcuni altri correttivi alla disciplina in materia di lavoro autonomo occasionale.

In primo luogo, era sicuramente molto atteso l’intervento in tema di sicurezza sul lavoro, sul quale si discute ormai quotidianamente. Infatti, sul punto si è inteso rafforzare le norme che svolgono una funzione di presidio alla tutela della sicurezza sul lavoro, ossia le norme in tema di formazione ed addestramento.

Infatti, l’impostazione accolta nel nostro ordinamento, presuppone che il principale strumento per garantire la sicurezza sui posti di lavoro è quella di prevenire il rischio autoingenerato dallo stesso lavoratore.

A tal proposito è stata introdotta una prova pratica, che volta all’accertamento di alcune capacità, in particolare sull’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale.

Si dispone, inoltre, che l’attività formativa deve essere necessariamente effettuata in presenza.

Infine, una precisazione rilevante è l’introduzione di un dovere di di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dal successivo art. 19. Questi vigilano sul corretto uso dei dispositivi di sicurezza, sul rispetto delle norme di prevenzione, onere di intervento nel caso siano constatati comportamenti non conformi alle disposizione ricevute dal datore di lavora, in materia di sicurezza.

Tra le novità introdotte dal decreto, si ricorda anche l’onere del Ministero del lavoro di procedere all’audizione di organi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza prima di istituire il repertorio degli organismi paritetici con definizione dei criteri identificativi.

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Clelia Tesone
Avvocato "Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente concluso la pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord".

8 COMMENTI

  1. Buongiorno Clelia, ti ringrazio per gli aggiornamenti 2022.
    Vorrei chiederle se è obbligatoria la segnalazione anche se il lavoro occasionale viene svolto tra privati.
    A breve dovrò chiamare un mio amico per fare delle migliorie alla casa e dovrei pagarlo 1000€ tramite bonifico. E’ ancora possibile rilasciare la ricevuta con marca da bollo senza fare ulteriori segnalazioni?

    Grazie

  2. vorrei sapere se associazione culturale dovranno fare la comunicazione per prestazione occasionale. grazie

  3. Altro che burocrazia questo vuol dire come sempre da parte dello Stato cercare il pelo nell’uovo e non cercare l’uovo cioè i veri evasori!quale elusione era quando già il max. per ricevuta occasionale era di euro 5.000,00 annui con trattenuta fiscale del 20% da fare il Committente e successivamente tale reddito si sommava a pensione o altri redditi con l’ulteriore tassazione!

  4. Buonasera, vorrei un informazione
    Se la prestazione autonoma occasionale avviene in videoconferenza ed il luogo del prestatore è in regione diversa dal luogo del committente
    In quale ITL si deve inviare la comunicazione preventiva?
    Grazie

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